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DIRITTO PRIVATO LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE - SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE (CLASSIFICAZIONI DEI DIRITTI SOGGETTIVI)

diritto



DIRITTO PRIVATO

LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE


SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE


Il contenuto di una norma - o di numerose norme - e il risultato della sua applicazione si presta ad essere riassunto dal punto di vista del soggetto di cui la norma stessa regola comportamenti e interessi (Zatti - Colussi). Conseguentemente, la principale funzione della norma giuridica privatistica è quella di regolare i conflitti tra interessi contrapposti che possono sorgere nell'ambito delle relazioni tra privati: si definiscono quindi situazioni giuridiche soggettive le posizioni «in cui viene a trovarsi un soggetto per effetto dell'applicazione di una regola di diritto» (Zatti - Colussi; Palmieri).

Allorquando l'ordinamento considera la posizione di interesse in cui un soggetto si trova rispetto ad un interesse altrui, attribuisce a tale posizione rilevanza giuridica, valutando se la posizione del soggetto in questione debba essere riconosciuta come meritevole di  protezione o se invece essa debba soccombere dinanzi alle esigenze di tutela che caratterizzano l'interesse contrapposto.



In questo senso, è possibile distinguere le posizioni soggettive attive o di vantaggio (diritto soggettivo; interesse legittimo ecc.) dalle posizioni soggettive passive o di svantaggio (dovere; obbligazione; onere; soggezione). Il significato di questa distinzione può essere meglio colto attraverso la definizione del concetto di rapporto giuridico, qualificabile come ogni rapporto tra gli uomini regolato da norme giuridiche e caratterizzato dalla presenza di un soggetto passivo, al quale la norma impone un dovere, e di un soggetto attivo, nell'interesse del quale il dovere è imposto e che di quel dovere può pretendere l'osservanza. (Galgano).


DIRITTO SOGGETTIVO: il diritto soggettivo viene descritto come la signoria del volere, come il potere del soggetto di perseguire un proprio interesse con la protezione dell'ordinamento (Torrente); come la possibilità che una norma assicura al soggetto di soddisfare un certo interesse economico o morale (Zatti - Colussi).

FACOLTA': il diritto soggettivo è costituito da un insieme di facoltà: le facoltà consistono infatti nel contenuto del diritto stesso, nei comportamenti che un soggetto può tenere in quanto titolare di un diritto soggettivo (ad esempio, il potere di utilizzare una cosa determinata può costituire una facoltà collegata alla titolarità di un diritto reale; il potere di rimettere il debito o di cedere il credito a terzi rappresentano facoltà proprie del creditore).


CLASSIFICAZIONI DEI DIRITTI SOGGETTIVI

Trattandosi di una categoria particolarmente ampia, all'interno del diritto soggettivo è possibile procedere ad alcune paradigmatiche classificazioni: in  particolare, si intende in questa sede mettere in rilievo la distinzione che intercorre tra diritti assoluti e diritti relativi. Nell'ambito della trattazione delle suddette situazioni soggettive, si procederà, 727f57h inoltre, alla qualificazione delle correlative posizioni passive, nonché alla descrizione delle situazioni (diverse dal diritto soggettivo) che il nostro ordinamento conosce.


DIRITTI ASSOLUTI: sono quei diritti che possono essere esercitati dal titolare nei confronti di una molteplicità indistinta di soggetti passivi, posto che in capo a tutti i consociati sussiste il dovere di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una lesione del diritto de quo, pena l'esposizione all'obbligo di risarcire il danno (art. 2043 c.c.).

Peraltro, il titolare del diritto assoluto non necessita della cooperazione del soggetto passivo per ottenere la soddisfazione del suo interesse. Conseguentemente, l'attuazione dell'interesse protetto coincide con l'esercizio del diritto da parte del titolare.

In questo senso, indicativa è la condizione del proprietario di una cosa determinata: egli trae direttamente dalla cosa oggetto del suo diritto l'utilità a cui aspira, senza essere costretto a richiedere la collaborazione di altri soggetti, i quali sono semplicemente tenuti ad astenersi dall'apportare turbative al legittimo esercizio del diritto da parte del titolare del medesimo.

Rientrano nella categoria dei diritti assoluti i diritti reali, i diritti su beni immateriali ed i diritti della personalità: per un'analitica ricostruzione dei tratti essenziali dei diritti in questione si rinvia alle apposite sezioni del manuale istituzionale.

DIRITTI RELATIVI: l'essenza del rapporto giuridico (relazione giuridicamente rilevante, caratterizzata dalla pretesa del soggetto attivo avente ad oggetto un dovere di condotta ad opera del soggetto passivo) può essere con chiarezza individuata con riferimento ai diritti relativi, ossia quei diritti che possono essere esercitati dal titolare solamente nei confronti di un soggetto determinato.

Ricostruito il diritto in termini di pretesa, emerge come la posizione del soggetto passivo possa essere definita quale dovere giuridico: il dovere di realizzare la condotta oggetto della pretesa di cui sopra.

DIRITTI DI CREDITO: Allorquando il medesimo soggetto passivo è in questo senso tenuto a dare seguito ad una prestazione avente carattere patrimoniale (pagare una somma di denaro; realizzare un'opera manuale o intellettuale dietro il pagamento di un corrispettivo; astenersi dallo svolgere un'attività economica in concorrenza con un altro soggetto) il dovere giuridico a cui egli è soggetto consiste in una obbligazione .

OBBLIGAZIONE

L'obbligazione può quindi essere descritta come quel particolare rapporto giuridico in base al quale un soggetto (debitore) è tenuto ad eseguire un comportamento (prestazione) suscettibile di valutazione economica per realizzare l'interesse di un altro soggetto (creditore).

Da questa semplice definizione, emergono due aspetti che meritano di essere segnalati:

1) la pretesa del creditore (diritto di credito) costituisce la principale ipotesi di diritto relativo: il creditore può infatti esigere l'esecuzione della prestazione solo dall'obbligato o da eventuali suoi garanti, ma nulla può pretendere da soggetti che risultano estranei al rapporto obbligatorio. Inoltre, l'attuazione dell'interesse del creditore dipende dalla cooperazione del debitore, il quale è appunto tenuto ad eseguire la prestazione dedotta in obbligazione per evitare di risultare esposto al risarcimento del danno conseguente al proprio inadempimento (art. 1218 c.c.).

2) l'obbligazione, come sopra accennato, costituisce un dovere giuridico, ma non tutti i doveri giuridici danno luogo ad obbligazioni, posto che l'obbligazione si caratterizza appunto per il contenuto necessariamente patrimoniale della condotta del debitore. Ad esempio, i doveri che nascono da un rapporto familiare (il dovere di reciproca fedeltà che grava sui coniugi; il dovere di provvedere all'educazione e al mantenimento dei figli) rappresentano indubbiamente dei doveri giuridici o obblighi, ma non danno luogo ad obbligazioni nel senso precedentemente chiarito, considerata la natura essenzialmente non patrimoniale che li caratterizza.


DIRITTI POTESTATIVI: nell'ambito dei diritti relativi, una posizione particolare è occupata dai diritti potestativi, i quali consistono nel potere, in capo al titolare del diritto, di modificare unilateralmente la sfera giuridica altrui, senza che il destinatario di siffatta modificazione possa in alcun modo opporsi. La condizione del soggetto in questione viene descritta in termini di soggezione: egli non è infatti tenuto a cooperare con il titolare del diritto per la realizzazione dell'interesse di quest'ultimo; semplicemente, non può opporsi alle conseguenze che derivano nei suoi confronti dall'esercizio del diritto ad opera del titolare.

Tipico esempio di diritto potestativo è il potere, spettante a ciascuna parte, di recedere da un contratto di durata a tempo indeterminato, quale può essere il rapporto di lavoro subordinato: se uno dei contraenti decide di recedere (il lavoratore si dimette; il datore di lavoro procede al licenziamento), il contratto si risolve ed il vincolo negoziale si scioglie senza che l'altra parte possa in alcun modo opporsi al verificarsi di un simile effetto estintivo, ferma restando la possibilità di contestare l'esistenza dei presupposti richiesti per l'esercizio del diritto.

In base a quanto si è appena evidenziato, il diritto potestativo si differenzia tanto dai diritti di credito quanto dai diritti assoluti: il tratto distintivo che contraddistingue questa figura consiste nella possibilità del titolare di realizzare autonomamente l'interesse a cui aspira senza dover richiedere la collaborazione del soggetto passivo, viceversa necessaria per la realizzazione dell'interesse del creditore. Per contro, il diritto potestativo è pur sempre configurabile come un diritto relativo, in quanto può essere esercitato solo in confronto del soggetto passivo del rapporto, come tale vincolato alla propria condizione di soggezione.


ALTRE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE


POTESTA': il diritto potestativo non deve inoltre essere confuso con la potestà, con quel potere che l'ordinamento attribuisce ad un soggetto affinché lo eserciti nell'interesse di altra persona determinata. Alla categoria della potestà viene tradizionalmente ricondotto il potere di rappresentanza legale che spetta ai genitori e al tutore rispettivamente verso i figli minorenni e verso l'interdetto.


ONERE: l'obbligazione, come precedentemente intesa, si distingue da quella diversa situazione soggettiva tradizionalmente descritta come onere: mentre infatti l'obbligo impone al soggetto vincolato di tenere un certo comportamento al fine di soddisfare un interesse altrui (del soggetto attivo del rapporto), l'onere si esplica in un dovere di condotta che il soggetto deve osservare per la realizzazione di un interesse suo proprio.

E' in questo senso riconducibile alla categoria dell'onere la posizione del soggetto che agisce in giudizio, il quale, per ottenere una decisione che riconosca l'esistenza di un suo diritto, deve dare prova dei fatti su cui la sua azione si fonda (onere della prova, art. 2697 c.c.). Risulta del pari qualificabile in termini di onere la condizione del creditore il quale, per costituire in mora del debitore, è appunto tenuto ad inviargli una dichiarazione scritta attraverso cui gli intima di adempiere (mora del debitore, art. 1219 c.c.). Può inoltre essere descritta come onere la prescrizione che impone al compratore di un bene difettoso, che vuole avvalersi della garanzia per vizi prevista nella disciplina della compravendita, di denunciare il difetto entro otto giorni dalla scoperta del medesimo.


ASPETTATIVA: la trattazione delle situazioni soggettive attive si conclude con l'esame della figura dell'aspettativa, posizione di attesa rispetto ad un acquisto futuro in via di perfezionamento, ma non ancora concretizzatosi, alla quale l'ordinamento attribuisce tutela in via provvisoria, al fine di garantire all'interessato la possibilità di assicurarsi il diritto in questione. Si trova, ad esempio, in posizione di aspettativa il soggetto il cui acquisto dipende da un evento futuro e incerto (il trasferimento della proprietà di un bene subordinato al conseguimento della laurea).


INTERESSE LEGITTIMO: dal diritto soggettivo (relativo) configurabile in termini di pretesa, si differenzia l'interesse legittimo, inteso come la posizione in cui un privato viene a trovarsi rispetto all'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione. E' infatti noto che la Pubblica Amministrazione agisce perseguendo finalità di pubblico interesse, che talvolta vengono a collidere con quelli che sono i particolari interessi di un privato cittadino (si pensi all'ipotesi dell'Amministrazione comunale che deve procedere all'espropriazione di un area di proprietà di un determinato soggetto per realizzare un opera di pubblica utilità).

Allorquando un simile conflitto si manifesta, il privato non può pretendere che l'interesse di cui egli è portatore prevalga sull'interesse generale che guida l'attività dell'Amministrazione pubblica: può soltanto pretendere (e in questo consiste l'interesse legittimo) che tale attività si svolga nel rispetto delle regole che la governano.

Ad esempio, il proprietario dell'area che si deve espropriare non può opporre il suo diritto all'Amministrazione al fine di impedire l'esproprio; può però richiedere che il procedimento espropriativo sia conforme alla normativa vigente, eventualmente impugnando il provvedimento illegittimo. Ancora, il candidato che partecipa ad un concorso pubblico non ha diritto ad ottenere il posto che attraverso il medesimo concorso viene aggiudicato, ma può pretendere che le prove e le relative procedure di valutazione si svolgano nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.


STATUS: si definisce status la posizione che un soggetto assume all'interno di un gruppo sociale, e l'insieme dei diritti e dei doveri che derivano in capo al soggetto in questione dalla posizione assunta all'interno di siffatto gruppo. Lo status familiare è la condizione di genitore, di coniuge, di figlio, che caratterizza un soggetto nel contesto familiare; lo status di cittadino indica l'insieme di diritti e obblighi che sorgono in capo al titolare di questa qualifica; lo status di lavoratore subordinato, di imprenditore, di professionista rappresentano l'insieme delle prerogative che un soggetto ha per il fatto di esercitare una determinata attività economica, lavorativa o professionale.




























La norma giuridica stabilisce quali conseguenze derivano dal verificarsi di fatti o atti, giuridicamente rilevanti, posti in essere dai soggetti dell'ordinamento. Tali conseguenze, o effetti giuridici, consistono nell'attribuzione di poteri e nell'imposizione di doveri ed obblighi che sono genericamente denominati situazioni giuridiche soggettive, espressione che indica in quale posizione giuridica viene a trovarsi un soggetto di fronte all'ordinamento per il verificarsi di un fatto giuridicamente rilevante.


RAPPORTO GIURIDICO


È la relazione tra soggetti (determinati o determinabili) regolata dal diritto oggettivo che attribuisce situazioni giuridiche attive e passive correlate l'una all'altra.


Soggetto attivo: colui al quale l'ordinamento giuridico attribuisce una posizione di vantaggio, di potere, in considerazione del suo interesse (bisogno di un bene della vita) che si intende riconoscere e tutelare.


Soggetto passivo: colui al quale l'ordinamento giuridico attribuisce una posizione di svantaggio, di dovere in funzione del soddisfacimento dell'interesse altrui.


Es.: rapporto obbligatorio.

Soggetto attivo: titolare del diritto di credito = creditore;

Soggetto passivo: titolare del debito = debitore.


I soggetti del rapporto giuridico si chiamano PARTI.

Nozione di parte (non coincidente con quella di persona): centro unitario di interessi. La parte può essere anche plurisoggettiva.

L'essere parte di un rapporto giuridico implica la TITOLARITA' della situazione giuridica soggettiva corrispondente. Il concetto di TITOLARITA' esprime il legame che intercorre tra il soggetto e la situazione giuridica soggettiva a costui riferibile, l'appartenenza di una situazione giuridica ad un soggetto, il titolare.


TERZO è il soggetto estraneo al rapporto.


Regola generale: il rapporto giuridico, di norma (salvo eccezioni), non produce effetti né favorevoli, né sfavorevoli nei confronti dei terzi.


Ciascuno dei soggetti del rapporto è investito di una situazione giuridica soggettiva: espressione che indica la posizione nella quale viene a trovarsi un soggetto per effetto dell'applicazione di una o più regole di diritto.



SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

A)    ATTIVE (quelle nelle quali si trova la parte avvantaggiata, il cui interesse è protetto nel rapporto giuridico):

Diritto soggettivo: secondo la definizione tradizionale è la signoria del volere, il potere di agire (complesso di poteri) per il soddisfacimento di un proprio interesse individuale, protetto dall'ordinamento giuridico. È la più ampia forma di protezione del proprio interesse di cui si può godere che al tempo stesso lascia al titolare la più ampia libertà di avvalersi della situazione di vantaggio. Es.: diritto di proprietà, art. 832 c.c.

Potestà: situazione di potere attribuito al singolo non nel proprio interesse, ma nell'interesse altrui. Si tratta di un potere - dovere il cui esercizio non è libero, ma vincolato: deve ispirarsi alla cura dell'interesse altrui. Es.: potestà dei genitori sui figli, artt. 315 ss. c.c.

Facoltà: è la situazione del soggetto che può lecitamente compiere un atto; le facoltà sono manifestazioni del diritto soggettivo che non hanno carattere autonomo, ma sono in esso comprese. Dunque si costituiscono, si modificano e si estinguono solo se si costituisce, si modifica o si estingue il diritto di cui sono espressione. Es.: nell'ambito del diritto di proprietà, art. 841 c.c., facoltà di chiudere il fondo.

Aspettativa: situazione prodromica, di attesa dell'evento che determinerà il completamento della fattispecie e conseguentemente la produzione dell'effetto giuridico, di solito l'acquisto di un diritto; posizione giuridicamente tutelata e rilevante che si riscontra quando l'acquisto del diritto deriva dal concorso di più elementi successivi - fattispecie a formazione progressiva. È, dunque, un interesse preliminare del soggetto, tutelato in via provvisoria e strumentale, ossia quale mezzo per assicurare la possibilità del sorgere dei diritti. Es.: ti lascio il bene x in eredità a condizione che tu consegua la laurea. Distinguere dall'aspettativa di fatto giuridicamente irrilevante.

Status: è una qualità giuridica che dipende dalla posizione dell'individuo all'interno di una collettività, più o meno ampia, alla quale egli appartiene. Dallo status ricoperto può derivare l'attribuzione di diritti e talvolta di doveri, rappresenta dunque il presupposto di tutte le situazioni giuridiche attive e passive riconosciute all'individuo in ragione del suo essere partecipe di una comunità organizzata. Es.: stato di figlio o di coniuge.

Interesse legittimo: situazione nella quale l'attribuzione di un potere ad un soggetto non avviene per la protezione immediata e diretta del suo interesse, che comunque risulta protetto in via mediata, in ragione della coincidenza dell'interesse particolare del titolare con quello generale che si vuole realizzare. Comporta il potere del titolare, portatore di un interesse individuale coinvolto nell'azione pubblica, di attivare il controllo giudiziario sulla correttezza e legittimità dell'azione della Pubblica Amministrazione e di esigere il rispetto delle norme di azione che regolano il funzionamento delle PP.AA. Es.: regolare svolgimento concorso pubblico. Lesione: richiesta di annullamento dell'atto illegittimo e di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.

Situazioni di fatto: possesso e detenzione.

Interessi diffusi: interessi riferibili alla generalità degli individui, a tutti coloro i quali appartengono ad una data collettività, che condividono esigenze e bisogni comuni in riferimento ad un bene non suscettibile di appropriazione individuale. Es.: interesse alla tutela dell'ambiente e del paesaggio

Interessi collettivi: interessi riferibili a più soggetti appartenenti ad una collettività determinata, la cui tutela è affidata a un ente esponenziale, rappresentativo della collettività, al quale è attribuita dal legislatore la legittimazione ad agire in giudizio per la tutela dei medesimi interessi. Es. associazioni di consumatori, ordini professionali.






DIRITTO SOGGETTIVO


Titolare: soggetto al quale è attribuito il diritto.


Abuso del diritto: l'ordinamento tutela l'uso normale del diritto, attribuisce poteri e facoltà in vista di uno scopo che consiste sempre nella realizzazione di un interesse reputato meritevole di protezione, non ammette dunque l'abuso, ossia l'uso anormale (non giustificato, deviante dallo scopo) dei poteri conferiti. Es. art. 833 c.c. divieto degli atti emulativi compiuti al solo scopo di nuocere.


L'esercizio del diritto deve essere distinto dall'attuazione diritto che assicura la realizzazione ed il soddisfacimento dell'interesse sotteso.

I due fenomeni possono in concreto coincidere oppure no.

Esempio di coincidenza: il proprietario nel momento in cui esercita le sue facoltà di godimento utilizzando il bene soddisfa il proprio interesse. Esempio di non coincidenza: il creditore che richiede la prestazione esercita il diritto di cui è titolare, ma ottiene il soddisfacimento del suo interesse solo quando il debitore adempie; al fine dell'attuazione del diritto è necessaria la cooperazione della controparte del rapporto.


CATEGORIE DI DIRITTI SOGGETTIVI.

A)    Diritti assoluti: garantiscono al titolare un potere che può essere fatto valere verso tutti i consociati, erga omnes; rientrano nella categoria:

a 1) i diritti reali, su res (cose) proprie (es. proprietà) o altrui. In quest'ultima categoria (diritti reali su cosa altrui) rientrano: i diritti reali di godimento (es. usufrutto) e i diritti reali di garanzia (es. pegno);

a 2) i diritti della personalità, es. diritto al nome;

a 3) diritti sui beni immateriali, es. diritto d'autore sulle opere dell'ingegno.

Situazione passiva correlata: DOVERE negativo di astensione, generale ed indeterminato.

Caratteristica dei diritti assoluti è quella di consentire che l'interesse protetto sia soddisfatto sulla base della IMMEDIATA disponibilità del bene della vita oggetto del diritto da parte del titolare, indipendentemente dall'attività estrinsecata da terzi. Il soddisfacimento dell'interesse del titolare si realizza mediante una relazione immediata tra il titolare e il bene oggetto del diritto.

B)    Diritti relativi: attribuiscono al titolare un potere che può essere fatto valere solo verso un soggetto determinato; es. diritto di credito.

Situazione passiva correlata: OBBLIGO di un soggetto determinato = il debitore che deve tenere un comportamento specifico, deve eseguire la prestazione, perché il titolare del diritto possa soddisfare il proprio interesse. È necessaria la cooperazione del soggetto passivo.


Secondo l'opinione prevalente, rientra nella categoria dei diritti relativi anche il DIRITTO POTESTATIVO che attribuisce al titolare il potere di operare un mutamento nella sfera giuridica di un altro soggetto che si trova nella posizione passiva correlata di SOGGEZIONE. Il titolare del diritto potestativo, mediante un proprio atto di volontà, ha il potere di influire sulla sfera giuridica altrui modificandola, la controparte del rapporto non può che subire tale modifica. In questa figura si ravvisa, dunque, l'aspetto della relatività, non anche quello della cooperazione del soggetto passivo. Es.: diritto allo scioglimento della comunione art. 1111 c.c.; diritto alla comunione forzosa del muro art. 874 c.c..


Altra categoria di diritti soggettivi è quella dei DIRITTI PERSONALI DI GODIMENTO, caratterizzati dal fatto che il titolare viene immesso nella disponibilità della cosa. Un soggetto (quasi sempre il proprietario) si obbliga nei confronti di un altro soggetto a concedergli il godimento di un bene mobile o immobile.

Es. diritto del conduttore nella locazione.

Secondo alcuni autori questi diritti avrebbero una duplice natura: relativa verso chi ha concesso il bene in godimento; assoluta verso tutti gli altri che sono tenuti ad astenersi da atti di turbativa.








SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

B) PASSIVE (quelle nelle quali si trova la parte svantaggiata, il cui interesse è sacrificato):

1) Dovere: generalizzata imposizione di un dato comportamento che può essere omissivo (divieto) o commissivo (comando). Es. il dovere generico di astensione dal compimento di atti lesivi a destinatario indeterminato che rappresenta il rovescio del diritto assoluto;

2) Obbligo: imposizione di un dato comportamento ad un destinatario determinato in relazione ad un altro soggetto portatore di un interesse che attraverso quel comportamento trova la sua realizzazione. Es. posizione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio tenuto al soddisfacimento della pretesa del soggetto attivo, rovescio del diritto relativo.

Obbligo = contenuto non patrimoniale, il comportamento del debitore ha carattere essenzialmente personale (fedeltà tra coniugi).

Obbligazione = contenuto patrimoniale art. 1174.

3) Soggezione: indica la posizione di colui che, senza essere obbligato ad un determinato comportamento, può subire o subisce le conseguenze (modifica della sua sfera giuridica) dell'esercizio di un potere altrui, di un diritto potestativo;

4) Onere: figura che ricorre quando ad un soggetto è attribuito un potere il cui esercizio è condizionato ad un adempimento che non è obbligatorio, ma è nell'interesse dello stesso soggetto compiere per ottenere un certo risultato. Detto in altri termini l'onere indica il comportamento a cui un soggetto è tenuto per la realizzazione di un suo interesse; il comportamento non è dovuto, ma è il presupposto per il raggiungimento di un risultato favorevole. Es. art. 1495 c.c. onere di denunzia dei vizi del bene acquistato da assolvere per ottenere tutela.













Struttura della norma giuridica: fattispecie astratta - effetto giuridico.


FATTO GIURIDICO - ATTO GIURIDICO - NEGOZIO GIURIDICO.


FATTO GIURIDICO (in senso ampio): ogni accadimento al verificarsi del quale l'ordinamento riconduce un qualsiasi effetto giuridico. Es.: fatto: morte - effetti: scioglimento del matrimonio, apertura della successione, ecc.

Si tratta di quei fatti, tra quelli che avvengono nel mondo naturale o nella realtà sociale, che sono considerati dall'ordinamento capaci di produrre conseguenze rilevanti sul piano giuridico.

Un fatto giuridico è tale, dunque, non per le sue caratteristiche intrinseche, ma perché è contemplato da una norma giuridica quale presupposto della produzione di effetti giuridici (circostanza estrinseca). Quest'ultimo è il dato che determina la rilevanza giuridica del fatto.


Nell'ambito della categoria generale del FATTO GIURIDICO (in senso ampio) si distingue:

A)    Il fatto giuridico in senso stretto (assoluta irrilevanza della volontà del soggetto ai fini dell'insorgere dell'effetto giuridico);

B)    L'atto giuridico in senso lato.


A)    I fatti giuridici in senso stretto sono quegli accadimenti che vengono considerati oggettivamente, in quanto accadono, nel senso che la norma ricollega al loro oggettivo verificarsi determinati effetti, senza che assuma rilievo la circostanza che a causare il fatto sia intervenuto o meno l'uomo.


Possono essere:

a 1) eventi naturali (es.: nascita, morte, crollo edificio);

a 2) cd. atti materiali: attività umane che assumono rilevanza nella loro pura materialità, indipendentemente e a prescindere dal fatto che il comportamento umano sia consapevole e volontario (es.: piantagione art. 934 c.c., l'effetto è l'acquisto della proprietà da parte del proprietario del suolo; produzione frutti naturali art. 820 c.c., l'effetto è l'acquisto dei frutti da parte del proprietario della cosa che li produce art. 821 c.c.). È dunque irrilevante l'eventuale incapacità del soggetto che li pone in essere, comunque si produce l'effetto.


B)    Atti giuridici in senso lato sono i comportamenti umani consapevoli e volontari, quei comportamenti in cui è necessaria e rilevante (elemento costitutivo della fattispecie) la volontarietà del soggetto che li pone in essere per la produzione dell'effetto giuridico. Possono essere leciti o illeciti.

All'interno della categoria predetta si distinguono ulteriormente:

b 1) atti giuridici in senso stretto (detti anche atti non negoziali) sono quegli atti che la legge prende in considerazione (sempre ai fini della produzione di effetti) in quanto siano caratterizzati dalla consapevolezza e volontarietà del comportamento di chi agisce, indipendentemente dalla circostanza che l'autore ne abbia voluto gli effetti e anche se l'agente non li voleva affatto. La produzione dell'effetto è disposta dall'ordinamento senza riguardo all'intenzione dell'agente sulla base del presupposto del comportamento consapevole e volontario.

Rilevanza circoscritta della volontà (all'atto).

Es.: illecito extracontrattuale (art. 2043 c.c.); tra gli atti leciti: confessione (atto discrezionale, dichiarazione di scienza con la quale si comunica ad altri di essere a conoscenza di un atto o di una situazione); rilascio della quietanza di pagamento art. 1199 c.c. (atto dovuto, come lo stesso pagamento); atto di costituzione in mora del debitore art. 1219 c.c. La capacità richiesta è la semplice capacità di intendere e di volere al momento dell'atto, cd. capacità naturale.


b 2) negozi giuridici sono manifestazioni di volontà dirette alla produzione di effetti giuridici, dichiarazioni con le quali i privati esprimono la volontà di regolare in un determinato modo i propri interessi, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta dall'ordinamento.

Perché si abbia un negozio giuridico (figura di elaborazione ed impiego dottrinale che ha la funzione di unificare in un'unica categoria elementi e regole di una pluralità di atti di autonomia) non basta la volontarietà dell'atto, ma occorre anche la volontà dell'effetto (rilevanza massima della volontà).

Gli effetti si commisurano alla volontà di chi pone in essere il negozio giuridico che può modellarli secondo i propri interessi. Si tratta di uno strumento attraverso il quale si esercita il potere di "autonomia privata" che consente ai privati di autoregolamentare i propri interessi. I privati enunciano gli effetti perseguiti (cd. intento empirico) e l'ordinamento vi ricollega effetti giuridici conformi al risultato voluto. La produzione dell'effetto giuridico è, dunque, sempre di competenza dell'ordinamento, ma l'effetto si collega al contenuto della volontà dell'autore, che potrà modellarlo al fine di assicurarne la massima corrispondenza all'interesse perseguito.


Si distinguono in:

b 2.1) unilaterali (se la manifestazione di volontà proviene da una sola parte = centro di interessi), che possono essere a loro volta tra vivi (es. procura) o mortis causa (es. testamento);

b 2.2) bilaterali o plurilaterali (se la manifestazione di volontà proviene da due, o più, parti), che possono essere a loro volta a contenuto patrimoniale (es. contratto) a contenuto non patrimoniale (es. matrimonio).





















NOZIONI INTRODUTTIVE




DIRITTO PRIVATO: insieme di regole di comportamento, di norme giuridiche volte a regolare i rapporti tra soggetti privati, portatori di interessi particolari, individuali, in linea di massima disponibili.


Funzione: disciplinare i rapporti patrimoniali ed extrapatrimoniali, economici e sociali, che nella vita di tutti i giorni si instaurano tra i privati e gli eventuali conflitti che possono insorgere tra i medesimi.


Posizione di uguaglianza reciproca tra i soggetti.

Possibilità di darsi delle regole per il soddisfacimento degli interessi: autonomia privata.




Diritto pubblico: cura di interessi di carattere generale che riguardano la collettività, di regola non disponibili da parte del singolo cittadino. Esercizio di poteri da parte della pubblica amministrazione che agisce in posizione di supremazia.











NORMA GIURIDICA: regola che prescrive in modo generale ed astratto quale comportamento può o deve o non deve essere tenuto in ogni situazione concreta che corrisponda alla situazione tipo prevista dalla regola e che prescrive quali conseguenze discendano dalla violazione della prescrizione.


La struttura risponde allo schema logico del giudizio ipotetico:

se si verifica il fatto X (fattispecie) si produce la conseguenza Y (l'effetto giuridico).

Es. art. 2043 c.c.



CARATTERI:

astrattezza;

generalità.



FATTISPECIE: indica il fatto o l'insieme di fatti al verificarsi dei quali la norma collega determinate conseguenze giuridiche, ovvero gli effetti giuridici.


Fattispecie semplice: es. art. 1 c.c. Fatto = nascita - Effetto = acquisto della capacità giuridica;

Fattispecie complessa: necessaria compresenza di tutti gli elementi per l'applicabilità della norma, es. artt. 927 - 929 c.c.

Fattispecie a formazione progressiva: non si realizza in un solo istante, ma durante il decorso di un certo periodo di tempo.



Sussunzione: è l'operazione attraverso la quale si riconduce il fatto concreto, che si è verificato nella realtà, alla previsione normativa generale ed astratta. Es. sinistro automobilistico - art. 2054 c.c.



Norme dispositive o derogabili: si applicano solo in caso di non difforme volontà dei privati, es. 1475 c.c.

Norme imperative o inderogabili: limitano o regolano l'autonomia privata, es. 1350 c.c.



FONTI DEL DIRITTO


FONTI DI PRODUZIONE


FONTI DI COGNIZIONE


Art. 1 delle Preleggi al codice civile del 1942.

leggi;

regolamenti;

norme corporative;

usi.


1948: entrata in vigore della Costituzione.


LEGGI:

A)       Leggi in senso formale: atti legislativi del Parlamento prodotti secondo le regole dettate dagli artt. 70 ss. della Costituzione;

B)Atti del Governo con forza di legge:

decreto legislativo - art. 76 cost. (emanato sulla base di una legge delega del Parlamento);

decreto legge - art. 77 cost. (emanato in casi straordinari di necessità ed urgenza che deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 gg.).

C)Leggi regionali: nelle materie di competenza delle regioni - art. 117 Cost.;



USI NORMATIVI O CONSUETUDINI: fonti non scritte sussidiarie, che consistono nella ripetizione costante ed uniforme di un dato comportamento osservato nel pieno convincimento che si tratti di un comportamento giuridicamente doveroso.

a)   consuetudine secundum legem.

b)  consuetudine praeter legem.


FONTI COMUNITARIE operano nelle materie previste dal trattato istitutivo della comunità economica europea:

A)      Regolamenti: hanno immediata efficacia nel diritto interno degli stati membri e prevalgono sulle norme (leggi ordinarie) statali difformi;

B) Direttive: hanno una funzione di armonizzazione delle normative statali e devono di regola essere recepite dagli Stati.



















ELENCO ATTUALE FONTI DEL DIRITTO.

Costituzione e Leggi costituzionali;

Norme comunitarie: trattato, regolamenti e direttive (CEE oggi UE);

Leggi statali ordinarie (art. 2 Preleggi)

Leggi regionali (competenza materie art. 117 Cost.);

Regolamenti (artt. 3 e 4 Preleggi);

Norme corporative (se ancora in vigore);

Usi o consuetudini (art. 8 - 9 Preleggi).



ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE. Art. 10 Preleggi.

Momento a partire dal quale la legge diviene obbligatoria ed applicabile.

Occorre:

pubblicazione del testo normativo;

vacatio legis.

Funzione: garantire la conoscibilità delle norme.

Presunzione di conoscenza. Ignorantia legis non excusat.




ART. 11 Preleggi: PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA'.

Di regola (sempre nel diritto penale) le norme giuridiche si applicano a fatti successivi alla loro entrata in vigore.



CESSAZIONE DI EFFICACIA DELLA LEGGE: ABROGAZIONE. Art. 15 Preleggi.

A) Espressa;

B)Tacita.




RAPPORTI E CONFLITTI TRA FONTI:

CRITERIO GERARCHICO: opera tra fonti di grado diverso; la norma di grado superiore prevale su quella prodotta da una fonte di grado inferiore, anche se quest'ultima è successiva nel tempo. La fonte sottordinata non può mai derogare (dettare una regola contraria) a quella sovraordinata, né può modificarla. Es. rapporto Legge ordinaria - Costituzione. Illegittimità costituzionale. Giudice delle leggi: Corte Costituzionale.

CRITERIO CRONOLOGICO: opera tra fonti omogenee di pari grado; la norma più recente, successiva nel tempo, prevale sulla precedente.

CRITERIO DI SPECIALITA': la legge speciale, volta a regolare alcuni casi rientranti altresì nell'ambito di previsione di una legge generale, prevale su quest'ultima.



INTERPRETAZIONE.

Operazione tramite la quale si attribuisce significato alla disposizione normativa, all'enunciato precettivo.


Attività svolta da:

Giudice: interpretazione giudiziale: finalizzata alla soluzione delle controversie;

Dottrina: interpretazione dottrinale, degli studiosi del diritto;

Legislatore: interpretazione autentica = legge con la quale il legislatore chiarisce il significato di una legge precedente che era stata formulata in modo ambiguo ed impreciso determinando difficoltà e contrasti interpretativi.






Art. 12 Preleggi. Criteri normativi per l'interpretazione.

A) Letterale: stabilire il significato delle parole;

B) Funzionale o teleologico: individuazione dello scopo, della ratio della norma (intenzione del legislatore).


Interpretazione estensiva: allarga il campo di applicazione della norma rispetto al suo significato letterale.

Interpretazione restrittiva: restringe il campo di applicazione della norma rispetto al suo significato letterale.


Interpretazione sistematica: consente di attribuire a una disposizione normativa il significato che essa può avere in quanto posta in relazione con le altre norme del sistema, sul presupposto della coerenza del legislatore nell'uso del linguaggio e nel perseguimento dei fini.


Interpretazione adeguatrice o evolutiva: consente di adeguare le norme dettate in un dato momento storico alle nuove esigenze maturate nel corso del tempo ed ignorate al tempo dell'emanazione.


Art. 12 Preleggi. ANALOGIA

Lacune sistema normativo = vuoto di disciplina.

Analogia Legis.

Analogia Iuris.


Limiti art. 14 Preleggi: norme penali e norme eccezionali.








DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO. LEGGE N. 218/1995.

Designa l'insieme di norme giuridiche con le quali uno stato regola i rapporti privatistici che presentano elementi di estraneità rispetto ad esso.

Es.: matrimonio celebrato in Italia tra cittadini tedeschi.










































DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU COSA ALTRUI


Funzione: attribuiscono ad un soggetto diverso dal proprietario della res alcune delle facoltà e/o dei poteri che tipicamente spettano al proprietario.


Si tratta di diritti che consentono varie forme di utilizzazione della res:

Superficie



Enfiteusi

Usufrutto

Uso

Abitazione

Servitù prediali



Elasticità del dominio: il diritto di proprietà subisce una compressione per effetto della costituzione di un diritto reale limitato di godimento e riacquista automaticamente la propria pienezza nel momento stesso in cui il diritto reale su cosa altrui si estingue (consolidazione).



NASCITA - ACQUISTO

Costituzione: contratto ad effetti reali, art. 1376 c.c. Contratto (acquisto) derivativo-costitutivo.

Una volta costituito, il diritto reale limitato può circolare (trasferimento da un soggetto ad un altro) mediante contratto (acquisto) derivativo-traslativo.

Modo di acquisto a titolo originario: usucapione.



ESTINZIONE Modi generali.

Prescrizione per non uso ventennale.

Espressa rinuncia del titolare.

Confusione: proprietario e titolare del diritto reale limitato si riuniscono nella stessa persona.










DIRITTO DI SUPERFICIE Artt. 952 ss.


Diritto di fare e mantenere una costruzione sul suolo (art. 952) o nel sottosuolo (art. 955) altrui. Limita il diritto del proprietario del fondo, il quale non può avvalersi della facoltà di costruire in pregiudizio del diritto del superficiario, né può beneficiare degli effetti della accessione.


Art. 952 c.c. Costituzione:

comma 1: diritto di fare e mantenere una costruzione sul suolo altrui;

comma 2: alienazione della proprietà della costruzione già esistente separatamente dalla proprietà del suolo.


Titoli d'acquisto:

Contratto: forma scritta art. 1350 n. 2 c.c.

Testamento.


Estinzione.

Art. 953 c.c.: scadenza del termine, se è a tempo determinato; il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione per accessione ex art. 934 c.c.

Prescrizione.























ENFITEUSI Artt. 957 ss.


Obbligo dell'enfiteuta di migliorare il fondo e acquisto dei poteri del proprietario dietro il pagamento di un canone in danaro o in natura, con possibilità di affrancazione.


Dominio utile: enfiteuta.

Dominio diretto: proprietario.



Diritto dell'enfiteuta di affrancare: diritto potestativo il cui esercizio determina il trasferimento del dominio diretto in capo all'enfiteuta con conseguente estinzione per confusione. Pagamento: 15 annualità canone.

Esercizio:

a) consensuale, forma scritta art. 1350 n.6;

b) giudiziale, in caso di disaccordo: sentenza costitutiva.


Disciplina:

Art. 958: durata, minimo 20 anni.

Art. 959: diritti dell'enfiteuta = poteri che spettano al proprietario.

Art. 960: obblighi enfiteuta = migliorare il fondo e pagare il canone annuo.

Art. 968: divieto di subenfiteusi.

Art. 970: prescrizione per non uso ventennale.




















USUFRUTTO Artt. 978 ss.

Il proprietario trasferisce all'usufruttuario il diritto reale di godere della cosa facendone salva la sostanza e la destinazione economica concretamente impressa al bene. Art. 981

All'usufruttuario spettano il possesso del bene (art. 982) e i frutti naturali e civili (art. 984).


Costituzione, art. 978: contratto, testamento, legge (art. 324, dei genitori sui beni del figlio minore), usucapione.

Durata, art. 979.


Diritti e poteri usufruttuario:

art. 982: possessore della cosa;

art. 983: godimento del bene e delle accessioni;

art. 980: possibilità di cedere il diritto;

art. 999: possibilità di locare il bene.


Spese ed imposte:

art. 1004: manutenzione ordinaria = usufruttuario;

art. 1005: manutenzione straordinaria = proprietario;

art. 1008: imposte, rendite e pesi che gravano sul reddito = usufruttuario;

art. 1009: imposte che gravano sulla proprietà = proprietario, con l'eccezione dell'ICI = usufruttuario.


Estinzione:

art. 1014: durata, prescrizione, consolidazione, perimento bene;

art. 1015: abuso usufruttuario.


art. 995 quasi usufrutto: cose consumabili.


USO E ABITAZIONE Artt. 1021 ss.

Diritti reali simili all'usufrutto, ma di ambito più limitato: bisogni propri del titolare o della sua famiglia.

Per loro carattere personale: divieto di cessione e di locazione, impedimento a che ne siano titolari soggetti diversi dalle persone fisiche.

Costituzione: contratto, testamento, usucapione, legge a favore del coniuge superstite sulla casa destinata a residenza familiare.

Si estinguono con la morte del titolare.

SERVITU' PREDIALI Artt. 1027 ss.

Le servitù prediali consistono in un peso imposto sopra un fondo (servente) per l'utilità di un altro fondo (dominante) appartenente ad un diverso proprietario, art. 1027.


La disciplina lascia largo margine all'autonomia privata nella fissazione del contenuto della servitù, nel rispetto di due condizioni:

a)    vicinanza fondi anche non confinanti;

b)    utilità (valutazione oggettiva) o anche maggiore amenità o comodità o inerenza alla destinazione industriale del fondo (servitù industriali), art. 1028.


Art. 1030: il proprietario del fondo servente non è tenuto ad alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitù, salvo che la legge o il titolo non dispongano diversamente.


MODI DI COSTITUZIONE Art. 1031

Servitù volontarie art. 1058 c.c.: contratto (gratuito o oneroso), testamento.

Servitù coattive art. 1032 c.c.: contratto, sentenza costitutiva, atto amministrativo che determinano modalità d'esercizio e indennità.

Usucapione per le servitù apparenti.

Destinazione del padre di famiglia per le servitù apparenti art. 1062: si ha quando due fondi attualmente divisi sono stati posseduti dallo stesso proprietario che ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.


Classificazione

Apparenti - non apparenti.

Affermative: il titolare del fondo servente subisce l'altrui iniziativa positiva (passaggio, pascolo).

Negative: un mero non fare che realizza l'interesse altrui (non edificare).

Continue: senza interruzione (acquedotto).

Discontinue: ad intervalli (passaggio).

Rilevanza distinzione per modi di acquisto e per decorrenza prescrizione.





Disciplina dell'esercizio - artt. 1063 ss.

1064: il diritto di servitù si estende a tutto ciò che è necessario per l'uso;

1065: deve esercitarsi con il minor aggravio per il fondo servente;

1067: il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente;

1069: il proprietario del fondo dominante nell'eseguire le opere necessarie per conservare la servitù deve scegliere il tempo e il modo che arrechino il minor incomodo al proprietario del fondo servente.


TUTELA Art. 1079 AZIONE CONFESSORIA

Esperibile erga omnes serve:

a) per far riconoscere l'esistenza della servitù contro chi ne contesta l'esercizio (pronuncia di accertamento);

b) per far cessare molestie e turbative (condanna alla cessazione e alla rimessione in pristino);

c) ottenere il risarcimento del danno.



ESTINZIONE

Art. 1072: per confusione (principio nemini res sua servit).

Art. 1073: prescrizione; decorrenza: a) servitù affermative e continue: dal giorno in cui si è cessato di esercitarla; b) servitù negative: dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio; c) servitù discontinue: dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio.

Art. 1074: inutilizzabilità e inutilità sopravvenute non sono cause di estinzione, stato di quiescenza.

Art. 1075: in caso di esercizio limitato (utilità minore) la servitù si conserva per l'intero.













INFLUENZA DEL TEMPO SULLE VICENDE GIURIDICHE


Tra i fatti giuridici naturali assume particolare importanza il tempo perché accade spesso che le attività giuridiche si debbano compiere entro periodi di tempo determinati.


Esistono precise regole giuridiche che stabiliscono come i termini debbano essere calcolati: artt. 2962 - 2963 sul computo dei termini.


Il decorso del tempo insieme ad altri elementi può dar luogo all'acquisto o all'estinzione di un diritto soggettivo, in quanto l'ordinamento tende a garantire la corrispondenza della situazione di diritto a quella di fatto.


ACQUISTO (nascita) diritto legato al decorso del tempo: usucapione (detta anche prescrizione acquisitiva).


PERDITA (estinzione) diritto legata al decorso del tempo: prescrizione estintiva e decadenza.





















PRESCRIZIONE E DECADENZA

ARTT. 2934 SS. C.C.


Dato comune: si tratta di istituti, di applicazione generale, legati al decorso del tempo che comporta la perdita (effetto) della possibilità di esercitare il diritto (soggetto a prescrizione o a decadenza) qualora il medesimo non sia stato esercitato per, o entro, un certo lasso di tempo. Presuppongono, dunque, l'inerzia del titolare del diritto protratta per un certo periodo (fattispecie).


PRESCRIZIONE ESTINTIVA

Vicenda estintiva: produce "l'estinzione" del diritto soggettivo per effetto dell'inerzia del titolare che non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.


Fondamento e funzione dell'istituto.

Esigenza, di carattere generale, di assicurare la certezza dei rapporti giuridici, l'ordinamento tende ad assicurare la corrispondenza della situazione di diritto alla situazione di fatto.

Tendenza a sfavorire l'inerzia e a sollecitare l'esercizio dei diritti.


Ambito di applicazione: sono soggetti a prescrizione tutti i diritti tranne:

a) i diritti indisponibili (es. quelli derivanti dallo status personale, i diritti della persona);

b) i diritti indicati dalla legge (es. diritto di proprietà ex art. 948 comma 3; l'azione di nullità del contratto ex art. 1422);

c) non si prescrivono in via autonoma le facoltà, si prescrivono solo se si prescrive il diritto soggettivo di cui sono manifestazione.


a e b) sono i diritti imprescrittibili.


Decorrenza: art. 2935.

L'inerzia ingiustificata può aversi soltanto dal momento in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato, ma ciò non è stato fatto. Es.: acquisto diritto da contratto condizionato; diritto di credito esigibile alla scadenza di un termine.




Disciplina generale

a)    art. 2936, inderogabilità delle norme, in quanto la prescrizione è stabilita in ragione di un interesse generale.

b)    art. 2937, non ammissibilità della rinuncia alla prescrizione se non dopo il suo compimento.

La rinuncia successiva può essere: espressa o tacita (se risulta da un fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione: es.: richiesta di una dilazione del pagamento o pagamento del debito prescritto, art. 2940);

c)    art. 2938, non rilevabilità d'ufficio: la prescrizione non può essere rilevata dal giudice, ma deve essere eccepita dall'interessato o opposta dai terzi interessati (art. 2939 in primis i creditori), anche qualora il soggetto che poteva avvalersene vi avesse rinunciato;

d)    art. 2940, irripetibilità di quanto pagato spontaneamente in adempimento di un debito prescritto. Caratteristica dell'obbligazione naturale: dovere morale o sociale. Da qui si argomenta per negare che l'effetto sia estintivo vero e proprio e si parla di possibilità di paralizzare la pretesa avanzata dal titolare esercitando il diritto prescritto.




Durata

a)    prescrizione ordinaria (art. 2946): 10 anni = regola generale che vale per tutti i casi in cui la legge non disponga diversamente;

b)    prescrizioni lunghe per i diritti reali di godimento su cosa altrui (es. usufrutto art. 1014, comma 1, n. 1): 20 anni;

c)    prescrizioni brevi: 5 anni o meno (v. artt. 2947 ss.).

Nota bene: in tutti questi casi (sub c) se il titolare agisce in giudizio ed ottiene una sentenza definitiva di condanna la prescrizione del diritto sarà di 10 anni, art. 2953.







Sospensione e interruzione: eventi tassativamente indicati dalla legge.


A) Le cause di sospensione giustificano l'inerzia:

a)    art. 2941 Rapporti tra le parti (es. coniugio);

b)    art. 2942 Condizione del titolare (es. incapace, minore o interdetto, privo di rappresentante legale).


B) L'interruzione fa venir meno l'inerzia, avviene:

a) per iniziativa del titolare del diritto che lo esercita nei modi qualificati previsti dall'art. 2943;

b) per riconoscimento del diritto da parte del soggetto che potrebbe avvalersi della prescrizione, che per es. chiede una dilazione (art. 2944).


Differenza

A)    La sospensione ferma il decorso della prescrizione per il tempo in cui perdura la causa e il tempo trascorso prima della causa di sospensione si somma al tempo che riprende a decorrere quando la causa cessa;

B)    Il tempo trascorso prima dell'atto di interruzione non rileva, in quanto a seguito dell'interruzione comincia a decorrere per intero un nuovo periodo di prescrizione.


















Prescrizioni presuntive. Artt. 2954 ss.

Riguardano diritti di credito che nascono da rapporti della vita quotidiana nei quali l'estinzione del debito (e dunque anche del credito corrispondente) avviene, di norma, contestualmente all'esecuzione della prestazione per la quale il debito è sorto, senza che il debitore richieda, o abbia cura di conservare a lungo, una quietanza che gli consenta di dimostrare l'avvenuto pagamento o altra causa di estinzione del debito.


Si fondano sulla presunzione (art. 2727) che, decorso un breve lasso di tempo (dai sei mesi ai tre anni a seconda dei casi), il credito sia stato pagato o si sia comunque estinto per altra causa.


Significato della presunzione: opera sul piano probatorio.


Il debitore sarà esonerato dall'onere di fornire in giudizio la prova dell'avvenuta estinzione, cosa che altrimenti dovrebbe fare in base alla regola generale dell'onere delle prova (art. 2697), spetta al creditore dimostrare che non c'è stato adempimento.


Presunzione iuris tantum, cioè che ammette prova contraria tramite:

a)    confessione o ammissione (art. 2959) in giudizio che il debito, in realtà, non è stato pagato;

b)    giuramento decisorio (art. 2960).
















DECADENZA


Fondamento: fissazione, legale o convenzionale, di un termine perentorio, entro il quale il titolare del diritto deve compiere una determinata attività, in difetto della quale l'esercizio del diritto è precluso, senza riguardo alle circostanze subiettive che abbiano determinato l'inutile decorso del tempo.


Funzione: limitare a periodi molto brevi lo stato di incertezza delle situazioni soggettive.

Es.: potere della parte soccombente in giudizio di impugnare la sentenza.

Es.: artt. 1495 - 1667 c.c.


Effetto: estinzione del diritto in caso di mancato assolvimento dell'onere di esercitare il diritto entro il tempo prescritto.


Differenze di disciplina tra prescrizione decadenza:

art. 2964: non si applicano interruzione e sospensione del termine;

art. 2966: la decadenza può essere impedita solo dall'esercizio del diritto;


La decadenza può essere:

a) legale (istituto eccezionale).

Può essere stabilita:

a 1) nell'interesse generale, in materia di diritti indisponibili (come nei rapporti familiari) e allora le parti non possono né modificare il regime legale, né rinunziare alla decadenza e il giudice deve rilevarla d'ufficio;

a 2) nell'interesse individuale (es. art. 1495) e allora trattandosi di diritti disponibili (di regola tali sono quelli patrimoniali) le parti possono modificare il regime legale e possono rinunziarvi. Inoltre, qui rileva anche il riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro il quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza (art. 2966).

b) convenzionale: espressione dell'autonomia negoziale, in materia di diritti disponibili, con il limite che il termine di decadenza non renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto (art. 2965). Tale decadenza non è rilevabile d'ufficio.





Dimensione dinamica delle situazioni giuridiche soggettive.


Vicenda costitutiva: segna la nascita della situazione soggettiva che viene ad esistenza per la prima volta;

Vicenda modificativa: eventuale, si ha quando la situazione soggettiva subisce una modifica con riguardo al soggetto (successione) o all'oggetto.

Vicenda estintiva: si ha quando la situazione soggettiva cessa di esistere per una delle cause previste dalla legge. Es.: adempimento, (prescrizione discusso).



VICENDE DEL RAPPORTO GIURIDICO

Tali vicende si ripercuotono sul rapporto giuridico.


Costituzione: il rapporto giuridico nasce quando il soggetto attivo acquista il diritto soggettivo.

Modificazione: il rapporto giuridico si può modificare nella sua componente soggettiva o/e oggettiva.

Estinzione: vicenda finale del rapporto, il titolare perde il diritto senza che questo sia trasmesso ad altri.


Differenza COSTITUZIONE (riguarda la nascita della situazione soggettiva in sé considerata) - ACQUISTO (riguarda l'ingresso della situazione soggettiva nella sfera giuridico-patrimoniale di un determinato soggetto che ne diventa il titolare).


Al concetto di costituzione si contrappone quello di estinzione. Essi si riferiscono alla situazione soggettiva.


Al concetto di acquisto si contrappone quello di perdita. Essi si riferiscono al titolare e sono più ampi perché comprendono in sé rispettivamente oltre al concetto di costituzione (nascita) ed estinzione (morte) anche quello di trasferimento.


Titolo d'acquisto: è l'atto o il fatto giuridico che giustifica l'acquisto.




ACQUISTO: l'espressione indica il fenomeno del collegarsi di un diritto con una persona che ne diventa il titolare.


a)    Acquisto a TITOLO ORIGINARIO: si ha quando il diritto soggettivo sorge a favore di una persona senza esserle trasmesso da nessuno, senza alcuna connessione con un precedente titolare, o perché non esiste un precedente titolare (es.: occupazione res nullius art. 923 c.c.) o perché comunque il diritto non è trasmesso dal precedente titolare che lo ha perduto (es.: acquisto proprietà res derelictae art. 923 c.c. e usucapione art. 1158 c.c.);


b)    Acquisto a TITOLO DERIVATIVO: si ha quando il diritto si trasmette da una persona ad un'altra, il diritto acquistato dal soggetto ha la sua fonte nel diritto del precedente titolare che glielo trasferisce (es.: contratto di compravendita). Si ha, allora, il fenomeno della successione: il mutamento del soggetto del rapporto giuridico, che può avvenire sia nel lato attivo, sia nel lato passivo del rapporto.


Autore o dante causa è colui che per effetto della successione perde il diritto trasmettendolo ad un altro soggetto; con riguardo alla sua posizione si parla di alienazione.


Successore o avente causa è colui che per effetto della successione acquista il diritto subentrando al precedente titolare; con riguardo alla sua posizione si parla di acquisto.


b 1) acquisto derivativo-traslativo: si trasmette lo stesso diritto del precedente titolare (compravendita);


b 2) acquisto derivativo-costitutivo: si attribuisce al nuovo titolare un diritto differente che scaturisce dal diritto del precedente titolare, in quanto lo suppone e ne assorbe il contenuto, o, in parte, lo limita (es.: costituzione usufrutto).






Regole degli acquisti derivativi (b):

Nemo plus iuris quam ipse habet transferre potest Il nuovo titolare non può vantare un diritto di portata più ampia di quello che spettava al precedente titolare. Il diritto dell'acquirente esiste solo in quanto esisteva in capo al dante causa;

Resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis L'acquisto del diritto del nuovo titolare dipende, di regola, dalla effettiva esistenza del diritto del precedente titolare. Se il diritto del dante causa viene meno retroattivamente, di conseguenza cade anche il diritto dell'avente causa.


La successione è di due specie:

a)    a titolo universale: quando un soggetto subentra nell'universalità (cioè nella totalità) dei diritti e degli obblighi appartenenti ad un altro soggetto; il successore subentra in tutti i rapporti del precedente titolare, sia nella posizione attiva, sia in quella passiva (es. erede; fusione di società);

b)    a titolo particolare: quando un soggetto si sostituisce ad un altro nella titolarità di uno o più determinati diritti od obblighi; il successore subentra solo in un determinato diritto o rapporto (o in più rapporti determinati) del precedente titolare.
























OBBLIGAZIONE e RAPPORTO OBBLIGATORIO.


NOZIONE: l'espressione indica il rapporto giuridico tra due parti, il debitore ed il creditore, in forza del quale il primo (soggetto passivo) è obbligato verso il secondo ad eseguire una prestazione che può consistere in un dare, in un fare o in un non fare, la cui esecuzione (adempimento) è strumentale al soddisfacimento dell'interesse del soggetto attivo.


Debito - diritto di credito (personale - relativo).


Fasi: nascita del vincolo - attuazione spontanea o coattiva.

Giuridicità: responsabilità patrimoniale art. 2740 c.c.


Distinzione:

obbligazione civile: carattere della coercibilità, debito-responsabilità;

obbligazione naturale art. 2034 c.c.: qualunque dovere morale o sociale in forza del quale un soggetto determinato è tenuto (ma non giuridicamente) ad eseguire un'attribuzione patrimoniale a favore di un altro soggetto determinato. Il creditore non ha azione, ma se il debitore capace esegue spontaneamente la prestazione questa sarà irripetibile (unico effetto giuridico). Es.: art. 1933 debito di gioco.



FONTI: l'obbligazione deve trovare fondamento in una causa giustificativa.

Art. 1173 c.c. e rinvio a 1987 ss. (promesse unilaterali, titoli di credito, gestione di affari altrui, indebito, arricchimento senza causa) + testamento, matrimonio, provvedimenti giudiziali, legge (obblighi fiscali) ecc.











OGGETTO: la PRESTAZIONE dovuta.

Può consistere in un:

DARE: es. una somma di danaro; un quadro determinato;

FARE: es. costruire un edificio; prestare il proprio lavoro;

NON FARE: es. non alienare un determinato bene (art. 1379).


Art. 1174: carattere della patrimonialità della prestazione (suscettibile di valutazione economica in quanto comporta un vantaggio economico per chi la riceve) ed interesse anche non patrimoniale del creditore.

Es.: biglietto cinema.



La prestazione deve essere possibile (materialmente e giuridicamente), lecita, determinata o determinabile.



SOGGETTI: attivo e passivo di regola determinati, ma anche determinabili (es.: promessa la pubblico art. 1989 c.c.).




OBBLIGO RECIPROCO DI BUONA FEDE (OGGETTIVA) E CORRETTEZZA Art. 1175

Dovere di comportarsi da persone oneste e leali.

Clausola generale: prescrizione di ampio contenuto che si specifica in concreto a seconda delle circostanze. Il comportamento conforme a correttezza non si può individuare in astratto e a priori, ma va individuato nella fase di attuazione del rapporto in base al concreto contenuto del medesimo.











Estinzione fisiologica dell'obbligazione.

ADEMPIMENTO NOZIONE E REGOLE GENERALI.


Vincolo ad eseguire un determinato comportamento = prestazione; attuazione = adempimento che comporta (effetto) l'estinzione dell'obbligazione, ossia la definitiva liberazione del debitore dal vincolo ed il soddisfacimento dell'interesse del creditore.

La prestazione deve essere esattamente eseguita = adempimento esatto, effettuato nel rispetto delle regole stabilite per l'esecuzione della prestazione, ossia delle modalità della prestazione.


Art. 1176 diligenza nell'adempimento.


Norme suppletive.

Luogo dell'adempimento art. 1182

Tempo dell'adempimento art. 1183 - 1186 (concetto di esigibilità).

Autore dell'adempimento:

incapacità irrilevante (atto dovuto) art. 1191;

adempimento del terzo art. 1180;

Destinatario dell'adempimento:

art. 1188;

creditore apparente art. 1189;

art. 1190, irrilevanza dell'incapacità del creditore a condizione che si dimostri che la prestazione sia entrata e si sia consolidata nel suo patrimonio, non sia stata dispersa a causa dell'incapacità.


Consistenza dell'adempimento, art. 1181 adempimento parziale.


Particolare modalità di estinzione:

art. 1197 datio in solutum.

art. 1198 cessione di un credito.


art. 1192 pagamento eseguito con cose altrui.






Regole sulla imputazione del pagamento:

art. 1193, caso: pluralità di debiti omogenei verso lo stesso creditore;

art. 1194 ratio: consentire al creditore di beneficiare della produzione degli interessi;

artt. 1195 - 1196 - 1199 diritto alla quietanza - prova del pagamento: dichiarazione unilaterale recettizia che contiene il riconoscimento di quanto il debitore ha pagato, valore di confessione stragiudiziale.



CLASSIFICAZIONI BASATE SU:


A) SOGGETTI: obbligazione plurisoggettiva dal lato attivo e/o dal lato passivo, può essere solidale o parziaria.


Premessa

obbligazioni divisibili art. 1314;

indivisibili (1316): si hanno quando la prestazione ha ad oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione o per la natura della prestazione (es.: consegna di un animale vivo) oppure per volontà delle parti che non ritengono utile od opportuna un'esecuzione frazionata della prestazione (viaggio di nozze). Sono regolate dalle norme sulle obbligazioni solidali (1317).


Se vi sono più debitori di un'obbligazione che ha ad oggetto una prestazione divisibile, l'obbligazione dal punto di vista soggettivo (lato passivo) può essere:

a) solidale art. 1292:

- ciascun debitore può essere costretto all'adempimento per la totalità;

- l'adempimento di uno libera tutti gli altri;

- il debitore che ha pagato l'intero può rivalersi verso gli altri ripetendo da ciascuno dei coobbligati in solido la sua parte. Azione di regresso.

b) parziaria art. 1314: ciascun debitore è tenuto a pagare solo la sua parte e la sorte di ciascun debitore è indipendente da quella degli altri.


Regola in caso di pluralità di debitori: generale presunzione di solidarietà passiva art. 1294.


a) Solidarietà attiva (non frequente), credito solidale: pluralità di creditori ciascuno dei quali può pretendere dal debitore l'intera prestazione e dovrà poi distribuire agli altri concreditori la parte che a ciascuno compete.

b) Credito parziario: ciascun creditore può esigere solo una parte della prestazione.


Regola in caso di pluralità di creditori: parziarietà.


Disciplina vicende obbligazioni solidali, eventi suscettibili di estinguere o modificare, dell'obbligazione che riguardano solo uno o alcuni soggetti, regola generale: ai debitori o creditori in solido si estendono gli effetti favorevoli ma non gli effetti sfavorevoli.







B) OGGETTO della prestazione.

Obbligazioni specifiche: hanno ad oggetto beni specificati nella loro identità.

Obbligazioni generiche: l'oggetto della prestazione è individuato in ragione della sua appartenenza ad un genere, ossia ad una categoria di beni.


Obbligazioni fungibili: si ha quando la prestazione ha ad oggetto una cosa, un fatto o un servizio che, in relazione all'interesse concreto del creditore, può essere sostituito con un altro di identico valore.

Obbligazioni infungibili: si hanno quando assumono rilievo l'identità e o le qualità personali di chi esegue la prestazione












Obbligazioni alternative: artt. 1285 ss. c.c.

Sono previste due o più (alternativa multipla art. 1291) prestazioni, ma un solo adempimento: il debitore si libera eseguendo una sola prestazione, non potendo peraltro costringere il creditore a ricevere parte di una e parte dell'altra.

Concentrazione: si ha quando viene esercitato il potere di scelta che può essere del debitore (regola), del creditore (se così è previsto), o di un terzo, art. 1286.

Obbligazione cumulativa: sono previste più prestazioni e il debitore si libera solo quando le ha adempiute tutte.


Obbligazione facoltativa: è quella in cui la prestazione dedotta e dovuta dal debitore è una sola, ma gli è riconosciuta, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella prevista.

Obbligazioni divisibili.

Obbligazioni indivisibili.

Obbligazioni pecuniarie artt. 1277 ss. c.c.


























Obbligazioni pecuniarie artt. 1277 ss. c.c. - art. 1224 c.c. per danni da inadempimento.


Oggetto: pecunia = danaro che ha la funzione di mezzo generale di acquisto dei beni, mezzo generale di pagamento.


Principi

Nominalistico: art. 1277 comma 1 è la regola secondo la quale le obbligazioni pecuniarie si eseguono in conformità al loro importo nominale.

naturale fecondità del denaro: la disponibilità nel tempo del denaro altrui va pagata perché integra un obiettivo vantaggio economico (interessi corrispettivi);

interessi moratori, art. 1224 danni nelle obbligazioni pecuniarie.


L'applicazione del Principio Nominalistico comporta l'irrilevanza delle variazioni del valore reale della valuta; rischio deprezzamento (inflazione) per il creditore.

Correttivi alla perdita di potere d'acquisto della moneta: clausole monetarie o di indicizzazione.


OBBLIGAZIONE DI VALUTA: debito che ha sin dall'origine per oggetto una somma di danaro determinata nel suo ammontare, o determinabile con riferimento a parametri fissi, debito di somma al quale si applica il principio nominalistico.


OBBLIGAZIONE DI VALORE: debito che ha per oggetto un'entità patrimoniale astrattamente definibile come valore, un debito pecuniario determinabile esclusivamente in ragione di un dato valore economico. Qui la moneta viene in considerazione solo nel momento in cui il debito deve essere liquidato.

Es.: obbligazione di risarcire i danni nascente da responsabilità contrattuale o da fatto illecito.






INTERESSI art. 820 comma 3 c.c.

Frutti civili dovuti come corrispettivo del godimento della cosa.


Sono le prestazioni pecuniarie percentuali e periodiche dovute da chi utilizza un capitale altrui (corrispettivi) o ne ritarda il pagamento (moratori).


Gli interessi sono prestazioni accessorie, omogenee rispetto alla prestazione principale, alla quale si aggiungono per effetto del decorso del tempo, e sono commisurate ad un'aliquota della stessa (saggio o tasso).


Tipologia in base alla funzione economica.

a) Interessi moratori, art. 1224 c.c.: presuppongono lo stato di mora (ritardo) e svolgono una funzione risarcitoria, risarciscono il danno correlato al ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

b) Interessi corrispettivi, art. 1282 c.c.: sono quelli prodotti di pieno diritto dai crediti liquidi ed esigibili ed hanno la funzione di corrispettivo per l'uso del denaro da parte del debitore. Principio della fertilità del danaro = funzione remunerativa.

c) Interessi compensativi, art. 1499 c.c.: sono quelli prodotti da crediti liquidi, ma non ancora esigibili, come gli interessi decorrenti sul prezzo della vendita qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi. Hanno una funzione remunerativa.


In base alla fonte si distinguono:

a)    interessi legali: previsti dalla legge o da altro atto normativo, art. 1284, saggio fissato con decreto ministeriale.

b)    interessi convenzionali: previsti per contratto o altro titolo negoziale. Art. 1284 ult. co.: gli interessi ultralegali devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Limite massimo: usura art. 1815 comma 2 - l. n. 108/1996.








ANATOCISMO


Capitalizzazione degli interessi cd. semplici.

Art. 1283 Norma a tutela del debitore secondo la quale in mancanza di usi contrari (normativi), gli interessi scaduti (semplici) possono produrre a loro volta interessi (composti) solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione successiva alla loro scadenza, purché siano dovuti almeno per sei mesi.


Gli usi contrari che possono legittimare una regola diversa devono essere usi normativi.


























MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO.


Lato attivo: successione nel credito.

Lato passivo: successione nel debito.



Credito: libera trasferibilità, indifferenza per il debitore (del quale non si richiede il consenso per la modifica soggettiva della controparte) della persona del creditore (cessione del credito - pagamento con surrogazione).


Debito: interesse del creditore a non veder mutare la propria controparte: rilevanza delle qualità personali del debitore per l'esatto adempimento e della consistenza patrimoniale del debitore (2740). Necessità del consenso del creditore per il trasferimento del debito e per la liberazione del debitore originario (delegazione - espromissione - accollo).




MODIFICAZIONI DAL LATO ATTIVO:


A)   LA CESSIONE DEL CREDITO artt. 1260 ss.


Cedente = creditore originario (alienante).

Ceduto = debitore originario.

Cessionario = nuovo creditore (acquirente).


Circolazione del diritto di credito - principio: cedibilità.

Crediti incedibili:

ex lege (nullità - 1261);

per accordo parti (inopponibilità, salvo conoscenza cessionario).


Contratto consensuale bilaterale (cedente - cessionario) ad effetti reali 1376 c.c.






Garanzie.

Legale: esistenza credito (1266), ma non solvibilità del debitore ceduto, buon fine del credito (regola: pro soluto).

Convenzionale: garanzia di solvibilità del debitore ceduto (pro solvendo, 1267), allora il cedente risponde entro il limite di quanto ricevuto, il patto ha senso nella cessione onerosa.


Efficacia.

Nei confronti del debitore ceduto: art. 1264 onere notifica, salvo accettazione.

Nei confronti dei terzi (doppia cessione): art. 1265.



FACTORING L. n. 52/1991.

Cessione crediti tra imprese.




B)   IL PAGAMENTO CON SURROGAZIONE artt. 1201 ss.

Surrogazione = sostituzione.

Consiste nel subingresso di un terzo nella posizione del creditore e dunque nei diritti che a costui spettavano verso il debitore.


Tre tipi:

per volontà del creditore: si verifica quando il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, surroga quest'ultimo nei propri diritti verso il debitore.

Deve essere espressa e contemporanea al pagamento;

per volontà del debitore: si verifica quando il debitore prende a mutuo una somma di danaro al fine di pagare il suo debito, surrogando il mutuante nei diritti del suo creditore, anche senza il consenso di quest'ultimo.

Condizioni art. 1202: richieste perché risulti la connessione tra il mutuo e il pagamento del debito preesistente;

legale: ipotesi tassativamente previste nelle quali il subingresso del terzo si produce di diritto, indipendentemente dalla volontà dei soggetti del rapporto.


MODIFICAZIONI DAL LATO PASSIVO.

Premessa: la persona, l'identità del debitore non è mai indifferente per il creditore (2740).

Regola: la sostituzione del debitore non può avvenire, per successione a titolo particolare, senza la volontà del creditore, se questa manca si potrà avere l'affiancamento di un nuovo debitore a quello originario (dunque non sostituzione, ma cumulo di responsabilità).


A)   DELEGAZIONE artt. 1268 ss.

Soggetti: delegante (originario debitore), delegato (nuovo debitore), delegatario (creditore).

Operazione trilaterale, iniziativa del delegante.



Tizio delegante (originario debitore)



Delegazione di debito (delegatio promittendi) art. 1268: il delegante invita il delegato ad assumere verso il delegatario l'obbligo di pagare il debito.


Delegazione privativa o liberatoria: con il consenso del creditore il delegante è liberato (sostituzione del debitore).

Delegazione cumulativa: il delegato si affianca al delegante nel lato passivo del rapporto obbligatorio, responsabilità solidale con beneficium excussionis per il delegante.


Delegazione di pagamento (delegatio solvendi) art. 1269: il delegante invita il delegato a pagare il debito al delegatario.

Non c'è obbligo di accettazione dell'incarico per il delegato.



Rapporto di valuta: è quello tra debitore delegante e creditore delegatario.

Rapporto di provvista: è quello che può esistere tra delegante e delegato, nel quale il primo è creditore del secondo.


Delegazione causale o titolata: le parti fanno riferimento ai rapporti di valuta e/o di provvista e possono opporre le relative eccezioni.

Delegazione astratta o pura: le parti non fanno riferimento ai rapporti di valuta e/o di provvista, non sono opponibili le relative eccezioni, a meno che si tratti di nullità.


B)   ESPROMISSIONE art. 1272.

Contratto con il quale un terzo (espromittente) si accorda con il creditore (espromissario) nel senso di assumere (spontaneamente) un debito altrui (dell'espromesso che rimane estraneo all'accordo). Struttura bilaterale.

Se il creditore non dichiara di liberare il debitore espromesso costui resterà obbligato in solido con l'espromittente: responsabilità cumulativa.

L'espromissione è sempre titolata dovendo le parti richiamare necessariamente il rapporto di valuta.


C)   ACCOLLO art. 1273.

Accordo tra debitore accollato e terzo accollante che si assume il debito del primo.


Accollo interno: ipotesi non disciplinata, le parti non attribuiscono al creditore alcun diritto nei confronti dell'accollante che si impegna solo verso l'accollato a fornirgli i mezzi per adempiere o ad adempiere per lui.


Accollo esterno: l'accollante si assume il debito nei confronti del creditore accollatario. L'accordo tra accollante e accollato si presenta come un contratto a favore del terzo (1411), ossia del creditore accollatario.


PUBBLICITA'

Le varie forme di pubblicità previste dall'ordinamento rispondono all'esigenza di rendere conoscibili ai terzi alcuni fatti, atti, negozi giuridici o provvedimenti dell'autorità giudiziaria.


Funzione generale e fondamentale di tutte le forme di pubblicità: garantire la conoscibilità legale (ossia la possibilità di conoscere che è equiparata alla conoscenza effettiva) da parte dei terzi di situazioni o vicende giuridicamente rilevanti, anche per la tutela dei loro interessi.


Tipi di pubblicità:

Pubblicità notizia: strumento predisposto per assicurare la conoscibilità legale di determinati fatti, funzione puramente informativa. Serve a rendere conoscibile l'atto al quale il legislatore reputa che sia opportuno dare notorietà, senza che la pubblicità produca un particolare effetto circa l'atto ad essa soggetto. L'omissione della formalità che costituisce oggetto di un obbligo dà luogo all'applicazione di sanzioni amministrative (pecuniarie) o penali, ma è irrilevante per la (non condiziona la) validità e l'efficacia dell'atto, che rimane operante tra le parti e sarà opponibile ai terzi indipendentemente dalla mancata attuazione dello strumento pubblicitario.

Esempi:

a)    pubblicazioni matrimoniali (art. 93), sanzione per omessa pubblicazione (art. 134);

b)    le sentenze di interdizione ed inabilitazione e loro revoca (artt. 423 - 430), il decreto di apertura e di chiusura dell'amministrazione di sostegno (art. 405 ult. co.) devono essere annotati in margine all'atto di nascita (registri dello stato civile tenuti in ogni comune: cittadinanza, nascita, matrimonio, morte, artt. 449 ss.).


Pubblicità dichiarativa: strumento predisposto per assicurare la conoscibilità legale dell'atto, ma anche la sua opponibilità (possibilità di farlo valere nei confronti di determinati terzi). Il mancato assolvimento dell'onere fa si che l'atto sia inopponibile (inefficacia relativa), non possa essere fatto valere nei confronti di taluni terzi, pur restando valido ed efficace tra le parti.

Es.: trascrizione; trasferimento di residenza (art. 44); alcuni atti riguardanti le società (art. 2298 sui limiti al potere di rappresentanza dell'amministratore nella s.n.c.).


Pubblicità costitutiva: è necessaria per costituire, ovvero creare, il diritto o il rapporto giuridico soggetto a pubblicità. In questi casi la pubblicità è un requisito per la perfezione del negozio che senza la pubblicità non produce effetti nemmeno tra le parti.

Es.: costituzione dell'ipoteca art. 2808, comma 2, c.c.; acquisto della personalità giuridica per la s.p.a. art. 2331 c.c.


Pubblicità di fatto: conoscenza di un fatto che fa presumere l'esistenza di una corrispondente situazione giuridica (possesso); conoscenza della modifica della procura (art. 1396).


Pubblicità sanante: alla funzione informativa e dichiarativa aggiunge la funzione di eliminare, trascorso un certo periodo di tempo dalla trascrizione, taluni vizi dell'atto (invalidità, art. 2652 n. 6 c.c., rinvio).





















TRASCRIZIONE.

Forma di pubblicità dichiarativa necessaria per rendere pubblici ed opponibili ai terzi gli atti (contratti, sentenze) con cui si acquistano, o regolano, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili registrati.


Consiste nel riportare il contenuto essenziale dell'atto in appositi registri rendendolo così legalmente conoscibile per qualunque interessato.


Dunque, dalla trascrizione non dipende né la validità, né l'efficacia dell'atto in genere, ma l'opponibilità dello stesso rispetto ad una particolare categoria di terzi: aventi causa dallo stesso autore, titolari di diritti reali incompatibili (soggetti che hanno acquistato dallo stesso dante causa il diritto di proprietà o un diritto reale limitato sullo stesso bene).


È un onere per le parti, un obbligo per il notaio ed il pubblico ufficiale.


Atti soggetti a trascrizione:

a)    art. 2643 c.c., elencazione tassativa (ma v. anche art. 2645 c.c. - e art. 2645 bis c.c., rinvio);

b)    trascrizione delle domande giudiziali artt. 2652 - 2653 c.c.: funzione di prenotazione dell'effetto della futura sentenza di accoglimento. Serve a risolvere il conflitto tra l'attore ed eventuali aventi causa dal convenuto.


Art. 2644 comma 1, effetto negativo della trascrizione: gli atti non trascritti si presumono ignoti ai terzi e quindi non sono ad essi opponibili;

Art. 2644 comma 2, effetto positivo della trascrizione: gli atti trascritti si presumono conosciuti dai terzi e quindi sono ad essi opponibili.










Criterio di risoluzione del conflitto in caso di doppia alienazione immobiliare: prevale colui che per primo ha trascritto il suo titolo d'acquisto anche se questo è successivo nel tempo.


Tizio



Caio Sempronio

(atto del 10 marzo 2007 non trascritto (atto del 20 marzo 2007 trascritto



Tutela del primo acquirente: azione di risarcimento danni da inadempimento contrattuale verso il suo dante causa; azione di risarcimento danni extracontrattuale verso l'avente causa in mala fede. 


Effetto giuridico della trascrizione: è l'opponibilità dell'atto trascritto ai terzi che vantino diritti sullo stesso bene in base ad un atto non trascritto o trascritto successivamente.


Come si effettua la trascrizione.

Si trascrive il titolo (contratto, sentenza) presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione si trovano i beni: la Conservatoria dei registri immobiliari.

I registri sono impostati sulla base di un criterio personale (sui soggetti: si trascrive a favore dell'avente causa, contro il dante causa) e non reale (sul bene) come avviene, invece, in alcune province del Trentino-Alto Adige (dove vige il sistema tavolare = l'iscrizione ha efficacia costitutiva) e in tutto il paese con riguardo ai beni mobili registrati (in relazione ai quali peraltro la trascrizione ha efficacia dichiarativa).


Titolo necessario per la trascrizione art. 2657 e 2658 comma 2.

Nota di trascrizione art. 2659.

Registri tenuti dal conservatore:

Generale: art. 2678.

Particolari: per trascrizioni, iscrizioni e annotazioni art. 2679.




PRINCIPIO DI CONTINUITA' DELLE TRASCRIZIONI ART. 2650

Perché l'atto sia opponibile ai terzi è necessario che i vari atti di acquisto precedenti risultino da una serie continua ed ininterrotta di trascrizioni a favore e a carico dei vari soggetti interessati.

La certezza dell'acquisto si ha solo con una sequenza ininterrotta di trascrizioni che consenta di risalire ad un acquisto a titolo originario.


Es.: Tizio vende il bene immobile x a Caio che non trascrive;

Caio poi vende lo stesso bene a Sempronio che trascrive il suo acquisto contro Caio, senza tuttavia preoccuparsi della trascrizione a favore del suo dante causa Caio contro Tizio.

Si espone al rischio che Tizio venda lo stesso bene x a Mevio che trascrivendo, anche successivamente rispetto a Sempronio, prevarrà nei confronti di costui potendo a suo favore vantare una serie continua di trascrizioni.


Tizio


Mevio

atto trascritto il 25 marzo 2007 Caio (atto non trascritto



Sempronio (atto trascritto il 10 marzo 2007


Primo atto: Tizio vende a Caio = non trascritto.

Secondo atto: Caio vende a Sempronio = trascritto il 10 marzo 2007.

Terzo atto: Tizio vende a Mevio = trascritto il 25 marzo 2007.

In questa situazione Mevio prevale su Sempronio.


L'efficacia della trascrizione dell'atto di trasferimento da Caio a Sempronio resta subordinata alla trascrizione dell'atto di alienazione da Tizio a Caio, funge da prenotazione degli effetti che si assicureranno solo con la continuità e dunque con la trascrizione dell'atto a favore di Caio e contro Tizio. La trascrizione prenotata non vale a salvare il diritto di Sempronio se, prima dell'attuazione della continuità delle trascrizioni, viene trascritto o iscritto altro atto contro Tizio.


Dunque, se Sempronio cura anche la trascrizione a favore del suo dante causa Caio, assicurando la continuità delle trascrizioni, prevarrà nei confronti di Mevio se, come nell'esempio, la trascrizione a suo favore e quella a favore del suo dante causa Caio sono precedenti alla trascrizione a favore di Mevio.


Tizio


Mevio Caio (atto trascritto il 20 marzo 2007

atto trascritto il 25 marzo 2007


Sempronio (atto trascritto il 10 marzo 2007


Oppure:

Tizio


Caio (atto trascritto il 20 marzo 2007


Mevio (trascritto il 15 marzo 2007 Sempronio (trascritto il 10 marzo 2007





Trascrizione delle domande giudiziali art. 2652 n. 1 c.c., domanda di risoluzione, art. 1458 comma 2 c.c.


Tizio (venditore)     Trascrive la domanda giudiziale di risoluzione il:

- 1.03.2006 (potrà opporre il suo diritto a Sempronio)

- 30.05.2006 (non potrà opporre il suo diritto a Sempronio)


Caio (compratore)



Sempronio Trascrive l'atto di acquisto il 1.05.2006

(terzo acquirente da Caio)


RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DEL DEBITORE


Principi fondamentali:

art. 2740 = garanzia patrimoniale (complesso dei beni e dei diritti) - responsabilità illimitata.

art. 2741 = par condicio creditorum = uguale diritto ad essere soddisfatti.


Eccezioni

Art. 2740 comma 2: limitazioni di responsabilità.

Art. 2741: cause legittime di prelazione (privilegio, pegno, ipoteca).


Inadempimento obbligazione civile = responsabilità.

Potere processuale del creditore = azione esecutiva.

Debitore = patrimonio in situazione di soggezione.


Esecuzione forzata:

in forma specifica art. 2930 ss. per le obbligazioni di dare, di fare, di non fare e di contrarre;

per espropriazione art. 2910 ss. finalizzata ad ottenere una somma di danaro. Primo atto = pignoramento che crea un vincolo di indisponibilità sui beni pignorati e rende inefficaci gli atti di disposizione nei confronti del creditore. Vendita all'asta e attribuzione del ricavato.


Art. 2742 Surrogazione reale (indennità - cosa oggetto di garanzia)


Art. 2743 Diminuzione garanzia


Art. 2744 Divieto del patto commissorio.










PRIVILEGI Art. 2745 ss.


Fondamento: è previsto dalla legge in considerazione della causa (natura) del credito. Numero chiuso.

Generale: sui beni mobili.

Speciale: su determinati mobili o su immobili.


Mancanza di pubblicità.


Ordine privilegi: legge, art. 2777 ss.


Efficacia art. 2747, comma 2 diritto di sequela.


Rapporti tra cause di prelazione, art. 2748: il pegno prevale sul privilegio speciale su beni mobili, il privilegio speciale su beni immobili prevale sull'ipoteca.





PEGNO  E IPOTECA

Caratteri comuni, tipici dei diritti reali:

assolutezza

diritto di sequela;

necessità di un titolo costitutivo;

accessorietà

specialità












PEGNO art. 2784 ss.


Oggetto: mobili, universalità di mobili, crediti ed altri diritti aventi ad oggetto beni mobili.


Costituzione: contratto reale = occorre la consegna della cosa. Spossessamento del debitore. Creditore pignoratizio = possessore della cosa.


Diritto di prelazione: credito preferito nel soddisfacimento a seguito di vendita (2796) oppure assegnazione (2798).


Pegno di crediti: art. 2800.




IPOTECA Art. 2808 ss.

Oggetto: art. 2810.

Costituzione: iscrizione nei registri immobiliari efficacia costitutiva del vincolo.

Il diritto a iscrivere ipoteca può nascere da fonte:

a)    legale, art. 2817;

b)    giudiziale, art. 2818;

c)    volontaria, art. 2821:

contratto;

dichiarazione unilaterale del costituente (debitore o terzo).

Forma ad substantiam: atto pubblico o scrittura privata.


Efficacia iscrizione: 20 anni.

Rinnovazione ante scadenza, art. 2847.


Grado: determinato dal numero d'ordine della iscrizione.


Effetti: diritto di espropriare il bene anche verso il terzo acquirente (sequela) e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato.



Estinzione

MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE.


AZIONE SURROGATORIA Art. 2900


Presupposti

esistenza credito;

inerzia debitore;

contenuto patrimoniale e natura non personale dei diritti e delle azioni;

periculum damni: pericolo attuale di un danno futuro consistente nell'impossibilità o nella maggiore difficoltà di realizzare il credito coattivamente.


Effetti: sul patrimonio del debitore a vantaggio indistintamente di tutti i creditori e non solo di chi ha agito in surroga.


AZIONE REVOCATORIA  Art. 2901 ss.


Presupposti

esistenza credito;

atto di disposizione patrimoniale (trasferimento diritti, assunzione obblighi);

pregiudizio per il creditore;

consilium fraudis: conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore. In caso di atto anteriore al sorgere del credito è richiesta la dolosa preordinazione. Presupposto sufficiente se l'atto è a titolo gratuito;

in caso di atto a titolo oneroso è necessaria anche la partecipatio fraudis, ossia la consapevolezza del terzo contraente del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, dolosa preordinazione.




Effetto: inefficacia relativa dell'atto di disposizione = solo nei confronti del creditore che ha agito che potrà promuovere l'azione esecutiva anche verso il terzo.


SEQUESTRO CONSERVATIVO Art 2905 ss.


RAPPRESENTANZA (diretta) Artt. 1387 ss.


Rappresentanza = sostituzione, potere del rappresentante di agire in nome e per conto del rappresentato.


Art. 1388: fattispecie ed effetti. 

Altruità interesse da curare e spendita del nome del rappresentato; l'atto è diretto ad incidere (effetti) sulla sfera del rappresentato.



Indiretta: in nome proprio = interposizione reale di persona.


Organica: rappresentanza necessaria che si ha quando un soggetto, per la funzione che svolge di organo esterno di un ente, è investito del potere di manifestare, nei confronti di altri soggetti una volontà contrattuale che vale come diretta volontà dell'ente che rappresenta.


Diretta: in nome e per conto altrui, del sostituito.


Fonti potere di rappresentanza:

legge: necessaria nelle situazioni nelle quali il soggetto non è in grado di gestire da sé i propri interessi (minore, incapace);

volontà

Procura: atto di conferimento del potere di agire in nome altrui, atto unilaterale indirizzato ai terzi (1393).

Attiene al rapporto esterno.

Rapporto interno di gestione: contratto mandato (1703), lavoro subordinato.


Forma: variabile, per relationem 1392.


Contenuto:

speciale;

generale.


Modifiche o revoca: art. 1396 pubblicità e tutela dell'affidamento dei terzi.



Nuncio: mezzo di trasmissione di una volontà già formata.


Rappresentante: forma e dichiara la volontà, artt. 1389 - 1390 - 1391.   


Conflitto di interessi: pericolo di abuso dei poteri rappresentativi, contratto potenzialmente dannoso:


1395: contratto con sé stesso a) per sé; b) come rappresentante di un altro soggetto.

Conseguenza: annullabilità in caso di conflitto conosciuto o conoscibile dal terzo con l'ordinaria diligenza.


Mancanza o eccesso di poteri: falsus procurator, 1398.


Ratifica 1399 = negozio unilaterale recettizio di legittimazione successiva ad efficacia retroattiva.




SIMULAZIONE Artt. 1414 ss.  

Divergenza tra volontà e dichiarazione. Situazione di apparenza negoziale.


Contratto simulato o apparente: non deve produrre effetti o deve nascondere un altro contratto.


Accordo simulatorio o controdichiarazione: situazione reale.


Contratto dissimulato o nascosto: eventuale realmente voluto.


Simulazione:

A)  assoluta;

B)  relativa:

b 1) oggetto o titolo;

b 2) soggetti = interposizione fittizia di persona.



Effetti

A)    tra le parti: il contratto simulato non produce effetti mentre, se c'è, è efficace il contratto dissimulato, purché abbia requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge;

B)    rispetto ai terzi - necessità di tutelare l'affidamento sulla serietà del negozio che appare.

Criterio generale: la tutela dei terzi prevale su quella delle parti e nei conflitti tra i terzi prevale il principio di affidamento.

Categorie di terzi:

b 1) aventi causa dal simulato acquirente.

b 2) creditori del simulato alienante;

b 3) creditori del simulato acquirente.


Prova

a)    tra le parti, limiti: prova scritta = controdichiarazione (confessione e giuramento);

b)    per i terzi: libera (anche testi e presunzioni).





























IL CONTRATTO


Fonte di obbligazioni ex art. 1173 c.c.


Artt. 1321-1469 bis: nozione e disciplina generale.


Artt. 1323 - 1324: ambito di applicazione:

a) contratti tipici, atipici;

b) atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, con riserva di compatibilità.


Contratto:

a) atto: incontro di volontà dei privati, formazione consenso/accordo;

b) rapporto: relazione contrattuale vincolante (art. 1372).




Nell'ambito della più ampia categoria del negozio giuridico il contratto si caratterizza per:

Struttura: bi o plurilaterale (nozione parte, dualità o pluralità di centri d'interesse).

Contenuto: autoregolamentazione d'interessi patrimoniali, suscettibili di valutazione economica, carattere patrimoniale del rapporto.


Funzione: il contratto è lo strumento con il quale si realizza l'autoregolazione degli interessi in campo patrimoniale, si stabilisce un regolamento di interessi. Consente di costituire, regolare (modificare), estinguere un rapporto, sempre patrimoniale, tra le parti.

Meccanismi elementari di funzionamento:

efficacia traslativa = trasferimento di un qualsiasi diritto (disponibile);

efficacia obbligatoria = nascita di obbligazioni.







Principi generali:

Vincolatività del contratto: art. 1372, comma 1, c.c.

Relatività degli effetti del contratto: art. 1372, comma 2, c.c.; qualunque modificazione della sfera giuridica di un soggetto richiede il suo consenso; eccezione con riguardo ad effetti favorevoli, vantaggiosi per il terzo destinatario (art. 1411).

Buona fede: clausola generale operante in tutte le fasi contrattuali (artt. 1337, 1366, 1375 + 1175 c.c.).

Intangibilità del regolamento contrattuale da parte dei giudici.

Autonomia contrattuale: libertà dei privati di auto-regolare i propri interessi, che si esprime nel poter liberamente decidere:

a) se concludere, ossia stipulare o meno un contratto. Eccezioni: obbligo legale di contrarre dell'imprenditore in regime di monopolio (artt. 2597 - 1679); attività "riservate" a soggetti qualificati (es.: banche, assicurazioni);

b) con quale controparte. Eccezione: monopolio;

c) quali regole di formazione del consenso seguire: derogabilità della disciplina di cui agli artt. 1326 ss. c.c.;

d) se concludere un contratto tipico o atipico (meritevolezza interessi art. 1322);

e) il contenuto del contratto, salvi limiti (divieti) di legge assoluti (es.: 2744) o relativi (es.: 1229 e 1379) e salva la necessità di rispettare contenuti minimi richiesti dalla legge (es.: art. 6 D.lgs. n. 122/2005 su immobili d costruire; art. 3 l. n. 129/2004 sul franchising);

f)   le conseguenze, gli effetti negoziali, salva l'operatività delle fonti di integrazione del contratto: legge, buona fede, usi, equità (artt. 1374-1375 c.c.);

g) di affidare la determinazione dell'oggetto del contratto ad un terzo detto arbitratore, art. 1349 c.c.;

h) di farsi sostituire da un altro soggetto nel compimento dell'attività giuridica: rappresentanza art. 1387 ss.;

i)    la forma da utilizzare per la conclusione del contratto, salvo l'obbligo, ex lege (o convenzionale) di rispettare una data forma (scritta).




REQUISITI DEL CONTRATTO.

Art. 1325 c.c.:

accordo: incontro di volontà delle parti in ordine al programma negoziale, può essere espresso o tacito;

causa: scopo o funzione del contratto;

oggetto: a) il regolamento contrattuale, le prestazioni scambiate; b) il bene materiale oggetto del contratto;

forma (scritta), richiesta ad substantiam.



FORMAZIONE DELL'ACCORDO.

REGOLE SULLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO (perfezionamento dell'accordo) Art. 1326 ss. c.c.

Rilevanza: contratto concluso tra assenti, persone lontane.


Regola generale: accordo come scambio di due volontà, proposta  ed accettazione con conclusione nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione dell'oblato, art. 1326.

Tra i vari sistemi concepibili in astratto:

principio della emissione (della dichiarazione) della volontà dell'accettante;

principio della spedizione dell'accettazione;

principio della ricezione dell'accettazione;

principio della cognizione da parte del proponente dell'accettazione della controparte;

il nostro legislatore ha codificato quest'ultimo, sebbene temperato dalla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.



Proposta ed accettazione sono atti pre-negoziali unilaterali, dichiarazioni indirizzate ad un destinatario determinato, le quali producono effetti nel momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario.

Richiedono la capacità di contrattare (legale di agire) ed un libero consenso.

La proposta deve essere completa e l'accettazione deve essere ad essa conforme (altrimenti può valere come controproposta).



Revocabilità, art. 1328 c.c.:

proposta: fino a quando il contratto non è concluso;

accettazione: se viene a conoscenza del proponente prima dell'accettazione medesima.


Morte o incapacità del proponente: fanno venir meno l'efficacia dell'atto, non così in caso di proposta irrevocabile e di proponente imprenditore, salvo sia piccolo imprenditore o le sue qualità personali rilevino per la natura dell'affare e della prestazione da effettuare, art. 1330 c.c.


Proposta irrevocabile per volontà del proponente, art. 1329 c.c. Rinunziabilità della facoltà di revoca.


Altri modelli di conclusione del contratto

Mediante inizio di esecuzione, art. 1327 c.c.: in caso di richiesta proponente, natura contratto o usi: esigenze di speditezza dei traffici; obbligo di avviso da parte dell'oblato.

Mediante proposta + silenzio (mancato rifiuto), art. 1333 c.c.: contratto con obbligazioni a carico del solo proponente: es. assunzione di una garanzia a favore del creditore (fideiussione) senza corrispettivo.

Offerta al pubblico, art. 1336, destinatario indeterminato: diviene impegnativa solo con l'accettazione (a differenza della promessa al pubblico che vincola il promittente non appena è resa pubblica, art. 1989); è un particolare tipo di proposta valida, benché indirizzata a destinatari indeterminati, ad una generalità di persone, purché contenga gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta (deve essere completa).

Es.: esposizione in vetrina della merce con il prezzo; distributori automatici.

Revocabilità: con atto fatto nella stessa forma della offerta (es. ritiro merce dalla vetrina).

Mediante consegna: contratti reali nei quali il consenso è necessario, ma non sufficiente (contrapposti ai contratti consensuali per i quali è sufficiente il solo consenso, art. 1376). Es.: deposito (art. 1766); mutuo (art. 1813); pegno (2786).

Adesione ad un contratto aperto: già stipulato da altre parti che perseguono uno scopo comune compatibile con l'adesione successiva di altri soggetti, art. 1332: es. ad un'associazione.

Rapporti contrattuali di fatto (manifestazione tacita di volontà): prestazioni destinate ad una massa di utenti, tipizzate, che non richiedono un preventivo accordo sullo scambio delle prestazioni. L'utente, di fatto, decide di utilizzare il servizio offerto restando così obbligato ad effettuare la controprestazione: di norma pagamento di un corrispettivo (es.: parcheggio, trasporto, mediazione art. 1754, rapporto di lavoro nullo art. 2126).





























VINCOLI NELLA FORMAZIONE DEL CONTRATTO


Le trattative e la responsabilità precontrattuale.


Fase trattative antecedente alla conclusione del contratto durante la quale le parti discutono i termini dell'affare per trovare un punto di equilibrio tra i loro contrapposti interessi.


Interessi contrapposti: libertà di concludere o meno il contratto e affidamento circa la conclusione del contratto. Equilibrio: buona fede.


Le trattative, per quanto avanzate, non possono comportare l'obbligo di concludere il contratto al quale sono finalizzate, né di norma possono precludere il recesso dalle medesime.


Rilevanza comportamento:

- art. 1337 c.c. = obbligo reciproco di buona fede oggettiva.

Si specifica in:

obblighi di informazione e trasparenza;

obbligo di segretezza;

obbligo di non impegnare la controparte in una trattativa pretestuosa;

illegittimità del recesso ingiustificato;

obbligo di compiere gli atti necessari per la validità ed efficacia del contratto;

- art. 1338 c.c. = ipotesi tipica di responsabilità precontrattuale - conoscenza delle cause di invalidità del contratto: nullità, annullabilità. Affidamento sulla conclusione di un contratto valido.



Illecito civile. Natura responsabilità precontrattuale (obbligo di risarcimento del danno) tesi:

a)    contrattuale: inadempimento dell'obbligo di buona fede;

b)    extracontrattuale, aquiliana: per lesione dell'altrui libertà negoziale;

c)    tertium genus.

Rilevanza per differenze disciplina su: distribuzione dell'onere della prova, termini prescrizione diritto al risarcimento del danno ecc.



Risarcimento del danno precontrattuale: interesse negativo, l'interesse leso è quello a non iniziare trattative inutili e dannose.

Componenti: danno emergente (spese sostenute) e lucro cessante (mancato guadagno per perdita di altre occasioni favorevoli a causa dell'inutile contrattazione).

Differenza con responsabilità contrattuale: risarcibilità dell'interesse positivo, ossia alla corretta esecuzione del contratto.






Accordi preparatori


Puntuazione o minuta: le parti, per agevolare la trattativa ed in qualche modo fissarne gli esiti parziali, fissano con carattere impegnativo singoli aspetti del regolamento contrattuale in modo che sugli stessi non si debba discutere ulteriormente.

Tali accordi non vincolano alla conclusione del contratto, ma possono determinare in caso di violazione responsabilità precontrattuale.


Lettere di intenti: manifestazioni di disponibilità ad avviare trattative per la conclusione di un dato contratto di una parte all'altra che, se serie e concrete, possono comportare responsabilità precontrattuale nel caso in cui vengano disattese.



Intese: atti mediante i quali le parti predispongono un regolamento contrattuale, più o meno dettagliato, destinato a valere per la conclusione di futuri ed eventuali contratti tra loro o con terzi. Limitano la libertà di determinazione del contenuto del contratto.

Contratto normativo - contratto tipo.

La violazione delle intese da luogo a responsabilità precontrattuale.







IL POSSESSO


Art. 1140 c.c. Nozione. È il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale su cosa altrui.


Si può possedere:

- a titolo di proprietà;

- a titolo di un altro diritto reale su cosa altrui.


IUS POSSIDENDI (diritto di possedere): è il diritto del proprietario o del titolare di altro diritto reale di esercitare i poteri e le facoltà che costituiscono il contenuto della situazione giuridica corrispondente.


IUS POSSESSIONIS (diritto alla tutela del possesso): diritto del possessore alla tutela, immediata ma limitata e provvisoria, riconosciuta dall'ordinamento in relazione alla situazione di fatto del possesso, indipendentemente e a prescindere dalla titolarità del diritto corrispondente che potrà essere fatta valere ed accertata in un secondo momento tramite le azioni petitorie.


Tutela e rilevanza giuridica di una situazione di fatto anche non corrispondente alla situazione di diritto.


Principale ragione della tutela del possesso:

ragione di ordine pubblico e di pace sociale: si protegge in prima istanza lo stato di fatto onde scoraggiare l'autotutela dei diritti ed evitare l'uso della forza da parte dei privati.


Rilevanza del possesso:

la legge garantisce al possessore, legittimo o illegittimo che sia, un sistema di protezione del suo interesse al godimento e all'utilizzazione del bene contro spoliazioni, turbative e molestie attuate da terzi a suo danno: azioni possessorie;

la legge riconosce al possessore la possibilità di acquistare il diritto corrispondente, mediante la regola del possesso di buona fede di cui all'art. 1153 c.c., per i beni mobili, e mediante l'istituto dell'usucapione, per tutti i beni.


Elementi del possesso:

a)    Oggettivo: relazione materiale con la cosa (corpus);

b)    Soggettivo: atteggiamento psicologico di chi tiene la cosa come propria (animus).


Detenzione: è la relazione di fatto con la cosa del soggetto (detentore) che riconosce l'esistenza sul bene di un diritto altrui, manca nel detentore l'animus possidendi.


Possesso immediato: è esercitato dal possessore direttamente sul bene.

Possesso mediato: è esercitato dal possessore attraverso un altro soggetto, il detentore, che si trova in relazione di fatto con la cosa, ma la tiene per conto altrui.


Per mutare la condizione di detenzione in possesso (art. 1141, comma 2, c.c.) occorre:

A) o una causa proveniente da un terzo:

a 1) costituto possessorio che si ha quando il possessore trasferisce ad altri il possesso conservando la detenzione (es.: il proprietario possessore vende il bene, ma continua a detenerlo come conduttore);

a 2) traditio brevi manu che si ha quando il detentore acquista il possesso del bene (conduttore acquista la casa e quindi passa dalla condizione di detentore a quella di proprietario-possessore);

B) o un atto di opposizione del detentore contro il possessore: il detentore cessa di riconoscere l'altrui diritto (es.: cessa di corrispondere il canone di locazione).


Per mutare il titolo del possesso occorre la cd. interversione (del titolo) del possesso che si può realizzare per causa proveniente da un terzo o con il compimento di atti di opposizione contro il potere del proprietario (art. 1164 c.c.). Es.: ho iniziato a possedere a titolo di servitù di passaggio, pretendo poi di possedere a titolo di proprietà.






ACQUISTO DEL POSSESSO

A titolo originario: mediante apprensione fisica della cosa accompagnata dall'animus possidendi.

Non è sufficiente l'atto compiuto con l'altrui tolleranza (art. 1144 c.c.)

A titolo derivativo: per successione mortis causa o mediante consegna (traditio) che può essere effettiva o simbolica (come in caso di consegna di chiavi o di documenti) o, senza consegna, nei casi di costituto possessorio e di traditio brevi manu.


Presunzioni

art. 1141: il possesso si presume;

art. 1142: presunzione di possesso intermedio;

art. 1143: presunzione di possesso anteriore.

art. 1147: presunzione di buona fede del possesso.


Successione ed accessione art. 1146:

successione mortis causa, l'erede continua (automaticamente) il possesso del de cuius nel medesimo stato psicologico di buona o mala fede;

il successore a titolo particolare (acquirente o legatario) può unire (durata) il proprio possesso a quello del suo dante causa, se gli giova, per goderne gli effetti (ai fini dell'usucapione e dei requisiti temporali delle azioni possessorie).




PERDITA DEL POSSESSO

Si verifica quando vengono meno entrambi gli elementi del possesso o anche uno solo:

rinunzia al possesso (animus derelinquendi);

perdita per impossibilità di ripristinare il corpus possessionis;

consegna del possesso ad altri;

perimento della cosa;

spoglio da parte dei terzi.





EFFETTI DEL POSSESSO


Esclusione: cose fuori commercio.

Art. 1145 c.c.: il possesso delle cose fuori commercio (delle quali non si può acquistare la proprietà) non produce effetto.



Restituzione della cosa e dei frutti da parte del possessore convenuto in rivendica. Art. 1148 - 1152 c.c.

Diritti e obblighi del possessore variano a seconda che il possesso sia di buona o mala fede.

art. 1148: frutti naturali e civili.

art. 1149: rimborso delle spese effettuate per la produzione e raccolta dei frutti.

art. 1150: rimborso delle spese effettuate per le riparazioni straordinarie (anche se è in mala fede), e a quelle effettuate per le riparazioni ordinarie se deve restituire i frutti.

Indennità per i miglioramenti e per le addizioni.

art. 1151: possibilità di un pagamento rateale.

art. 1152: diritto di ritenzione a favore del possessore di buona fede.


















ACQUISTO A NON DOMINO DELLA PROPRIETA' DI BENI MOBILI ART. 1153 C.C.


Fattispecie regolata: acquisto da chi non è proprietario di un bene mobile (vendita di cosa altrui).


Presupposti:

titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà;

consegna del bene all'avente causa, acquisto del possesso;

buona fede dell'avente causa nel momento della consegna, in cui consegue il possesso del bene.


Effetto: acquisto immediato del diritto di proprietà a favore del possessore.

Effetto indiretto: perdita del diritto di proprietà da parte del precedente titolare.


Fattispecie complessa di acquisto a titolo originario della proprietà (dell'usufrutto, dell'uso e del pegno) di beni mobili.


Ratio: favorire la sicura e rapida circolazione dei beni mobili.



DOPPIA ALIENAZIONE DI UN BENE MOBILE ART.1155
















USUCAPIONE

Modo di acquisto a titolo originario del diritto reale corrispondente al possesso (proprietà o altro diritto reale).


Fondamento

- esigenza di certezza delle situazioni giuridiche;

- premiare l'attiva utilizzazione delle cose;


Requisiti usucapione:

a. decorso del tempo (termine ordinario 20 anni);

b. possesso continuo e non interrotto (art. 1167), non violento, né clandestino (art. 1163).


1158: proprietà ed altri diritti reali di godimento su immobili 20 anni.

1159: usucapione abbreviata per i beni immobili (acquisto a non domino).

1160: universalità di beni mobili.

1161: beni mobili.

1162: beni mobili registrati.


Giudizio per accertamento usucapione - sentenza = titolo formale dell'acquisto del diritto usucapito.




AZIONI POSSESSORIE


Artt. 1168 - 1169 c.c. Azione di reintegrazione o spoglio = privazione del possesso di qualunque bene mobile o immobile. Obiettivo: recupero bene.


Art. 1170 c.c. Azione di manutenzione = turbative e molestie del possesso di beni immobili o di universalità di mobili.

Obiettivo: cessazione molestie.

Inoltre: ripristino possesso in caso di spoglio non violento o clandestino.



AZIONI DI NUCIAZIONE

Art. 1171 c.c. Denunzia di nuova opera.

Art. 1172 c.c. Denunzia di danno temuto.







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