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DIRITTO PENALE - DELITTI E CONTRAVVENZIONI

diritto



DIRITTO PENALE


Il diritto penale è una branca del diritto pubblico che disciplina la fattispecie di reato stabilendo le sanzioni che si commutano al caso preso in fattispecie. Le norme che lo riguardano le troviamo all'interno della Costituzione sia pure a livello di principi generali e coinvolgono la libertà personale del soggetto.

L'art. 1 del c.p. sancisce il principio di legalità il quale afferma che nessuno può essere punito per aver commesso un fatto non previsto dalle leggi. Occorre inoltre che la legge sia entrata in vigore prima che il fatto sia commesso.

Questo principio è enunciato, più o meno negli stessi termini nell'art. 25 della Costituzione: "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge".

La nostra costituzione prevede poi il principio di separazione dei poteri non prevista nell'ancien regime, durante il quale il giudice era anche il legislatore. All'indomani della Rivoluzione francese si è instaurato il modello dello stato di diritto con la presenza di codici scritti affinché tutti gli individui fossero soggetti all'impero della legge e uguali di fronte a questa.



L'articolo 1 del codice penale è stato enucleato perché coinvolge più degli altri la libertà del soggetto affermando che nessuno può essere punito per fatti non espressamente previsti dalla legge. L'articolo 25 della costituzione risponde al contenuto dell'art. 1 del codice penale; la sua ragion d'essere è semplice: se ciò non fosse iscritto nella costituzione, l'art. 1 del codice penale sarebbe stato facilmente modificabile senza bisogno di revisione costituzionale che è invece oggi necessaria. E' stato così costituzionalizzato il principio di legalità.


Sono corollari al principio di legalità.


Principio di Riserva assoluta di legge;

Principio di Tassatività;

Principio di Divieto di analogia;

Principio di Irretroattività della legge penale;


Il principio di riserva assoluta di legge afferma che soltanto la legge, in senso formale può essere fonte del diritto penale. Questo perché il Parlamento è in rappresentanza dell'intera nazione.

Il decreto legge e il decreto legislativo sono anch'essi fonti del diritto penale ma nonostante siano entrambi strumento del Governo un intervento del Parlamento o un suo controllo su essi c'è sempre.

Le leggi regionali, provinciali, delle province autonome di Trento e Bolzano non sono invece ritenute fonti del diritto penale per non creare delle divergenze tra le regioni stesse in quanto un'azione potrebbe essere passibile di reato in una regione piuttosto che in un'altra; non sono fonti nemmeno la consuetudine, comportamento del popolo ripetuto nel tempo e divenuto vincolante per tutti.

Una norma del codice penale può essere abrogata attraverso la legge costituzionale e per dare un contenuto a questa dobbiamo ricorrere a criteri extranormativi, ma questo richiamo non deve riempire di sé il contenuto della norma penale che deve avere un nucleo solido. Le norme inoltre possono essere consuetudinarie (stessa matrice consuetudine) oppure disciplinate da convenzioni internazionali (contratto tra stati).


Il principio di tassatività afferma che la fattispecie penale deve essere sufficientemente tassativa e determinata per lasciare al giudice minore discrezionalità. Ci sono altre fattispecie penali in cui l'accento è stato posto solo sul bene tutelato: ad esempio il diritto alla vita  prevede l'art 575 sul reato di omicidio in cui il legislatore è stato meno preciso e tutto ciò è determinato dal fatto che la vita è un bene così prezioso che il reato è indipendente da come o chi lo commette. Il reato di omicidio è di quella fattispecie in cui viene prolungato il risultato rispetto al mezzo utilizzato per offendere(le fattispecie prendono il nome di casualmente orientate). Per contro invece l'art. 624 sul reato di furto viene affrontato specificando anche tutti i comportamenti che danno vita al reato.

Nel nostro codice penale era ancora prevista una norma che disciplinava il "plagio" applicata però rarissime volte; La Corte costituzionale la eliminò con una sentenza di accoglimento perché era difficile individuare nel concreto quanto un soggetto ponesse in completo assoggettamento un altro individuo (violazione art. 25).



Il principio di irretroattività può essere ricavato dall'articolo 1 del codice penale e lo troviamo espresso nell'art. 2; esso afferma che nessuno può essere punito per un fatto che la legge del tempo non considerava reato quando il fatto è stato commesso..

Nella realtà può però accadere che intervenga una norma penale che abroghi la norma precedente (il reato di plagio abrogato dalla corte costituzionale): in questo caso chi era stato condannato sulla base della norma abrogata ottiene l'annullamento della pena in base al "favor rei", avendo la norma, in questo caso, efficacia retroattiva. Un esempio può essere costituito dall'oltraggio che non esiste più nel nostro ordinamento; chi era stato condannato per tale reato si vede sospendere la pena solo se questa era passata in giudicato. Altra ipotesi è quella in cui la norma successiva modifichi quella precedente. In questo caso il reato rimane invariato: anche qui opera il principio del "favor rei" ma soltanto quando la condanna non è passata in giudicato. La condanna rimane intatta 838h78i se la situazione è passata in giudicato. Se non lo è, si può utilizzare questa nuova norma. Per stabilire quale sia la legge più favorevole al reato dobbiamo mettere a confronto i trattamenti in concreto con le due leggi (una legge con pena da 2 a 5 anni e una con pena da 1 a 6 anni, la più concreta è quella in base alla volontà del legislatore di dare la più alta o la più bassa).

Tuttavia se le norme penali relative a un certo comportamento variano nel corso del processo, l'imputato deve essere giudicato secondo il "favor rei" cioè secondo la legge a lui più favorevole.


Il principio di divieto di analogia è sancito dall'art. 14 delle disposizioni preliminari del codice penale il quale afferma che non possono essere utilizzate per analogia le norme penali; ciò è vietato anche dal principio di legalità; mancando quindi una norma apposita il fatto compiuto si ritiene lecito.  Analogia: se manca una norma di legge può essere utilizzata per analogia una norma già esistente sulla stessa ragion d'essere.

Abbiamo poi il problema delle cause esimenti non codificate, non considerate dall'ordinamento come può essere ad esempio un incontro di pugilato. In questo caso dobbiamo ipotizzare che questa causa esimente non sia prevista dall'ordinamento affinché il comportamento dei due pugili non sia punito.

Il divieto di analogia che vale per le norme penali deve essere limitato alle cosiddette norme penali incriminatici, cioè quelle norme che prevedono un comportamento e prevedono anche una sanzione. Esso può però subire delle eccezioni per le altre norme perché può essere invocato il favor rei.

Ricapitolando possiamo dire che il divieto di analogia è assoluto per le norme incriminatici, può subire delle eccezioni per le norme diverse da quelle incriminatici in quanto per queste norme possiamo invocare il principio del favor rei. Tutte le volte in cui il divieto di analogia si risolve a favore dell'imputato è possibile applicarlo e ciò avviene quando non si applica per analogia una norma incriminatrice.


DELITTI E CONTRAVVENZIONI


Nel nostro codice abbiamo due categorie di reati: delitti e contravvenzioni.

I delitti sono più gravi delle contravvenzioni e sono contenuti nel libro secondo del codice, le contravvenzioni nel terzo; è facile quindi distinguerli; ma se non ci troviamo all'interno del codice penale sorge un problema in quanto non ci possiamo più avvalere dell'utilizzo degli articoli. Per distinguere l'uno dall'altro dobbiamo allora utilizzare il metodo della sanzione erogata; in caso di multa o reclusione è un delitto, mentre in caso di arresto o ammenda è una contravvenzione (arresto 3 anni per legge, reclusione Max 30 anni).

Altra pena che è erogata solo per i delitti è l'ergastolo.

Delitti

Per quanto riguarda i delitti, il reato può essere comune o proprio. Comune è il reato che può essere commesso da chiunque, mentre quello proprio è il reato che può essere commesso esclusivamente da chi è in possesso di determinate qualifiche (es. il reato di concussione). L'infanticidio ad esempio è un reato proprio che può essere commesso dalla madre durante il parto o subito dopo; decorso questo periodo diventa un omicidio e quindi un reato comune. L'infanticidio è meno grave come pena rispetto all'omicidio dove si può avere una pena da 21 anni in su.


Elementi oggettivi


Il reato consta di alcuni elementi oggettivi che possono essere: la Condotta, l'Evento, il Nesso di Causalità (che unisce la condotta all'evento e in cui l'evento è conseguente alla condotta);


La Condotta si divide in azione e omissione; L'azione è il movimento corporeo del soggetto che può consistere in un solo atto o in una pluralità di atti, tutti legati tra di loro da un unico fine; L'omissione consiste nel "non fare"; distinguiamo in questo caso reati omissivi propri e impropri. Il reato omissivo proprio consiste nel mancato compimento di un'azione che la legge penale impone di realizzare. Il reato omissivo improprio può invece essere commesso mediante azioni o omissioni. Ad esempio un medico può commettere reato di omissione improprio sia sbagliando l'operazione - azione - sia non dando le cure adatte al paziente - omissione.

L'Evento non è un elemento essenziale del reato come lo è invece la condotta, perché possiamo avere reati di pura condotta senza evento. Il reato di evento può essere il furto o l'omicidio mentre l'evasione ad esempio è un reato di pura condotta in cui non c'è l'evento (es: il soggetto che evade dal carcere senza morti né feriti; non si ha in tutto ciò modificazione della realtà esterna come avviene invece per l'evento).

Il significato naturalistico di evento comporta la modifica cioè della realtà esterna. Possiamo però anche avere il significato giuridico di evento: la lesione o la messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma.

Il bene giuridico è l'interesse tutelato da una norma penale (nell'omicidio ad esempio l'interesse è la vita) che a sua volta può tutelare dei beni giuridici previsti dalla costituzione per avere una corrispondenza con l'art. 25 della Costituzione. Tutte quelle norme penali che tendessero a tutelare beni giuridici non contenuti nella Costituzione sarebbero per questo contrarie al principio di legalità e dunque costituzionalmente illegittime .


Reati di danno e di pericolo


All'interno del codice penale abbiamo i cosiddetti reati di danno e reati di pericolo.

Il reato è di danno quando perché si verifichi è necessario venga leso l'interesse tutelato dall'ordinamento. Il reato è invece di pericolo quando basta soltanto il pericolo che l'interesse venga leso. Non è necessario dunque ledere l'interesse. I reati di pericolo si distinguono in astratto e concreto e sono contraddistinti dalla formula "idoneo a..";

Per quanto riguarda il reato di pericolo concreto il giudice deve applicare la pena solo se ritiene che per l'azione posta in essere vi sia un pericolo nel concreto per il bene tutelato; nel caso astratto la tutela è così avanzata che la pericolosità non deve essere analizzata in concreto ma deve essere in corrispondenza tra il comportamento del soggetto e le previsioni della norma. La pericolosità della condotta è presunta dal legislatore.


Nesso di Causalità


Il nesso di causalità è il legame che intercorre tra la condotta e l'evento. Condotta che analizziamo nelle sue forme attiva ed omissiva e l'evento in senso naturalistico come modificazione della realtà esterna. In base alla condotta abbiamo quindi reati attivi, cioè commissivi e reati omissivi.


Reato commissivo è ad esempio l'omicidio (art. 575 chiunque cagiona la morte di un uomo).

La prima teoria formulata è quella della condicio sine qua non in cui un evento è provocato da una causa tutte le volte in cui senza quella causa l'evento non si sarebbe verificato; se l'evento senza quella causa si sarebbe verificato vuol dire che non è la vera causa. Questa teoria è stata definita anche come equivalenza causale perché ad esempio se c'è un tizio convalescente che è autorizzato da un medico a poter uscire da casa e dopo ciò egli viene investito e muore, applicando la teoria della condicio sine qua non è causa dell'evento l'autorizzazione del medico, un possibile consiglio di un amico di prendere la strada dell'incidente o la guida spericolata della vittima.

Un'altra teoria è quella della causalità adeguata; essa afferma che si può ritenere una causa valutabile di un evento quella che è idonea a provocare l'evento stesso. Al contrario della precedente teoria, questa stringe parecchio il campo delle cause.


La giurisprudenza ha fatto propria la teoria della causalità umana in cui attorno all'uomo sta un mondo che egli stesso può dominare con un impulso di volontà ma anche atti in cui la volontà non può influire (questi atti sono esclusi dal nesso).

All'interno degli atti in cui la volontà agisce vanno eliminati quelli in cui il soggetto pensa siano imprevedibili, perché sono eventi eccezionali che fuoriescono dall'ordinario decorso causale. Quindi un evento è determinato da una causa quando l'evento è generato dalla volontà umana, esclusi i casi di imprevedibilità.

Il codice penale afferma che il nesso non è escluso dalle cause che sono precedenti, concomitanti o conseguenti. Viene spezzato solo quando una causa successiva è da sola sufficiente a determinare l'evento innescando un processo causale autonomo.


Per quanto riguarda invece i reati omissivi il secondo comma dell' art. 40 c.p. che afferma che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Gli esempi più diffusi sono quelli della responsabilità dei medici a fronte di diagnosi sbagliate o cure errate. E' reato omissivo quello di un medico che sottovaluta il quadro sintomatologico di un paziente non assegnandogli le cure adeguate che anche se non ne avrebbero evitato l'evento (morte) l'avrebbero solo ritardato. Il problema è quello di vedere se c'è il nesso di causalità tra la morte del paziente e la mancanza di cure del medico; bisogna quindi verificare se l'azione che sostituiva l'omissione avrebbe fatto in modo che l'evento si verificasse ugualmente. Si devono applicare i principi della tesi della causalità umana dei reati commissivi e le responsabilità del soggetto si verificano quando non impediscono un evento che è stabilito per legge.

In giurisprudenza si fa riferimento alle posizioni di garanzia o controllo: quando le posizioni soggettive non possono essere tutelate dal soggetto titolare perché in situazioni di debolezza, interviene l'ordinamento chiamando in causa terze persone che hanno l'obbligo di tutelarle (il medico è in posizione di garanzia rispetto al paziente che non è in grado di curarsi da solo). La violazione dell'obbligo della posizione di garanzia o controllo equivale a cagionare l'evento. Esempio: nel caso in cui un minore viene maltrattato dal compagno della madre, anch'essa sarà responsabile perché ha disatteso all'obbligo affidato dal codice ai genitori di vigilare sull'educazione dei figli.


Elemento Psicologico


L'elemento soggettivo del reato o elemento psicologico è distinto dal codice in tre forme: il dolo, la colpa, la preterintenzione.

Il dolo è un elemento tipico del delitto. Un delitto è doloso quando l'evento da cui dipende l'esistenza del reato è previsto e voluto dall'agente come conseguenza della sua azione o omissione (art. 43). Gli elementi caratterizzanti il dolo sono la volontà dell'evento e la previsione.

L'evento deve riguardare tutti gli elementi della fattispecie anche se alcuni di questi elementi possono essere solo previsti mentre altri devono e possono essere voluti. Ad esempio nella fattispecie dell'omicidio abbiamo tutti gli elementi del dolo; nel caso invece dell'omicidio di un sacerdote c'è solo l'elemento della previsione poiché c'è la volontà di uccidere l'uomo e non il sacerdote.

Il dolo può essere: generico o specifico; danno o pericolo; eventuale.

Quando il soggetto agisce per raggiungere uno scopo al di fuori della norma penale ma il cui raggiungimento è per il legislatore irrilevante, il dolo è specifico; Per esempio nel furto, per il quale il soggetto agisce con lo scopo di trarre del profitto dalla cosa mobile altrui, al legislatore non interessa se tale profitto è stato raggiunto realmente o meno ma solo che il soggetto abbia agito con il fine di trarre tale profitto. Questo dolo non è sempre dimostrabile dal PM che deve appunto dimostrare tutti gli elementi previsti dalla legge finchè si manifesti un determinato reato. In tutti gli altri casi il dolo è generico (omicidio) in cui non ci sono espressioni come: "al fine di.". Il dolo generico consiste nella coscienza e volontà di realizzare gli elementi costitutivi di un reato.



Nel caso del dolo specifico il mancato raggiungimento del fine è irrilevante, mentre in quello generico il fine raggiunto o meno può attenuare o aggravare il reato.

Nel caso del dolo di danno e del dolo di pericolo occorre vedere come è scritta la norma penale: se il reato è un reato di danno allora anche il dolo sarà di danno; se invece il reato è scritto come reato di pericolo allora anche il dolo sarà di pericolo.

Nel dolo eventuale il presupposto è che il soggetto agisce senza il fine di compiere il reato. Tutte le volte in cui il soggetto agisce "al costo di." il dolo è eventuale. La persona che compie il reato sa che quella azione può far scaturire un evento diverso da quello che vuole ma malgrado questo non si astiene dal commetterlo (esempio: incendio per incassare un premio assicurativo che nel contempo provoca la morte di una persona - art 116 cp).

All'interno del codice ci sono delle norme che prevedono una forchetta nella pena (da un minimo ad un massimo) entro la quale cui il giudice deve scegliere in concreto la pena attraverso dei criteri fissati dall'art 133 in cui c'è anche il grado della colpa e l'intensità del dolo. Il giudice deve verificare se si è trattato di un dolo semplice, quindi eventuale.


Il delitto è preterintenzionale quando dall'azione o omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente.

La preterintenzionalità si ha tutte le volte in cui un soggetto commette un furto andando aldilà dell'intenzione, provocando un danno più grave rispetto a quello che voleva commettere. L'unica ipotesi all'interno del codice è quello dell'omicidio preterintenzionale in cui un soggetto con atti diretti a ledere o percuotere provoca la morte di una persona.

Nonostante la morte vada al di là del soggetto agente, l'ordinamento la pone a suo carico. Questo  accade in quanto l'evento è la conseguenza dell'azione del soggetto, quando quindi il legislatore parla della responsabilità personale penale, parla della necessità che il soggetto debba avere la volontà psicologica di compiere un reato.

Negli altri casi il reato può essere attribuito solo per responsabilità oggettiva.

Nella responsabilità oggettiva il soggetto è chiamato a rispondere di un determinato evento solo sulla base del rapporto di causalità a prescindere da qualsiasi legame psicologico, cioè indipendente  dal concorso di dolo o colpa.

L'agente è quindi chiamato a rispondere dei risultati della sua condotta anche se su di essi nessun rimprovero può essergli mosso.

L'art 27 della costituzione afferma che la responsabilità penale è personale. Ciò osta col diritto penale perché quando il legislatore parla di questa responsabilità e afferma ciò egli non esclude che una persona non possa essere punita per un reato commesso da altri, ma che per addebitare un reato ad un soggetto occorre almeno la colpa. Fino a quando la corte costituzionale non cancellerà tutto ciò dall'ordinamento noi lo dovremo subire.


L'art. 43 c.p. afferma che il delitto è colposo quando il fatto non è voluto dal soggetto ma è frutto di negligenza, imprudenza, imperizia o frutto di un'osservanza di legge, regolamenti o norme.

(differenza tra dolo e colpa: il dolo è strutturato nella previsione e volizione del reato; nella colpa invece l'evento è prevedibile ma questo non è voluto dal soggetto).

L'evento viene previsto nella colpa ma questo non è però voluto dal soggetto (esempio: l'automobilista che uccide un pedone in quanto non si è fermato alle strisce pedonali: la morte o le lesioni del soggetto non sono un fatto voluto ma comunque prevedibile); un altro elemento è l'inevitabilità dell'evento; un terzo è la non volizione dell'evento stesso.


All'interno della colpa abbiamo tre qualifiche sociologiche: negligenza, imprudenza e imperizia le quali assumono lo stesso significato del linguaggio comune.

Una colpa per inosservanza di legge è diversa da quella ordinaria in quanto ha caratteristiche particolari. Il soggetto che trasgredisce le norme è responsabile solo per quegli eventi che la norma voleva evitare (la norma non tende ad evitare possibili gesti inconsulti di terzi); il fatto non può essere imputato ad un soggetto, anche se si verifica, quando un soggetto ha adempiuto a tutte le cautele previste per legge. Il delitto colposo deve essere previsto dalla legge a differenza del dolo.

La colpa può essere cosciente, tutte le volte in cui il soggetto prevede la possibilità che dal suo comportamento possa scaturire un evento, ma nonostante questo agisce fidandosi delle sue capacità (esempio il lanciatore di coltelli al circo). Il legislatore afferma che la colpa cosciente aumenta la gravità dell'evento attraverso espressa disposizione normativa. La norma di demarcazione tra questa colpa e il dolo eventuale si ha tutte le volte in cui un soggetto posto di fronte al fatto si sarebbe astenuto dal compierlo (colpa cosciente), mentre quando mantiene il suo comportamento "al costo di." si ha il dolo eventuale. Questa valutazione si realizza ripercorrendo un iter psicologico del soggetto.


Quindi affinché un soggetto venga punito per legge è necessario che il fatto sia previsto dalla legge; che la legge sia entrata in vigore prima che il fatto sia stato commesso; elementi oggettivi: azione o omissione, nesso di causalità; elemento psicologico: dolo, colpa, preterintenzione.

Se l'evento è dovuto a cause fortuite il soggetto non è punibile in quanto l'evento è frutto di un caso fortuito.


L'errore* (parte corsiva su appunti 18 p.)


In diritto privato la volontà può essere indirizzata da errore, dolo o violenza; quindi ci può essere un difetto nella volontà del soggetto che può essere dovuto ad errore, dolo o violenza della controparte. Degli schemi simili li troviamo nel diritto penale in quanto all'art. 47 viene disciplinato l'errore che si ha tutte le volte in cui il soggetto commette un reato, commettendo un errore sul fatto o sull'interpretazione di una norma giuridica.

L'errore viene commesso quando non si considera l'esistenza di una norma; esso può ricadere sulla norma incriminatrice (errore su legge penale) o su di una norma che va ad integrare la prima (errore su legge extrapenale).

Per quanto riguarda l'errore su legge penale, secondo l'ordinamento nessuno può addurre a proprio favore l'ignoranza della legge, neanche di quella penale. L'art. 5 c.p. combinato con l'art. 47 c.p. sancisce l'irrilevanza dell'errore su legge penale. Nel nostro ordinamento però dove le norme penali sono disseminate in moltissime leggi speciali, ad esempio la legge su immigrazione clandestina, l'art. 5 viene messo in discussione con la sentenza n.384 della Corte costituzionale, la quale stabilisce che l'ignoranza non è rigidamente inutilizzabile quando è inevitabile.


La sentenza distingue tra delitti naturali e delitti artificiali.

I delitti naturali sono quelli che all'interno di un codice ci sono sempre stati e non potrebbero non esserci (omicidio, rapina) in quanto tutelano gli interessi fondamentali che stanno alla base di uno Stato.  Per questa forma di delitti non è possibile dire di non conoscere la norma penale, quindi l'ignoranza non può scusare.

I delitti artificiali sono quelli che riguardano le contravvenzioni. Anche per i diritti artificiali l'ignoranza non scusa colui il quale per l'attività che svolge è tenuto a conoscere determinate norme.

Può anche accadere che la Gazzetta Ufficiale arrivi in ritardo o non arrivi in un luogo e quindi non si può essere a conoscenza di una determinata norma; in questi casi si può addurre come scusa l'ignoranza della legge penale

Quindi l'ignoranza della legge è rilevante soltanto nell'eventualità in cui essa sia scusabile; L'art. 5 cp è stato quindi dichiarato illegittimo perché non prevede che l'ignoranza potesse essere in alcun caso scusabile.


L'errore su legge extra penale avviene su legge civile o amministrativa in quanto ci sono delle norme non penali che integrano il precetto penale; in tutti i casi in cui l'errore si risolve in un errore di diritto, allora esso riceve lo stesso trattamento dell'errore su legge penale e si applica quindi l'art. 5 cp.; se invece l'errore si traduce in un errore sul fatto occorre distinguere se si tratta di errore dovuto o meno a colpa; se l'errore non è dovuto a colpa (negligenza, imprudenza, imperizia) il soggetto è esente da pena; se invece è dovuto a colpa risponde del fatto a titolo di colpa se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

Ad esempio nel caso di bigamia un soggetto può obiettare di non sapere che un matrimonio celebrato solo davanti a un parroco aveva comunque valenza civile per l'ordinamento italiano; in questo caso non è ignoranza scusabile perché il sacerdote quando lo celebra legge tutti gli articolo del Codice civile (errore di diritto). Ed ancora: nel caso in cui all'aeroporto si prenda una valigetta identica alla propria senza nessun contrassegno riconoscibile l'errore che cadeva sull'attività del bene, stabilita dal codice civile, quindi di diritto si sposta sul fatto (errore di fatto).


Per riepilogare diciamo quindi che di errore parliamo a ridosso dell'elemento psicologico perché esso influisce sulla formazione del procedimento volitivo o cognitivo; Possiamo distinguere tra: errore di diritto, che può essere ancora errore su legge penale o errore su legge extra penale, ed errore di fatto .


Errore sul fatto: il reato si ha quando il soggetto che ben può avere conoscenza della norma penale crede di realizzare un fatto diverso da quello previsto dalla norma.

Errore sul precetto penale: si ha quando il soggetto vuole un fatto che è perfettamente identico a quello voluto dalla norma penale ma lui crede che non sia illecito e non costituisca reato.

L'errore su legge penale non è scusabile (art.5); l'errore su legge extrapenale è rilevante solo se si risolve solo in errore sul fatto.

L'errore sul fatto determinato da legge extrapenale è scusabile; l'errore sul precetto determinato da legge extrapenale non è scusabile.


Elemento psicologico: le Contravvenzioni


Quando parliamo dell'elemento psicologico del reato, tutto ciò che è stato fino a ora detto vale solo per i delitti. Questi rappresentano solo una categoria di reati in quanto esistono anche le contravvenzioni per le quali abbiamo le pene dell'arresto e dell'ammenda. Arresto e ammenda sono la stessa cosa di reclusione e multa solo che le contravvenzioni sono meno gravi e quindi le sanzioni più lievi.

Nel caso delle contravvenzioni l'elemento psicologico non vale e il soggetto è punito sia che abbia agito a titolo di dolo che a titolo di colpa. Per le contravvenzioni dunque non occorre una espressa previsione normativa perché venga punito il soggetto a titolo di colpa.

Da qualche periodo il legislatore ha adeguato in modo crescente la categoria delle contravvenzioni in linea di massima punite con pene pecuniarie. Queste contravvenzioni sono sempre più contraddistinte dal dolo specifico (al fine di.) come nei delitti.

Per questo motivo il legislatore richiede una forma particolare di dolo in quanto trattandosi di contravvenzione, ed essendo dunque meno grave del delitto, non è possibile superare i tre anni d'arresto; il suo comportamento ha la struttura di un delitto (dolo specifico) con una contravvenzione per pena.

Ma tutto ciò vuol dire che l'idea di un comportamento che viene qualificato come contravvenzione esonera il giudice dalla ricerca dell'elemento psicologico? Sarebbe quindi accettata una sanzione applicata semplicemente sulla base dell'elemento oggettivo?

La risposta è no perché non basta dimostrare che vi sono tutti gli estremi perché possa dirsi esistente l'elemento oggettivo del reato ma occorre dimostrare anche quello psicologico perché non si ha certezza che quel fatto sia frutto della volontà del soggetto il quale potrebbe essere stato costretto da terzi a un determinato comportamento. Per le contravvenzioni il giudice deve accertare almeno la colpa del soggetto.


Reato Impossibile art. 49


Il reato impossibile si ha tutte le volte in cui per inidoneità dell'azione o per inesistenza dell'oggetto il reato non viene ad esistere; il soggetto è esente da pena ma se questi è una persona socialmente pericolosa può essere applicata una misura di sicurezza.

Questa norma è' stata diversamente interpretata dalla dottrina perché è stata ritenuta l'esatto contrario dell'art. 56 il quale afferma che chi compie atti idonei diretti in modo inequivoco a commettere un delitto è punibile per legge. Questo articolo parla di atti idonei, l'altro di inidoneità dell'azione.

Le interpretazioni moderne dell'art. 49 si sono orientate guardando al principio di offensività secondo cui non vi è reato quando l'azione del colpevole non abbia esposto a pericolo un bene che non abbia rilevanza specifica.

Se si applica questo principio questa norma non rappresenta più il contrario dell'art. 56 bensì è la codificazione del principio di ostensività, nel senso che la norma può decidere che l'azione commessa da un soggetto è inidonea e, pur rispondendo ad uno schema astratto previsto dalla norma penale, non leda o ponga in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma penale.

Ad esempio se un soggetto vuole uccidere una persona e per farlo gli spara contro non accorgendosi che però la stessa era già morta allora in questo caso venendo meno l'oggetto il reato non sussiste. Una situazione simile può comunque denotare una pericolosità sociale del soggetto e quindi il giudice può applicare misure di sicurezza nei suoi confronti.


CIRCOSTANZE ESIMENTI (Cause di giustificazione)


Rappresentano delle situazioni normativamente previste in presenza delle quali un fatto che altrimenti sarebbe stato reato tale non lo è.


Come sappiamo affinchè ci sia un reato ci devono essere l'elemento oggettivo e psicologico meno appunto le circostanze esimenti. Queste rappresentano un comportamento solitamente vietato dall'ordinamento ma che a volte può essere consentito o addirittura imposto.

Le cause di giustificazione sono disciplinate dal libro 1 del codice penale. La presenza di una causa di giustificazione elimina l'antigiuridicità che costituisce un reato e la formula adottata è la seguente: "il fatto non costituisce reato".

Le cause di giustificazione sono:


Il Consenso avente diritto; l'art. 50 afferma che non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto con il consenso della persona titolare dello stesso; naturalmente un simile discorso non vale per l'omicidio ad esempio. Il consenso vale come causa di giustificazione tutte le volte in cui abbia per oggetto un diritto disponibile come ad esempio un diritto patrimoniale. Ciò non vale per quanto riguarda di ritti indisponibili (la vita).

L'art. 5 del codice civile dice che è consentito un atto di disposizione del proprio corpo a condizioni che ciò non comporti una menomazione permanente che condizioni l'efficienza funzionale dell'organismo (donazione di organi).

Il soggetto può disporre dei propri diritti ai sensi dell'art. 50 in quanto abbia la capacità di intendere e di volere, abbia quindi raggiunto la maggiore età.

Il consenso dell'avente diritto non può poi essere utilizzato per escriminare coloro che riducono in schiavitù (art. 600-1-2 c.p.).


La Legittima difesa afferma che non è punibile colui il quale abbia commesso un reato per esservi stato costretto dalla necessità di salvare un diritto proprio o altrui da un pericolo attuale, sempre se offesa e difesa sono proprorzionali (art. 52);

Occorre però che ci sia un comportamento necessario di colui che provoca un danno per salvare un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale e ci deve ancora essere proporzionalità tra offesa e difesa.




Elementi essenziali perché vi sia la legittima difesa sono:

la necessità; il comportamento del soggetto è per lui obbligatorio in quanto solo attraverso questo comportamento può arrivare a tutelare il diritto proprio o altrui. Nel caso in cui ci sia un'altra possibilità di difendersi, egli deve scegliere quella che arreca meno danno al diritto contrapposto.

Salvare un diritto proprio o altrui; si può trattare di un diritto personale (vita) o patrimoniale. E' escriminato chi agisce per salvare un suo o altrui diritto;

Pericolo attuale; il pericolo non deve essere passato ne futuro ma presente; la legittima difesa è consentita in quanto la minaccia deve essere attuale.

Proporzione tra difesa e offesa; e qui sorge il problema in quanto potremmo possiamo intendere proporzione tra i mezzi, tra i diritti o ancora tra mezzi e diritti; Un esempio può essere la proporzione tra i mezzi che si ha a disposizione, si può utilizzare il mezzo che si ha a disposizione o in caso di più mezzi quello che potrebbe arrecare meno danno all'altro soggetto.


Questa teoria però non è coerente con la legge che sigla una proporzione tra i diritti (ad esempio un uomo che ruba una macchina viene ucciso con un'arma per legittima difesa del proprietario), tra il diritto alla vita di chi compie il reato e il diritto alla proprietà dell'offeso.

In questo caso è intervenuta la legge n.59 del 2006 che amplia i confini della legittima difesa; essa afferma che esiste il rapporto di proporzione se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati una un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: la propria o altrui incolumità; i beni proprio o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

A questo si collega l'art. 614 del Codice che prevede la violazione di domicilio (secondo comma punisce chi si introduce nei luoghi senza il permesso del titolare della proprietà privata). Il proprietario dell'immobile può usare l'arma nei confronti del ladro o un altro mezzo idoneo per difendere l'incolumità propria o altrui, i beni propri quando non vi è desistenza ma pericolo d'aggressione?


Sembra che la nuova norma sulla legittima difesa che crei uno squilibrio proporzionale tra il diritto di proprietà che viene difeso anche a discapito della vita di chi entra indebitamente nell'abitazione. Occorre però dire che in questo caso la norma sarebbe incostituzionale perché il diritto alla vita è tutelato molto di più del patrimonio sia nella costituzione (art. 2) che nel codice penale. Ecco quindi che questa legge può essere interpretata come una "legge manifesto" perché tutti gli elementi caratterizzanti la legittima difesa previsti nel primo comma rimangono intatti tranne la proporzione su cui la norma sembra incidere.

Nel caso di difesa della propria incolumità la legge non ha alcuna differenza con quella precedente (art. 52). Il problema è per quanto riguarda la lettera b del secondo comma e cioè i beni propri o altrui; il quadro delle norme stabilisce comunque che la legittima difesa si ha quando non c'è desistenza e c'è rischio di aggressione (il legislatore fa riferimento ad una lesione dell'incolumità personale del soggetto). Non c'è quindi più una sproporzione tra il diritto patrimoniale del soggetto e quello alla vita del ladro, perché l'aggressione al patrimonio si è trasformata in aggressione all'incolumità del proprietario; il soggetto aggredito non deve avere altri mezzi diversi dall'arma per difendersi (non aggiunge granchè a quanto previsto dall'art. 52). E' accaduto che si invocasse l'utilizzo della norma prima che questa entrasse in vigore.


Lo Stato di necessità; l'articolo 54 cp afferma che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo per lui non volontariamente causato ne altrimenti evitabile sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo;

Ad esempio un medico del pronto soccorso in cui arrivi un soggetto con ampie ferite che richiedono un operazione urgente mentre il chirurgo è irreperibile; il medico non potendo aspettare opera lo stesso ma non riesce a salvare il paziente a causa della sua scarsa esperienza. Questo evento che in altri casi sarebbe un omicidio colposo per imperizia in questo caso non lo è in quanto il medico non aveva possibilità di fare diversamente per salvare il paziente dalla morte.

Lo stato di necessità si differenzia dalle legittima difesa in quanto il legislatore non parla più di un diritto proprio o altrui ma della necessità di salvare se o altri e parla di danno grave alla persona. Pertanto nello stato di necessità abbiamo elementi comuni alla legittima difesa (necessità, pericolo attuale, proporzione tra offesa e difesa) ma c'è un ambito di operatività più stretto rispetto alla legittima difesa poiché lo stato di necessità non può essere invocato per un bene patrimoniale;


L'eccesso colposo; art. 55 - si ha quando l'elemento della proporzione viene scavalcato; Viene scavalcata la proporzione tra offesa e difesa;

L'esimente putativa; art. 55 - si ha tutte le volte in cui il soggetto per errore crede di trovarsi di fronte a tutti gli estremi che connotano una determinata causa di giustificazione. In questo caso il soggetto ritiene per errore di trovarsi di fronte a tutti gli elementi che connotano la legittima difesa che tuttavia non c'è.

L'art. 55 afferma che "qualora l'errore sia provato da colpa e il fatto posto in essere è qualificato dall'ordinamento come delitto colposo, il soggetto viene punito a titolo di colpa".

Dunque se l'errore non è dovuto a colpa si dice "errore incolpevole" e non ci sono problemi. Se l'errore è dovuto a colpa dobbiamo chiederci se il reato posto in essere sia punito a titolo di colpa: se la risposta è negativa l'ordinamento non prevede nulla; se è positiva il delitto è previsto a titolo di colpa in quanto c'è una norma che lo prevede e il soggetto sarà allora punito.


FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO


Le forme di manifestazione del reato sono tutte quelle forme prefigurate possibili in cui un reato può manifestarsi. Abbiamo quindi:

1 - Il Tentativo - L'art 56 del c.p. dice che chiunque commette atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere delitto è punito a titolo di delitto tentato se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il legislatore ha scritto questa norma perché finora nessuna in precedenza puniva il tentativo oltre il reato (omicidio o furto). Il tentativo serve quindi a punire gli atteggiamenti che altrimenti non verrebbero puniti. Si ha il tentativo quando il delitto non si è verificato per cause indipendenti dalla volontà del soggetto di commetterlo; l'art. 56 si combina con tutte le norme di parte speciale (art. 575 sull'omicidio) e consente di punire sia il delitto consumato che quello non tentato.

L'articolo non si applica per tutti i reati in quanto esistono alcuni reati la cui struttura è incompatibile con il tentativo. Il tentativo non è ammesso per le contravvenzioni o tutti i reati il cui iter di formazione non si può interrompere.

Nei reati omissivi impropri è configurabile il tentativo, in quelli propri è previsto un termine in cui il soggetto si deve attivare, non lasciando spazio quindi per il tentativo.

Altra categoria di reati per i quali non è consentito il tentativo sono i delitti di attentato, come ad esempio quello nei confronti del presidente della Repubblica, previsti nel secondo libro del codice penale. In questa categoria di reati non è configurabile il tentativo perché già questa fattispecie di reato configura un tentativo punibile. Non occorre quindi ricorrere all'art. 56 perché questi reati rendono autonomamente punibile il tentativo.

Il tentativo è di per sé un reato di pericolo in quanto il bene protetto dalle norme è solo messo in pericolo e non leso, in quanto il delitto non si compie.

Secondo l'art. 56 perché un tentativo sia punibile deve essere un atto idoneo e diretto in modo non equivoco.

Per IDONEO si intende che l'atto deve avere in sé le caratteristiche che consentono di raggiungere quel determinato scopo. In questo caso viene adottato il criterio di prognosi postuma; il giudice si deve porre nella situazione in cui si trovava l'agente nel momento in cui è cominciato l'iter della condotta delittuosa, tenendo conto di tutti gli elementi conosciuti o conoscibili dall'agente.

Ad esempio se viene somministrato un bicchiere di acqua zuccherata a un diabetico, l'atto diventa idoneo se il soggetto agente conosceva la diabeticità dell'altro soggetto.

Per atto DIRETTO IN MODO NON EQUIVOCO il codice Rocco li differenzia dagli atti non punibili. L'atto non equivocabile è un atto che deve essere tale da fare ragionevolmente ritenere che il soggetto non tornerà indietro. L'atto non è equivoco tutte le volte in cui fa chiaramente ritenere che sia iniziata l'azione tipica che la norma penale descrive. Chiaramente l'individuazione di questo inizio è più semplice nel caso in cui il legislatore si è sprecato nella descrizione del comportamento. Nelle norme in cui ciò non avviene il legislatore ha comunque posto l'accetto sullo scopo del comportamento stesso.

L'art. 56 continua: "chi compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato se l'azione non si compie o l'evento non si verifica".

Si sono quindi individuate queste due forme: il tentativo incompiuto in cui l'azione non si compie e il tentativo compiuto in cui l'evento non si verifica.

La pena attribuita per il delitto tentato è diminuita rispetto a quella stabilita dal codice penale per il delitto consumato. Il giudice ritiene quale è la pena che ritiene di dover applicare per il delitto consumato e poi da questa ricava quella diminuita se il delitto non è consumato. Abbiamo una diminuzione minima e una massima tra le quali il giudice sceglierà la pena più equa in base alle disposizioni dell'art. 133 c.p.

L'articolo 56 prevede ancora altri due istituti:

1 - la desistenza volontaria;

2 - il recesso attivo o pentimento operoso;


La desistenza volontaria si combina con l'azione che non si compie; se l'agente volontariamente desiste dal compimento dell'azione, egli no nviene punito per gli atti posti in essere fino a quel momento, a meno che non costituiscano reato (ad esempio se un ladro che non scassina tutta la porta di un appartamento ma ci ripensa in quanto sente i proprietari all'interno; in questo caso non è punibile a titolo di tentativo ma solo per aver danneggiato la porta; se il ladro si ferma sulle scale non è punibile a titolo di nulla perché non ha fatto niente; se invece va via perché sente l'arrivo della polizia allora in questo caso non c'è desistenza volontaria ed è punibile il tentativo di furto).

Il recesso attivo o pentimento operoso si combina con l'evento che non si verifica; Una persona ha compiuto tutta l'azione che il legislatore richiede perché si verifichi il reato solo che per i motivi più svariati, agisce per impedire il verificarsi del reato. Si chiama proprio pentimento operoso perché non basta che il soggetto si penta ma occorre che ponga in essere un'azione uguale o contraria a quella che stava facendo in precedenza.

Quindi mentre nella desistenza volontaria è richiesta un'interruzione dell'attività del soggetto nel pentimento operoso si richiede che l'attività sia già portata a termine.


Altre forme di manifestazione dei reati sono:

2 - Le Circostanze; ad un reato possono accompagnarsi delle situazioni che lo aggravano (circostanze aggravanti) o che ne attenuano la gravità (circostanze attenuanti).

Le circostanze possono essere: a) comuni, ovvero valgono per tutte le categorie di reato; b) speciali, ovvero valgono per un reato o per una categoria di reati.

Nel caso delle circostanze comuni (art. 61-62) l'aumento o la diminuzione della pena massima prevista è di 1/3. Il giudice determina la pena base, su questo risultato calcola l'aumento o la diminuzione massima di 1/3.

Nel caso di circostanze ad effetto speciale la pena viene prevista in modo indipendente da quella per un reato base.

Le circostanze possono poi essere o meno tutte aggravanti o tutte attenuanti ovvero miste. In questo caso bisognerebbe applicare la pena che si applicherebbe in concreto se non ci fossero circostanze; a questa pena calcolare l'aumento o la diminuzione di 1/3; su questo risultato viene calcolato l'altro terzo riguardante la seconda circostanza.

Nel caso in cui si presenti una circostanza aggravante e una attenuante il giudice effettuerà il cosiddetto "Giudizio di equivalenza o bilanciamento". Il giudizio del giudice è sindacabile solo in Cassazione e solo se il giudice non lo abbia motivato ma la pena comunque non può superare i 30 anni.

L'art. 59 c.p. dice che le circostanze attenuanti valgono anche se il soggetto, per errore le ha ritenute insussistenti. Dunque, la circostanza attenuante vale perché c'è. Se invece la circostanza doveva essere aggravante, essa viene valutata contro il soggetto soltanto nell'eventualità in cui il soggetto avrebbe dovuto conoscerne la presenza e non la conosce per errore determinato da colpa. Ecco quindi che la circostanza attenuante esiste a prescindere dal fatto che il soggetto agente ne abbia consapevolezza; la circostanza aggravante viene valutata contro il soggetto soltanto nell'eventualità in cui il soggetto avrebbe dovuto conoscerne la presenza.


3 - Il Concorso di Reato. Esso può essere materiale, formale, continuato.

Si ha il concorso materiale quando uno o più soggetti commettono più reati che non sono legati tra di loro da nessun tipo di vincolo. Il legislatore in questo caso prevede il cosiddetto Cumulo Materiale, cioè si applicano tante pene quanti sono i singoli reati. Le pene vengono accumulate fino a un max di 30 anni.

Il concorso formale prevede l'ipotesi in cui un soggetto con una sola azione od omissione viola la stessa disposizione di legge più volte ovvero più disposizioni di legge. Ad esempio se un tizio uccide più persone con più azioni allora abbiamo il concorso materiale; se le uccide tutte in un'unica azione contemporanea abbiamo il concorso formale. Nel concorso formale si applica il Cumulo Giuridico, cioè si applica la pena prevista per il reato più grave, aumentata fino al triplo. Occorre quindi individuare il reato più grave il quale viene stabilito in base alla pena attribuita dal legislatore.

Il reato continuato è una sottospecie del cumulo materiale ma diversamente da quest'ultimo i reati sono collegati tra di loro da un collante che prende il nome di "identità del disegno criminoso".

Il reato continuato viene punito come il reato formale con il cumulo giuridico.

Cosa diversa è il cosiddetto Reato permanente. Esso si ha quando la condotta descritta dalla norma penale si protrae per un certo periodo di tempo (es. sequestro di persona). Il Reato abituale è invece composto da più atti che si protraggono per un certo periodo di tempo (es. sfruttamento della prostituzione).


4 - Il Concorso di persona. Si ha quando un fatto è commesso da una pluralità di soggetti. Possiamo ulteriormente distinguere a seconda che la pluralità di persone sia una caratteristica del fatto di reato ovvero una situazione che si verifica accidentalmente. Nel primo caso si parla di Concorso necessario, vale a dire tutti i casi in cui la struttura del reato richiede per la sua realizzazione una pluralità di soggetti agenti. Un esempio è l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.). In questo caso infatti il legislatore prevede che il fatto sia commesso da tre o più persone.

Ci sono invece dei reati che solitamente vengono commessi da un solo soggetto ma niente esclude che possano essere commessi anche da una pluralità di persone. In questa ipotesi noi parliamo di Concorso eventuale disciplinato dall'art. 110 c.p.; esso afferma che quando un fatto è commesso da una pluralità di persone tutte rispondono dello stesso reato. Questo articolo ha la stessa funzione che abbiamo visto svolgere dall'art. 56 c.p. che punisce il tentativo in quanto si può combinare con le altre norme speciali.

Ad esempio in un omicidio con più persone coinvolte è difficile che il colpo di pistola che uccide venga sparato da più persone; quando l'attività di omicidio si inserisce in un piano comune allora possiamo avere una ipotesi di concorso di persona nel reato, in cui l'azione tipica è commessa soltanto dall'autore materiale mentre tutte le altre anche se non sono azioni tipiche, quindi non previste dalla legge, sono comunque punibili grazie all'art. 110. Questo articolo ha quindi la funzione, combinandosi con le norme di parte speciale, di rendere punibili delle condotte che altrimenti non lo sarebbero.

L'art 110 afferma che tutti i soggetti partecipanti, incluso colui che compie l'azione tipica, rispondono dello stesso reato (violazione art. 575 sull'omicidio e 110 c.p.) Il fatto che tutti rispondano dello stesso reato non significa però che a tutti viene attribuita la stessa pena; questa è attribuita a ciascuno in ragione del ruolo che questi ha svolto all'interno del gruppo. Naturalmente colui che ha compiuto l'azione tipica viene punito più duramente. La pena comunque può avere un aumento o diminuzione di massimo 1/3.



Nel concorso di persona sono previste ancora le circostanze aggravanti e attenuanti. Il problema è la comunicatività di queste circostanze. Si ha una circostanza aggravante ogni volta che al sodalizio criminoso partecipano almeno 5 persone (art. 112). In caso di presenza di un minore non punibile, egli rientra a far parte del numero per costituire un'aggravante nonostante sia esente da pena. Le circostante aggravanti e attenuanti possono poi essere riferite al gruppo nel complesso o al singolo soggetto coinvolto.

Quindi affinché si possa parlare di Concorso di persona di reato sono necessari:

a-  la pluralità di soggetti agenti con la specificazione di soggetti imputabili e non imputabili;

b- il soggetto che pone in essere l'azione tipica descritta dalla norma penale;

c-  il contributo causale al verificarsi dell'evento;

d- la consapevolezza di innestare la propria attività in un'attività altrui.

Da ciò deriviamo chiaramente che il concorso di persona è doloso perché si deve avere la consapevolezza di dare un apporto causale ed è chiaro che il dolo è voluto. Il legislatore parla all'art.113 di Cooperazione colposa quando l'evento non è voluto.

Per completare la disciplina sul concorso di persona dobbiamo ancora esaminare gli artt. 116-117.

L'articolo 116 c.p. fa riferimento ad un reato diverso da quello voluto dai concorrenti. L'art 117 invece fa riferimento ad un'ipotesi un po' più complicata, ovvero l'ipotesi del mutamento del titolo di reato rispetto a quello voluto da taluno dei concorrenti.

Secondo l'art 116: qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questo ne risponde se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione.

Il secondo comma dell'art 116 dice che se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave. Ciò però si applica che il fatto non era prevedibile.

Per quanto riguarda l'art. 117 dobbiamo dire che per titolo del reato si intende il nome del reato. L'ipotesi che fa l'art.117 viene chiamata anche Concorso di reato proprio. Il reato proprio è quello che può essere commesso soltanto da chi possiede una determinata caratteristica. Ci può essere il concorso di un estraneo, cioè di colui che non ha la qualifica in un tentato? E' possibile che un pubblico ufficiale e un soggetto che non lo è concordino un tentato? In teoria non è possibile che un soggetto che non sia pubblico ufficiale venga condannato per tentato sempre nel concorso, perché si tratta di un reato proprio. In realtà è possibile che vi sia il concorso di un estraneo in un reato di peculato; noi dobbiamo avere un fatto che costituisca reato sia per il pubblico ufficiale sia per il soggetto estraneo, solo che per il pubblico ufficiale il reato ha un nome per l'estraneo un altro. Un esempio è l'appropriazione indebita che per il pubblico ufficiale si chiama peculato ed è più grave. Si ha il concorso nel reato proprio tutte le volte in cui l'estraneo conosce o potrebbe conoscere la qualifica di pubblico ufficiale del soggetto che commette peculato. In questo caso la diminuzione della pena è facoltativa del giudice.


5 - Il Concorso Esterno; E' una figura coniata dalla giurisprudenza per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis). Le disposizioni contenute si applicano a qualunque associazione che presenti i caratteri di cui all'art. 416 bis del c.p. localmente denominati.

L'associazione per delinquere di stampo mafioso è un reato a concorso necessario, cioè è necessaria la presenza di più di una persona per commettere il reato.  L'art. 416bis afferma che chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione; Il terzo comma ci descrive quando un'associazione è di tipo mafioso.

Il problema è: può un politico o un imprenditore essere fiancheggiatore di un'associazione per delinquere di stampo mafioso senza esserne un partecipante? Ecco quindi che per punire questi soggetti è stato inventato il Concorso esterno.

Questa norma contenuta nell'art.416bis non è però tanto in linea con il principio di legalità; quest'ultimo infatti prevede che il legislatore descriva nel modo più dettagliato possibile la condotta vietata da parte dei consociati. Trovare il concorrente esterno è molto difficile poiché deve essere una persona che non fa parte dell'associazione medesima in quanto altrimenti rientrerebbe nell'associazione a delinquere di stampo mafioso.

Questo problema è stato risolto grazie a tre sentenze della corte di Cassazione. La prima fu la sentenza Demitry del 2001 in cui si stabilì che il partecipe dell'associazione è colui che è chiamato a farne parte ed è inserito stabilmente all'interno di questa mentre il concorrente esterno è colui il quale non ne fa parte ma da il suo contributo limitato nel tempo in un momento di fibrillazione della vita dell'associazione stessa.

Per la configurabilità del concorso esterno non basta un unico atto ma una pluralità di atti che il soggetto compie in favore dell'associazione; egli deve ancora conoscere gli scopi dell'associazione anche se non è necessaria la condivisione degli stessi.


6 - L'Aberratio - Il diritto penale conosce due tipi di aberratio: Ictus e Delicti. L'aberratio ictus si ha quando per errore sui mezzi di esecuzione o per altra causa si cagiona un'offesa ad un soggetto diverso da quello a cui l'offesa era diretta; L'aberratio delicti invece si ha quando sempre per errore sui mezzi di esecuzione o per altra causa si provoca un delitto diverso da quello che si voleva commettere.

Il codice penale reagisce diversamente a seconda che si tratti di Aberratio Ictus o Aberratio Delicti. Nell'aberratio ictus infatti il codice afferma che il fatto di aver provocato un offesa a una persona diversa da quella che si doveva colpire è totalmente irrilevante ai fini della pena. Può però accadere che oltre Caio venga colpito anche Sempronio, cioè che il soggetto agente colpisca sia la persona a cui l'offesa era diretta sia un'altra persona; In questa ipotesi il codice penale applica una circostanza aggravante; si tratta di una circostanza speciale non indicata all'art. 61 ma prevista all'interno di singole fattispecie incriminanti.

Nel caso invece dell'aberratio delicti il soggetto agente viene punito a titolo di delitto colposo se la legge prevede quel fatto come punibile a titolo di colpa. Se ad esempio si vuole uccidere una persona investendolo con la macchina ma ella si scansa e rompiamo una vetrina non si può parlare di omicidio consumato né di tentativo in quando non ci sono atti idonei o diretti in modo non equivoco e non possiamo parlare nemmeno di delitto doloso perché non volevamo distruggere la vetrina. L'unica cosa che ci si può imputare è il fatto di aver rotto la vetrina del negozio ma non essendo il danneggiamento doloso saremmo punibili solo dal punto di vista civilistico a risarcire i danni; la distinzione tra dolo e colpa serve solo a fondare la responsabilità penale non quella civile.

Nell'ipotesi in cui il soggetto si scagli contro la vetrina per compiere un atto di intimidazione e nel fare ciò investe un passante, l'ordinamento reagisce applicato le regole sul concorso formare di reato. Il danneggiamento è un delitto doloso, le lesioni al passante un delitto colposo in quanto non volute.

Nel caso in cui io voglia invece uccidere il passante e ci riesco e nel frattempo distruggo anche la vetrina risponderò penalmente solo di omicidio in quanto il danneggiamento colposo non è previsto del codice penale.


L'IMPUTABILITA'


L'art. 85 cp. Afferma che è imputabile colui il quale al momento in cui il fatto è stato commesso aveva la capacità di intendere e di volere. Da ciò si deduce che:

a-  la capacità di intendere e di volere deve essere rilevata nel momento in cui il reato è stato commesso; è irrilevante l'incapacità sopravvenuta al momento del processo.

b-  l'imputabilità è legata alla capacità di intendere e di volere che devono entrambe manifestarsi; Con capacità di intendere significhiamo la capacità di rendersi conto del mondo che circonda il soggetto agente; con capacità di volere significhiamo invece la volontà di scegliere tra le possibili opzioni che si offrono al soggetto.

L'imputabilità fa riferimento alla scuola classica di diritto penale della seconda metà dell'800 e che gioca tutto il sistema penale sul libero arbitrio. Quindi se un soggetto è dotato di libero arbitrio è capace di scegliere tra bene e male; ad egli verrà applicata una pena corrispondente all'offesa che ha applicato alla società.

Se il soggetto è riconosciuto imputabile egli verrà punito con la reclusione o anche con una sanzione rieducativi mentre se un soggetto non è imputabile gli si può chiedere e non imporre (proprio perché non si rende conto di ciò che ha fatto) di accettare la rieducazione.

Ci sono delle cause che incidono sull'imputabilità che la eliminano o la diminuiscono. Queste sono:

a-  la minore età;

b-  il vizio di mente;

c-  il sordomutismo;

d-  l'ubriachezza;

e-  l'assunzione di sostanze stupefacenti.


- La minore età;

Su questo argomento tutto si basa su una scelta normativa senza spiegazione logica. Il codice penale stabilisce che il soggetto inferiore ai 14 anni non è imputabile; lo diventa al compimento del 18esimo anno d'età mentre tra i 14 e i 18 anni è previsto che volte per volta, caso per caso, si effettui un giudizio sull'imputabilità del minore.

Il soggetto minore di 14 anni non è imputabile ma se si tratta di un soggetto socialmente pericoloso gli si applicano misure di sicurezza.

Per il periodo fra i 14 e i 18 anni il giudice valuta la maturità del soggetto di intendere e di volere caso per caso . Se il giudice ritiene il minore immaturo ma socialmente pericoloso gli si applica la misura di sicurezza; se ritiene il soggetto maturo gli si applica una pena diminuita a causa della minore età. Se il minore è ritenuto immaturo ma non pericoloso non gli si applica niente.

La minore età è sempre e comunque un'attenuante obbligatoria che il giudice deve applicare.

- Il Vizio di mente; Può essere totale o parziale;

Il vizio di mente totale; l'art. 88 cp. Dice che: qualora il soggetto sia affetto da una infermità  che provochi la totale incapacità di intendere e di volere il soggetto stesso è da ritenere non imputabile; naturalmente se si tratta di soggetto socialmente pericoloso gli si applica la misura di sicurezza.

E' considerato infermo di mente il paranoico, lo schizofrenico e tutti quei soggetti affetti da malattie mentali con l'esclusione dei "disturbi della personalità". Dopo una sentenza della corte di Cassazione però anche i disturbi della personalità sono rientrati a far parte delle cause di non impunibilità tutte le volte in cui questi sono stati la causa del fatto di reato e sono stati determinanti nell'annullare temporaneamente la capacità di intendere e di volere del soggetto.


Se il giudice riconosce il soggetto non imputabile ma ancora che si tratti di un soggetto socialmente pericoloso, gli applica la misura di sicurezza che per legge era solo il cosiddetto Ospedale Pediatrico Giudiziario.

La Corte costituzionale è intervenuta affermando che il giudice può scegliere la misura di sicurezza che ritenga più idonea a reinserire il soggetto nella società.

La misura di sicurezza a differenza della pena, dura tanto quanto dura la pericolosità del soggetto.

Il vizio di mente parziale; l'art. 89 c.p. afferma che la non imputabilità si ha quando la capacità di intendere e di volere è gravemente scemata. Il legislatore si affida quindi alla collaborazione degli psichiatri che danno il proprio parere comunque non vincolante per il giudice.

Il codice vigente impone al giudice di ricorrere all'opera del perito tutte le volte in cui per emettere la sua decisione abbia bisogno della cognizione di particolari scienze.

Le conseguenze che si riconnettono alla riconosciuta seminfermità mentale sono:

a- la diminuita entità della pena; (al solito massimo di 1/3);

b- la misura di sicurezza.

- Il Sordomutismo;

Per quanto riguarda il sordomutismo si applicano le stesse regole che si applicano per l'infermità di mente quindi se il sordomutismo ha provocato la totale o parziale infermità di mente abbiamo la non imputabilità o le conseguenze della seminfermità.

- L'ubriachezza;

Può essere ubriachezza accidentale (colui che lavora in una distilleria a causa dei fumi dell'alcol) cioè ubriachezza dovuta a cause fortuite; l'ubriachezza accidentale provoca la non imputabilità del soggetto che se commette un reato non è soggetto a pena ma ad una misura di sicurezza.

Può essere ancora ubriachezza volontaria quando un soggetto si ubriaca volontariamente. Se in queste condizioni si commette un reato si viene puniti come se si fosse sobri e lucidi. La condizione è ininfluente.

L'ubriachezza preordinata è quella che un soggetto si procura allo scopo di commettere un delitto o precostituirsi una scusa. Ciò prende il nome di Actio Libere in Cause e si ha tutte le volte in cui un soggetto si pone in stato di incapacità di intendere e di volere allo scopo di commettere un delitto o di precostituirsi una scusa. In questi casi la pena commutata al reato connesso è aumentata in quanto si aggiunge una circostanza aggravata.

L'ubriachezza abituale è quella di colui che ha fatto dell'alcool la sua ragione di vita; per essa è prevista una circostanza aggravata.

Per quanto riguarda invece l'ubriachezza cronica da intossicazione l'ordinamento interviene aiutando il soggetto perché lo considera come totalmente o parzialmente incapace.

- Stati emotivi e passionali;

Gli stati emotivi e passionali non influiscono sull'imputabilità e vengono ascritti totalmente al soggetto; se però questi stati non influiscono sull'imputabilità lo fanno sulla pena come può accadere ad esempio nel caso in cui il fatto è stato commesso nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui (art.62 c.p.);

Lo stato d'ira provocato dalla vittima non influisce sull'imputabilità del soggetto ma può influire sulla pena che può così essere attenuata.

Una sentenza della Corte di cassazione ha affermato che: tutte le volte in cui lo stato emotivo o passionale abbia avuto un'entità tale da confluire sulla capacità di intendere e di volere, allora esso può provocare l'incapacità totale o parziale di mente.






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