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DIRITTO: L'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

diritto



Diritto: l'Ordinamento della Repubblica Italiana


Lezione 1 - Democrazia rappresentativa e democrazia diretta


Rappresentanza politica e corpo elettorale

L'art. 1 della Cost. Dice che l'Italia è una repubblica democratica e che la sovranità appartiene al popolo. Il popolo esercita la propria sovranità principalmente attraverso al democrazia rappresentativa, ossia quella fondata sul rapporto governati-governanti dove i governanti sono eletti dai governati. Gli organi dello Stato rappresentato gli strumenti attraverso i quali il popolo esercita la propria sovranità ma gli organi elettivi seno più in stretto contato con il popolo grazie alle elezioni. Il popolo (insieme dei cittadini) agisce attraverso il corpo elettorale (insieme degli aventi il diritto al voto).


I partiti politici: funzioni



Il rapporto tra corpo elettorale e organi elettivi è mediato tra i partiti politici. I partiti politici svolgono funzioni di mediazione e di integrazione tra la società-civile e lo stato-apparato operando come collettori degli interessi della collettività elaborando programmi politici generali. Operano anche come canale di collegamento tra il popolo e il governo e viceversa.

Agli elettori spetta quindi il compito di scegliere i candidati alle cariche più capaci e sostenere i programmi dei partiti a cui appartengono.

I partiti devono rispettare i cosiddetto metodo democratico sia nella competizione politica con gli altri partiti sia nella loro struttura e forma interna in quanto devono rispettare determinati canoni democratici.

I partiti svolgono un importante ruolo di formazione delle politica nazionale ed è possibile considerare necessaria la presenza di una pluralità di partiti in quanto se ci fosse un partito unico sarebbe impossibile tutelare le minoranze e ciò sarebbe contrario al principio democratico.

In passato i partiti godevano di un finanziamento pubblico che garantiva loro una certa autonomia e per permettere loro di svolgere le loro funzioni. Ora tale finanziamento si limita a coprire le spese elettorali.

Per quanto riguarda la questione all'accesso ai mezzi di comunicazione di massa, dalla necessità dei partiti di garantire pari opportunità (par condicio) di accesso a tali mezzi è stata introdotta una particolare disciplina nei periodi di campagna elettorale.


Nozione e caratteri della rappresentanza politica

La rappresentanza politica si concretizza nel mandato attribuito a determinati soggetti, attraverso un procedimento elettivo, per curare gli interessi generali della collettività.

A differenza della rappresentanza giuridica, che è disciplinata dal diritto privato, che è una figura trilaterale (il rappresentante agisce per conto del rappresentato nei rapporti con i terzi), la rappresentanza politica è una figura bilaterale (gli eletti agiscono negli interessi degli elettori per i poteri che su di questi ricadono). Il mandato giuridico solitamente ha carattere particolare (riguarda una affare ben preciso) mentre il mandato politico ha carattere generale garantendo una ampia autonomia di valutazione degli interessi della collettività da parte degli eletti.

Le origini della rappresentanza politica sono da ricercarsi nelle assemblee medioevali convocate dal re per l'imposizione dei tributi alle quali partecipavano le comunità locali con dei propri rappresentati. essi erano dei veri e propri mandatari in quanto agivano nei limiti dei poteri conferitigli. Oggi invece, come dice l'art. 131j97b 67 della Cost. , ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione e esercita le sue funzioni senza vicolo di mandato. Essi non rappresentano quindi il singolo o la parte del corpo elettorale che lo ha scelto ma l'intera Nazione e per tale motivo sono scritti dagli interessi particolari di coloro che li hanno eletti, agiscono quindi senza vincolo di mandato ossia vige il divieto di mandato imperativo. Ciò non significa che gli eletti non debbano tenere in considerazione gli interessi dei loro elettori ma che questi sono subordinati agli interessi della collettività.


Il referendum abrogativo e quello costituzionale

Il corpo elettorale potrebbe essere chiamato a decidere sull'abrogazione di alcune legge o atti aventi forza di legge. Tale procedimento si articola in diverse fasi con determinati limiti temporali.

La prima fase è quella dell'iniziativa che può spettare a 5 consigli regionali o a 500.000 elettori. In questo secondo caso c'è un gruppo di promotori (almeno 10) che devono raccogliere le firme su appositi fogli recanti il quesito referendario entro tre mesi dall'apposizione dei bolli degli uffici giudiziari e devono depositarli entro il 30 settembre dell'ano anteriore a quello in cui si vuole tenere il referendum presso la corte di cassazione.

La corte di cassazione dovrà controllare il numero e i requisiti dei firmatari.

La corte costituzionale poi dovrà dare il proprio giudizio di ammissibilità, cioè il referendum non deve essere in contrasto con la costituzione. Motivi di inammissibilità possono essere la materia (non deve trattare di materie tributarie di bilancio, indulto e amnistia, autorizzazione a ratificare i trattati internazionali), il quesito (che deve essere posto in modo omogeneo e univoco per permettere un voto libero e consapevole), e non deve riguardare norme costituzionalmente necessarie o che godono di particolare protezione costituzionale.

Se si ottiene l'ammissibilità il Presidente della Repubblica indice il referendum in una domenica fra il 15 aprile e il 15 giugno. La votazione si effettua su schede recanti il quesito e si vota con un si, per abrogare la norma, o un no, per non abrogarla). È richiesto un quorum di partecipazione del 50%+1 degli aventi diritto al voto e un quorum di voto del 50%+1 dei si per potere abrogare la legge.

Se vince il si il Presidente della Repubblica dichiara incostituzionale la legge e questa perde efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.


Il referendum costituzionale invece si può avere quando alla seconda votazione di una legge costituzionale le camere non raggiungano la maggioranza dei 2/3. la legge viene pubblicata sulla Gazzetta (Ufficiale ma senza essere promulgata. Nei tre mesi successivi alla pubblicazione 1/5 dei membri delle camere, 5 consigli regionali o 500.000 elettori possono fare richiesta di referendum. Il procedimento è il medesimo ma non è richiestoli giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale e non è richiesto il quorum di partecipazione.


L'iniziativa popolare e la petizione

Gli strumenti di democrazia diretta sono l'iniziativa legislativa popolare e la petizione.

L'iniziativa legislativa popolare si ha quando vengono raccolte 50.000 firme di elettori su di una proposta di legge già redatta in articoli e pronta per essere sottoposta ai lavori parlamentari.

Il diritto di petizione è il diritto che spetta a tutti i cittadini di presentarsi singolarmente o in associazione alle Camere per richiedere provvedimenti legislativi o esprimere necessità comuni. Tuttavia tale diritto non è particolarmente preso in considerazione dei regolamenti parlamentari.

Lezione 2 - I sistemi elettorali


2.1 I sistemi elettorali: nozioni generali

i sistemi elettorali si classificano in base alla tipologia dei collegi e ai criteri di assegnazioni dei seggi.

I collegi elettorali sono le frazioni in cui viene territorialmente diviso il corpo elettorale. Distinguiamo seggi uninominali e plurinominali in base al fatto che gli elettori votino per l'assegnazione di uno o più seggi.

I criteri di assegnazione dei seggi possono essere il sistema maggioritario (il seggio viene attribuito a chi ottiene la maggioranza dei voti) o il sistema proporzionale (i seggi vengono assegnati proporzionalmente in base ai voti ottenuti dai singoli candidati). Da ciò deriva che i principali sistemi elettorali sono quello uninominale - maggioritario e quello plurinominale - proporzionale.


2.2 I sistemi maggioritari

Nei sistemi maggioritari il corpo elettorale è diviso in tanti collegi quanti sono i seggi da attribuire. In ogni collegio il seggio viene attribuito a chi ottiene la maggioranza dei voti ma bisogna distinguere il tipo di maggioranza che si tiene in considerazione.

Se si considera la maggioranza relativa il seggio verrà attribuito a chi ottiene più voti degli altri. Ci sarà quindi sempre un vincitore e non servirà mai un secondo turno di votazione. Si parla infatti di maggioritario a turno unico. Bastando la maggioranza relativa potranno esserci più candidati in concorrenza e per questo di parla di plurality system.

Se si tiene in considerazione invece la maggioranza assoluta il seggio verrà attribuito a chi ottiene il 50%+1 dei voti. Sarà possibile che nessuno dei candidati al primo turno di voto ottengano tale quantità di voti e per tale motivo sarà necessario un secondo turno di voto. Per questo si parla di maggioritario a due turni.

Il secondo turno che prende il nome di ballottaggio si tiene solitamente a due settimane dal primo e possono esservi ammessi o i due candidati che hanno ottenuto più voti degli altri al primo turno o tutti i candidati che hanno ottenuto una certa percentuale di voti.


2.3 I sistemi proporzionali

I sistemi proporzionali presuppongono l'esistenza di collegi (o circoscrizioni) plurinominali. I seggi vengono attribuiti proporzionalmente in base ai voti. Questo è un criterio fondamentale poiché in questo modo si riesce a rispecchiare la composizione del voto dl corpo elettorale.

[il sistema proporzionale garantisce maggiore governabilità poiché con tale sistema si riescono a tutelare le minoranze, cosa che non si riesce a fare con il maggioritario, e fondamentale per il rispetto della democrazia]


2.4 I sistemi misti

I sistemi misti sono quelli in cui ritroviamo contemporaneamente elementi di sistema maggioritario e elementi di sistema proporzionale, come ad esempio per l'elezione delle Camere.


2.5 I sistemi elettorali per le camere

Fino al 1993 per l'elezione delle Camere si utilizzava un sistema proporzionale. Per la Camera dei deputati il territorio era diviso in 32 circoscrizioni nelle quali i partiti presentano delle proprie liste di candidati e gli elettori votano per la lista e esprimono le proprie preferenze per i candidati. Per il Senato della Repubblica i seggi sono distribuiti regionalmente in base alla popolazione in modo che ogni regione abbia almeno 7 seggi (tranne 2 per il Molise e 1 per la Val d'Aosta).

Nel 93 con due referendum è stato riformato il sistema elettorale, ad esempio è stata tolta la possibilità di esprimere più di una preferenza fra i candidati della lista votata.

Dopo il 93 per l'elezione del Senato, fermo restando la divisione territoriale dei seggi, ¾ dei seggi attribuiti ad ogni regione vengono assegnati con il sistema maggioritario a turno unico mentre il quarto di seggi rimanente con il sistema proporzionale, togliendo i voti dei candidati che hanno vinto con il maggioritario (scorporo).

Per la Camera dei deputati il territorio è diviso in 26 circoscrizioni (corrispondenti alle regioni tranne per le più popolose). ¾ dei seggi sono attribuiti con il maggioritario a turno unico mentre il quarto rimanente con il proporzionale in base ai voti ottenuti dai partiti su scala nazionale.


2.6 I sistemi elettorali per le Regioni, le Province e i Comuni

Per l'elezione dei consigli regionali e che hanno carica di 5 anni, è previsto n sistema proporzionale corretto con un premio di maggioranza.

L'80%dei seggi sono distribuiti fra le circoscrizioni provinciali dove i partiti presentano le proprie liste. I seggi sono attribuiti con il calcolo di un quoziente corretto: si dividono il numero totale dei voti espressi per il numero dei seggi aumentato di uno e tale quoziente si divide per il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista. Il restante 20% dei seggi è attribuito alla lista regionale le cui liste provinciali collegate hanno ottenuto la maggioranza dei voti per garantire loro la maggioranza all'interno del consiglio regionale (premio di maggioranza). Se tale premio non fosse sufficiente per ottenere il 55% del totale dei seggi regionali può essere dato un ulteriore premio (premio di governabilità).


Per i comuni le principali novità sono che i sindaci sono eletti dal corpo elettorale e non più dai consigli comunali e che è stato introdotto il premio di maggioranza.

Nei comuni con meno di 15.000 abitanti ogni candidato sindaco si collega ad una lista di consiglieri comunali. Gli elettori votando un candidato sindaco votano anche la lista di consiglieri a lui collegata. Viene eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti e alla lista a lui collegata vengono attribuiti come premio di maggioranza 2/3 dei seggi mentre il resto viene distribuito proporzionalmente fra le altre liste dei candidati sindaci.


Per i comuni con più di 15.000 abitanti ogni candidato sindaco può collegarsi a più liste di consiglieri comunali. Gli elettori scelgono un candidato e una lista o tra quelle a lui collegate o tra le altre; in questa seconda ipotesi si viene a creare il cosiddetto panachage e può portare alla creazione di un consiglio comunale con una maggioranza di orientamento politico diverso da quello del sindaco.

Viene eletto sindaco chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Se nessuno al primo turno ottiene tale maggioranza andranno al ballottaggio i due candidati meglio piazzati al primo turno.

I seggi sono distribuiti:

se il sindaco è eletto al primo turno e le liste a lui collegate ottengono almeno il 50% dei voti vengono attribuiti loro il 60% dei seggi (premio di maggioranza) mente il restante 40% è distribuito con il proporzionale;

se il sindaco è eletto al primo turno ma e le liste a lui collegate non ottengono almeno il 50% dei voti tutti i seggi sono attribuiti con il proporzionale;

se il sindaco viene eletto al secondo turno vengono attribuiti alle liste a lui collegate il 60% dei seggi a meno che le liste collegate ad un altro candidato sindaco non abbiamo ottenuto almeno il 50% dei voti.

Vi è però una clausola di sbarramento che prevede che le liste che non hanno ottenuto almeno il 3% dei voti non partecipino alla distribuzione dei seggi.


Per quanto riguarda le elezioni dei consigli provinciali e dei presidenti delle regioni, le modalità sono le medesime utilizzate per i comuni con oltre 15.000 abitanti a sola differenza che non può essere effettuato il panachage (gli elettori non possono votare una lista di consiglieri non collegata al candidato presidente della regione votato).


A - L'elezione dei membri del parlamento europeo

In passato queste elezioni si svolgevano in modi indiretto in quanto erano eletti dal parlamento ma ora devo essere eletti dal corpo elettorale. È un utilizzato un sistema proporzionale. L'Italia è divisa in 5 circoscrizioni (Nord-Est, Nord-Ovest. Centro, Sud, Isole) in ognuna delle quali i partiti presentano delle proprie liste. Gli elettori votano una lista e possono esprimere da una a tre preferenze sui candidati.


Lezione 3 - Il parlamento: struttura e organizzazione


3.1 La struttura del Parlamento e il bicameralismo

Per Parlamento i intende l'assemblea elettiva attraverso la quale si realizza la rappresentanza politica dei cittadini. In Italia il Parlamento è un organo complesso formato da due camere: la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. È quindi prevista una forma bicamerale che è utilizzata in molti paesi.

Diverse sono le motivazioni che possono spingere uno stato ad adottare una delle svariate forme di bicameralismo, ad esempio:

bicameralismo fondato su differenze sociali, tipico dei parlamenti medioevali dove ogni assemblea è espressione di un diverso ceto sociale;

bicameralismo federale, nato con la costituzione degli Stati Uniti e strettamente legato alla forma di stato;

monocameralismo, modello iniziale della rivoluzione francese dove con una sola assemblea si volevano abbattere le differenze sociali;

bicameralismo moderatore, prevede due camere nominate con modalità differenti in modo che si bilancino fra di loro.


3.2 La Camera e il Senato nella Costituzione italiana

La nostra Costituzione prevede un bicameralismo perfetto, cioè partecipano in modo identico a tutte le funzioni del Parlamento. Le uniche differenze riguardano la struttura e l'elettorato.

La Camera dei Deputati è composta da 630 membri, per eleggere bisogna avere 18 anni e per essere eletti 25. Il Senato della Repubblica è composto da 315 membri, per eleggere bisogna avere 25 anni e per essere eletti 40.

Vi sono poi i senatori a vita che sono tutti gli ex presidenti della repubblica e 5 persone nominate dal presidente per meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Le camere restano in carica per 5 anni. Tale termine non può essere prorogato tranne che in caso di guerra. Altra cosa è la prorogatio: le camere uscenti continuano a esercitare le proprie funzioni, sebbene scadute, fino a che non si insediano le nuove camere, per garantire continuità delle funzioni.

Le Camere si riuniscono in base a delle convocazioni che possono essere chieste da 1/3 dei loro membri, dal Presidente della Repubblica e dai presidenti delle Camere. La Costituzione prevede due date (il primo giorno no festivo di Febbraio e di Ottobre) in cui le Camere si debbono riunire di diritto. Il Presidente della Repubblica nell'indire le elezioni per le nuove camere ne deve fissare la data della prima convocazione.

La costituzione prevede alcuni casi per i quali è necessario che il Parlamento si riunisca in seduta comune, cioè:

eleggere il Presidente della Repubblica e assistere al suo giuramento (integrato da 3 rappresentanti per ogni regione e uno per la Val d'Aosta);

mettere in stato d'accusa il PResidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e attentato alla costituzione;

eleggere un terzo dei membri della Corte Costituzionale;

eleggere un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura.


3.3 L'Organizzazione delle Camere e i loro organi interni

Per le deliberazioni delle Camere è necessario il coi detto numero legale, ossia la presenza del 50% +1 dei suoi membri (quorum strutturale) e il voto favorevole del 50%+1 dei presenti al momento della votazione (quorum funzionale).

Le Camere appena insediate devono eleggere un proprio Presidente che garantisce il corretto svolgimento dei lavori.

Alcuni organi interni alle Camere sono:

i gruppi parlamentari sono dei gruppi che raccolgono i parlamentari appartenenti a un medesimo partito politico. L'iscrizione a un gruppo è obbligatoria e esiste un gruppo misto di cui ent5rano a far parte di diritto coloro che non appartengono a nessun altro gruppo o coloro che non raggiungono il numero minimo per formare un gruppo a se (10 per il senato e 20 per la Camera);

le giunte sono dei comitati di parlamentari formati in modo da rispecchiare le proporzioni dei gruppi e svolgono funzioni di ordine interno;

le commissioni sono formate in modo da rispecchiare le proporzioni dei gruppi e svolgono funzioni politiche e in particolare svolgono un ruolo importante nel procedimento legislativo.


A - Le Commissioni parlamentari

Commissioni permanenti: restano in carica per tutta al durata della legislatura; commissioni temporanee: restano in carica temporaneamente per svolgere determinati compiti; commissioni bicamerali. Formate da deputati e senatori, generalmente in ugual numero.



3.4 Le garanzie dei parlamentari

Oltre ai limiti di età chiesti per poter essere eletti alle Camere esistono altri due limiti che sono l'ineleggibilità e l'incompatibilità.

L'ineleggibilità si ha quando una persona per la sua posizione sociale o istituzionale non possa candidarsi alle elezioni, e se viene eletto non è valida, condizionerebbe il voto del corpo elettorale. Sono in eleggibili ad esempio i sindaci delle città con più di 20.000 abitanti, gli alti ufficiali e i prefetti.

Per incompatibilità si intende che la carica parlamentare on po' essere tenuta contemporaneamente ad altre cariche o posizioni poiché potrebbe ledere i pubblici interessi.

Spetta alle Camere la verifica dei poteri dei suoi membri e indicare eventuali cause sopraggiunte di incompatibilità o ineleggibilità.

Per quanto riguarda le garanzie, i parlamentari godono di:

indennità: la carica parlamentare è retribuita per permettere a chiunque acceda a tale carica i non doversi preoccupare per il proprio sostentamento e per ridurre il rischio di corruzione;

immunità: i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere dei voti e delle opinioni espressi nell'esercizio delle loro funzioni, tale immunità e assoluta e permanente (vale quindi anche dopo la fine della carica);

inviolabilità: gli interventi dell'autorità giudiziaria sono limitai per evitare intralcio all'attività parlamentare.

I parlamentari non possono essere arrestati senza autorizzazione della camera di appartenenza a meno che non vengano colti in flagranza di reato o non siano colpiti da sentenza di condanna definitiva. Tale autorizzazione è richiesta anche per le perquisizioni personali o domiciliari e per le intercettazioni telefoniche e della corrispondenza. Non è più richiesta l'autorizzazione per porre sotto processo il parlamentare.


Lezione 4 - La funzione legislativa


4.1 L'iter di approvazione della legge ordinaria

L'art 70 della Costituzione dice che la funzione legislativa spetta collettivamente alle due Camere. Legge dello Stato è quindi l'atto approvato dalle Camere nelle forme previste dalla Costituzione.

La legge si forma con un processo complesso disciplinato dagli articoli 71-74.

La prima fase è la fase dell'iniziativa che si concretizza nell'atto cha da il via al procedimento legislativo. 1)L'iniziativa spetta al popolo, a ciascun parlamentare, al Cnel, ai consigli regionali e in alcuni casi ai consigli provinciali. Si parla in questi casi di proposte di legge. Se l'iniziativa è avanzata dal Governo si parla di Disegno di legge. Il progetto deve essere già redatto in articoli e pronto per essere sottoposto ai lavori parlamentari e deve essere accompagnato da una relazione che ne illustri contenuti e finalità.

L'iniziativa popolare si concretizza con la raccolta di 50.000 firme sulla proposta di legge da presentare alle Camere.

L'iniziativa più significativa è quella governativa grazie alla quale il Governo realizza i propri programmi.

Il Cnel aveva in passato facoltà di presentare proposte idi legge solo in materia di economia e di lavoro ma ora tale limite è stato tolto.

Per i consigli comunali è prevista una possibile proposta di legge in materia di modifica delle circoscrizioni provinciali o di creazione di una nuova provincia.

La fase costitutiva può svolgersi secondo due procedure, una normale e una decentrata o aggravata.

La procedura normale prevede che il testo della proposta di legge venga trasmesso dal presidente della Camera a una Commissione permanente competente per materia la quale discute, modifica e relaziona all'Assemblea i lavori e le scelte operate, per questo si parla di commissione in sede referente. All'Assemblea spetta una discussione generale, una votazione articolo per articolo e di tutti gli eventuali emendamenti, una votazione generale sull'intero testo come garanzia per la maggioranza in quanto la votazione articolo per articolo e gli emendamenti potrebbero aver modificato il senso globale della legge stessa. Nel momento in cui la Camera delibera su di un testo definitivo questo viene trasmesso all'altra Camera dove dovrà ripetersi l'intero procedimento e nel caso di eventuali modifiche al testo questo dovrà ritornare alla prima Camera per essere riapprovato. Il testo della legge fa quindi la spola (in francese navette) fra le camere finché queste non convergono su un identico testo definitivo.

Nella procedura decentrata, o aggravata, tutte le operazioni di discussione, modifica e voto sono demandate alla Commissione e per questo si parla di commissione in sede deliberante.

È possibile che l'Assemblea demandi alla Commissione il compito di redigere un testo definitivo sul quale si riserva solo la votazione finale, senza poterla dunque più modificare. Si parla di commissione in sede redigente.

Nel momento in cui le camere convergono su un unico identico testo la legge si dice perfette (perché approvata da entrambe le camere) ma non è efficace. Per essere efficace è necessaria la promulgazione

La promulgazione è l'atto con cui il Presidente della Repubblica dichiara e constata che le Camere hanno approvato la legge, ne dispone la pubblicazione e ordina ai cittadini e agli organi dello Stato di obbedirvi.

Questa verrà inserita nella "Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti" e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione, questo periodo viene definito vacatio legis.


Il Presidente della Repubblica potrebbe decidere anche di non promulgare la legge e di rinviarla alle camere con una nota motivata per una seconda votazione. Tuttavia se queste deliberano nuovamente sull'identico testo il Presidente della Repubblica deve promulgarlo a meno che no dichiari che promulgandolo non commetta uno dei reati previsti a suo carico (alto tradimento, attentato alla Costituzione).


4.2 Le leggi costituzionali e le altre leggi a procedura speciale

La nostra Costituzione è una costituzione rigida ma rigida non significa immodificabile ma solo che è necessario seguire un procedimento complesso per poterla modificare. Per modificare la nostra Costituzione è necessaria una legge costituzionale la cui disciplina è contenuta nell'articolo 138. La sua formazione s compone di due fasi, di cui la prima coincide con il procedimento di formazione delle leggi ordinarie fatta eccezione che non può essere usata la commissione in sede deliberante. La seconda fase invece si svolge a tre mesi dalla prima e prevede che le Camere rivoltino sulla legge ma, questa volta, è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3. se tale maggioranza non è raggiunta la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ma on è promulgata. Entro tre mesi dalla pubblicazione 500.000 elettori, 5 consigli regionali o 1/5 dei membri delle Camere possono chiedere il referendum popolare.

La Costituzione però prevede dei limiti alla sua revisione. L'Art 139dice che la forma repubblicana dello Stato non può essere oggetto di revisione costituzionale e così si vengono a creare altri limiti impliciti in quanto modificando altri articoli si andrebbe implicitamente a modificare la forma repubblicana.

Ci sono poi inoltre alcune materie per la cui modifica è richiesta una legge costituzionale (riserva di legge costituzionale), come ad esempio per approvare gli statuti delle regioni a ordinamento speciale.


Lezione 5 - Il presidente della Repubblica


5.1 Elezione e caratteri della carica

Il Presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da tre delegati per ciascuna regione (uno per la Val d'Aosta) convocato dal Presidente della Camera dei Deputati entro 30 giorni dalla fine del mandato del Presidente uscente.

Il Presidente viene eletto a maggioranza dei 2/3 con scrutinio segreto. Se tale maggioranza non viene raggiunta per i tre primi turni di voto al quarto è sufficiente la maggioranza assoluta.

Non è prevista una particolare candidatura formale e non oso chiesti particolari requisisti per essere eletti se non 50 anni d'età, la cittadinanza italiana e i pieno godimento dei diritti civili e politici.

La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualunque incarico istituzionale e attività professionale.

Il Presidente è tenuto a pronunciare il giuramento di fedeltà alla Repubblica e osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. Da questo momento iniziano i 7 anni del suo mandato. È un termine fisso ed è revocabile solo per dimissioni volontarie, condanna ella corte costituzionale, gravi circostanze che impediscano il normale esercizio delle sue funzioni. In questo ultimo caso bisogna distinguere impedimenti permanenti e impedimenti temporanei. Nel primo caso si dovrà nominare un nuovo Presidente della Repubblica mentre nel secondo è prevista la supplenza del Presidente del Senato.


5.2 Il regime della responsabilità e la controfirma

Il Presidente della Repubblica esercita le sue funzioni autonomamente e al di sopra delle parti (in modo neutrale). Tuttavia egli non è completamente irresponsabile in quanto è comunque tenuto al rispetto della Costituzione e delle leggi.

Gli ha una responsabilità politica e una responsabilità giuridica.

Una responsabilità politica che è di tipo diffuso, in quanto il Presidente della Repubblica rappresenta la Nazione ed e quindi responsabile di questo verso l'intera comunità. Tale responsabilità non è però soggetta a sanzioni ma semplicemente ad una critica.

Una responsabilità giuridica in quanto sebbene il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni egli è comunque responsabile civilmente, amministrativamente e penalmente come ogni cittadino per gli atti estranei alle sue funzioni. Una deroga vie è però per la sua responsabilità penale in quanto a carico del Presidente della Repubblica sono previsti due particaolri reati: l'alto tradimento, che si concretizza in una violazione del dovere di fedeltà alla repubblica, e l'attentato alla Costituzione, nel momento in cui vengono usati mezzi volti a modificare la Costituzione o a sovvertire la forma dello Stato non consentiti dalla Costituzione.

Il Parlamento riunito in seduta comune può mettere in stato d'accusa il Presidente della Repubblica dopo un indagine svolta da una apposita commissione. Spetterà alla Corte costituzionale, integrata da 16 giudici scelti da un elenco di 45 nomi formato ogni 9 anni dal Parlamento in seduta comune, giudicare sulla messa in stato d'accusa.

L'irresponsabilità del Presidente della Repubblica è limitata dal fatto che è richiesta per ogni atto da lui emesso la controfirma di uno dei ministri. I ministri firmeranno solo gia atti da loro voluti in quanto se ne assumono la responsabilità dinanzi al Parlamento, ossia quegli atti formalmente emanati dal Presidente della Repubblica ma sostanzialmente voluti dai ministri.


5.3 Gli atti presidenziali e i poteri dell'organo

Proprio su tale questione si basa la classificazione degli atti presidenziali.

Distinguiamo a proposito atti formalmente presidenziali e atti sostanzialmente e formalmente presidenziali.

I primi sono quegli atti che sono formalmente emanati dal Presidente della Repubblica ma i contenuti di questi sono sostanzialmente voluti e stabiliti da altri organi. Ad esempio gli atti ministeriali, i cui contenuti sono decisi dal consiglio dei ministri.

Gli atti sostanzialmente e formalmente presidenziali sono quelli che sono emanati e i cui contenuti sono decisi interamente dal Presidente della Repubblica. La controfirma ha la sola funzione di controllo di legittimità. Fra questi rientrano le autorizzazioni a presentare disegni di legge, i messaggi alle Camere, la convocazione straordinaria delle Camere, la nomina di 5 giudici della Corte costituzionali e di 5 senatori a vita.

La nomina del Presidente del Consiglio è l'atto conclusivo di formazione di un Governo. Il Presidente della Repubblica deve individuare la persona capace di ottenere la fiducia delle Camere attraverso delle consultazioni con i rappresentanti dei gruppi e dei partiti.

Per quanto riguarda lo scioglimento anticipato delle Camere, questo è ammesso solo quando risulti inevitabile e in nessun altro modo risolvibile una crisi politica.

Il Presidente ha l'obbligo di sentire il parere dei presidenti delle Camere in quanto per la loro particolare posizione possono riferire sulla funzionalità delle Camere stesse.

Il decreto di scioglimento deve essere controfirmato dal Presidente del Consiglio uscente per testimoniare o smentire l'esistenza di una crisi politica irrisolvibile che giustifichi lo scioglimento.


A - Il semestre bianco

Il semestre bianco è l'ultimo semestre del settennato del Presidente della Repubblica. In passato non era possibile per il Presidente della Repubblica sciogliere anticipatamente le camere nel semestre bianco per evitare che ciò avvenisse per eliminare un Parlamento contrario alla rielezione del Presidente della Repubblica. Tuttavia con gli anni si è dimostrata costante la prassi si non rielezione del Presidente e per tale motivo ora è previsto che il Presidente della Repubblica possa sciogliere anticipatamente le camere se il semestre bianco coincide con il normale termine della legislatura.


Lezione 6 - Il Governo: formazione e struttura


6.1 La formazione del Governo

Il Governo è un organo composto da organi individuali quali i ministri e il Presidente del Consiglio e l'organo collegiale che è il Consiglio dei ministri.

Con l'espressione "crisi di Governo" si indica il venir meno della maggioranza politica che sosteneva il Governo in carica.

Le dimissioni del Governo si possono avere oltre per i motivi cosiddetti formali, ossia per termine della legislatura o entrata in carica di un nuovo Presidente della Repubblica, anche in altri casi.

Si possono avere le dimissioni obbligatorie in seguito ad una mozione formale di sfiducia (crisi parlamentare), o dimissioni volontarie quando il Governo in seguito ad una mozione di sfiducia voglia dimettersi prima si essere formalmente battuto dal Parlamento oppure per disgregazione della maggioranza (crisi extraparlamentare).

In caso di crisi extraparlamentare il Presidente della Repubblica può invitare il Governo a presentarsi alle Camere per verificare la possibilità di superare la crisi o per confermare la sfiducia.

Il Presidente della Repubblica può inoltre prendere atto delle dimissioni del Governo e chiedere che resti in camera per il disbrigo degli affari correnti. Nel frattempo si dovrà adoperare per formare un nuovo Governo. Attraverso delle consultazioni deve cercare di individuare una persona che potrebbe essere capace di formare una nuova maggioranza e ottenere così la fiducia e formare un nuovo Governo attraverso una serie di consultazioni con gli ex Presidenti della Repubblica, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e ei partiti.

Se tale persona viene individuata gli viene dato l'incarico di creare un nuovo Governo. Questo dopo aver ascoltato i partiti per verificare la possibilità di un nuovo accordo potrà accettare la nomina di Presidente del Consiglio e su sua proposta il Presidente della Repubblica nominerà i ministri.

Dopo il giuramento di fedeltà il Governo assume i propri poteri anche se per correttezza costituzionale il Governo non potrebbe compiere atti rilevanti prima di aver ottenuto la fiducia delle Camere. Entro dieci giorni dal giuramento il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenere da entrambe la fiducia iniziale.


6.2 Aspetti strutturali e organizzativi

I ministri sono sia l'organo di vertice di un apparato amministrativo (ministero o dicastero) che racchiude in un organizzazione gerarchica tutti gli uffici statali di un dato settore pubblico, sia degli organi politici con responsabilità individuale per gli atti del loro ministero e con responsabilità collegiale per gli atti del consiglio dei ministri.

Non tutti i ministri che formano il consiglio dei ministri sono a capo di un ministero o di un dicastero. Questi si chiamano ministri senza portafoglio.


Il Presidente del Consiglio può rivolgere direttive politiche generali ai ministri ma non può impartire loro ordini, risolvere conflitti fra di loro ne revocarli e sostituirli. Tutti questi compiti spettano al Consiglio di ministri. Il Presidente può tuttavia pretendere di essere informato su ogni iniziativa dei ministri e può sospendere i loro atti rimandandone la decisione al Consiglio.

Il Presidente inoltra fissa il calendario delle attività del Consiglio dei ministri, convocarlo e fissarne l'ordine del giorno e rappresenta il Governo nei rapporti con gli altri organi costituzionali. Nei rapporti con il Presidente della Repubblica e nei giudizi con la Corte costituzionale.


Il Consiglio dei ministri ha competenza generale in tutte quelle funzioni che la Costituzione e le leggi attribuiscono al Governo e la sua deliberazione è necessaria per gli atti che coinvolgono la politica generale del Governo.


Questi sono i cosiddetti organi necessari in quanto previsti dalla Costituzione, ma ci sono anche altri organi.

I Sottosegretari che sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio. Svolgono dei compiti delegati loro dai ministri. Non più di dieci sottosegretari possono essere nominati viceministri. Il Presidente del Consiglio può chiedere ai sottosegretari che partecipino alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto per riferire sulle materie di loro competenza.

I Commissari straordinari del Governo nominati anche essi dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, gestiscono particolari settori della pubblica amministrazione. La loro nomina può precedere la creazione di un nuovo ministero.

Vi sono poi i Comitati interministeriali. I principali sono il CIPE (comitato interministeriale per la programmazione economica) il CIIS (comitato interministeriale informazione e sicurezza) e il CICR (comitato interministeriale credito e risparmio).


Lezione 7 - Le funzioni normative del Governo

7.1 Gli atti normativi del Governo: i decreti legislativi

Il Governo può emanare decreti legislativi, decreti legge e regolamenti. Questi ultimi sono una fonte normativa subordinata alla legge e per tale motivo no creano particolari problemi. I primi due invece essendo allo stesso piano delle leggi possono modificarla mettendosi così in concorrenza con il potere legislativo del Parlamento.

I decreti legislativi sono fondati su una formale delega del Parlamento. Il Parlamento affida temporaneamente il potere legislativo al Governo nel rispetto dei limiti previsti dalla Costituzione. Per far si che la delega sia valida è necessario rispettare alcune condizioni previste dalla Costituzione:

la delega deve essere attribuita con legge, formata con procedimento con commissione in sede referente;

deve essere previsto un tempo limitato entro cui il Governo deve operare;

non deve fare riferimento ad una materia ma ad un particolare oggetto;

deve definire criteri e principi che il Governo deve seguire nel formare il decreto legislativo;

Procedimento di formazione: il testo è redatto dai ministri competenti, adottati dal Consiglio dei ministri, emanati dal Presidente della Repubblica e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.


7.2 I decreti Legge

I decreti legge possono essere adottati solo nei casi di straordinaria necessità ed urgenza, ossia in tutti quei casi in cui non ci spossa aspettare il tempo del procedimento di formazione normale delle leggi.

Il decreto deve essere presentato alle Camere il giorno stesso per metterle in condizione di poter reagire ad eventuali abusi. I decreti devono essere convertiti entro 60 giorni dalla pubblicazione in leggi a pena di decadenza del decreto legge fin dall'inizio.

Il testo del decreto viene deciso dal ministro competente e adottato dal Consiglio dei ministri. Emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e entra in vigore immediatamente senza vacatio legis in quanto provvedimento urgente.

Il giorno stesso deve essere presentato alle Camere il disegno di legge di conversione. Il decreto deve essere convertito entro 60 giorni dalla pubblicazione in legge, se le Camere non lo convertono i suoi effetti decadono fin dall'inizio. Per disciplinare eventuali effetti provocati dal decreto nei 60 giorni in Parlamento può adottare delle leggi di sanatoria.

Nella prassi si fatto un uso abusivo dei decreti, ossia si sono usati anche nei casi non di straordinaria necessità ed urgenza e si è data vita alla cosiddetta reiterazione per cui, alla vigilia della scadenza di un decreto ne veniva emanato un altro per mantenere gli effetti del precedete.

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi l'abuso e la reiterazione .

I decreti legge e i decreti legislativi possono essere impiegati nei limiti previsti, ossia per particolari casi in cui è richiesta una legge approvata dalle Camere (riserva di legge formale) come per il conferimento di deleghe, la conversione dei decreti,l'approvazione dei bilanci, le leggi di sanatoria.


7.3 I regolamenti governativi

I regolamenti sono delle fonti secondarie subordinate alle leggi.

I regolamenti del Governo sono adottati dal Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, soggetti al visto della Corte dei conti e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. I regolamenti possono essere di:

integrazione, attuazione, esecuzione delle leggi, in quanto le norme sono generali ed astratte e con i regolamenti diventano concretamente applicabili;

indipendenti, se disciplinano materie non regolate dalla legge;

di organizzazione, se regolano l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi.

I regolamenti sono ammessi solo nel rispetto delle riserve di legge che possono essere assolute, se la materia è interamente disciplinata dalle leggi e non sono ammessi regolamenti, o relative per cui la legge fissa i principi delle materie e i regolamenti devo sottostare a questi.


Lezione 8 - Gli organi ausiliari


8.1 Gli organi ausiliari: collocazione sistematica

Il CNEL, la Corte dei conti e il Consiglio di Stato svolgono delle funzioni che possono essere collocate tra l'aerea amministrativa e quella giuridica.


8.2 Il CNEL

Il CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è l'organo di consulenza delle Camere e del Governo ma la sua ausiliarità può essere estesa anche alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

È formato da 122 membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su delibera del Consiglio stesso.

Per costoro on vale il divieto di mandato imperativo e anzi possono essere revocati dalle organizzazioni che li hanno scelti.

I componenti del CNEL non hanno rappresentanza politica ma piuttosto una rappresentanza che possiamo definire socio-conomica.

Per quanto riguarda le sue funzioni esso ha funzione consultiva del Governo e del Parlamento ma i suoi pareri non sono mai vincolanti e funzione di iniziativa legislativa. Quest'ultima in passato era limitata per il solo campo dell'economia e del lavoro ma ora tale limite è stato tolto.


8.3 Il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato è l'organo di consulenza giuridico - amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

I suoi componenti sono nominati per ¼ dal Governo, 1/5 sono magistrati dei TAR e il restante quarto è assegnato per concorso.

A tutela dell0'indipendenza del Consiglio di Stato dal Governo è stato creato il Consiglio di presidenza della giurisdizione amministrativa con funzioni di autogoverno.

La sua principale funzione è quella consultiva e i suoi pareri possono essere facoltativi, obbligatori o vincolanti.

facoltativi: sono chiesti dal Governo o dalle Regioni e possono essere seguiti o non seguiti senza bisogno di una motivazione;

obbligatori: sono pareri che devono essere chiesti dal Governo o dalla pubblica amministrazione ma ai quali è possibile anche non attenersi dando atto che è stato udito il parere del Consiglio di Stato e motivando il dissenso;

vincolante: sono quei pareri forniti dal Consiglio che on possono essere disattesi nemmeno con una motivazione.


8.4 La Corte dei conti

Metà dei consiglieri della Corte dei conti e il suo presidente viene nominata dal Governo. Per garantire l'autonomia della Corte ei conti è stato il Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

La principale funzione della Cote dei conti è la funzione di controllo che essa esercita in diverse forme:

controllo preventivo su alcuni atti del Governo;

controllo successivo sul bilancio dello Stato (rendiconto);

controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato partecipa;

controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche.


Lezione 9 - La Corte costituzionale: struttura funzioni


9.1 La Corte costituzionale nella Costituzione

La Corte costituzionale è l'organo a cui possono rivolgersi lo Stato e le regioni per impugnare le rispettive leggi e a cui si può rivolgere il giudice che nel redimere una sentenza incontri una norma presumibilmente incostituzionale.

Secondo l'art. 134 Cost. La Corte costituzionale giudica:

sulla legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni. Se questo giudizio è chiesto dallo Stato o dalle Regioni si parla di giudizio in via principale, o se chiesto dai giudici si parla di giudizio in via incidentale;

sui conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni:

sui conflitti di attribuzione trai poteri dello Stato;

sui reati del Presidente della Repubblica (funzione giurisdizionale);

sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo.


9.2 La composizione della Corte e la nomina dei suoi membri

La Corte costituzionale è formato da 15 giudici che vanno scelti tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, tra i professori ordinari di università di materie giuridiche, e tra gli avvocati che esercitano la professione da almeno 20 anni.

Sono nominati in misura uguale dal Presidente della Repubblica, dal Parlamento in seduta comune e dalle supreme magistrature ordinarie amministrative.

Tale composizione viene integrata da altri 16 giudici scelti da un elenco di 45 nomi formato dal Parlamento ogni 9 anni nel caso di giudizio dei reati presidenziali.

La carica di giudice costituzionale è incompatibile con la carica di parlamentare o di consigliere regionale e con l'esercizio dell'attività forense.

I giudici costituzionali godono di alcune garanzie:

inamovibilità: possono essere rimossi solo dalla Corte stessa a maggioranza dei 2/3, per incapacità fisica, civile o per gravi inadempienze nell'esercizio delle loro funzioni (es. se non le esercitano per sei mesi);

insindacabilità: non sono chiamati a rispondere dei voti e delle opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni;

immunità: come limitazione delle misure restrittive delle libertà personali;

indipendenza economica: a loro spetta una retribuzione che non può essere inferiore a quella del più alto magistrato ordinario.

La Corte invece gode di particolari autonomie a essere l'unico organo decidere sui propri componenti, in particolare autonomia:

finanziaria: ricevendo uno stanziamento da parte dello Stato che può usare come crede;

amministrativa: organizza i propri uffici e il proprio personale;

normativa: può adottare regolamenti interni riguardanti la sua organizzazione e i procedimenti dello svolgimento delle sue funzioni;

sede: ha una sede propria che è il Palazzo della Consulta a Roma.


9.3 Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi

Oggetto del giudizio di costituzionalità possono essere le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni.

Il giudizio riguarda la conformità di tali atti a tutte le norme costituzionali, sia per la forma che per i contenuti. Possono essere quindi denunciati alla Corte sia vizi formali che vizi sostanziali.

Per "leggi" intendiamo tutti quegli atti con tale denominazione, leggi costituzionali, leggi regionali, leggi ordinarie.

Per "atti avente forza di legge" intendiamo i decreti legge e di decreti legislativi.

La Corte costituzionale decide anche sulle leggi anteriori alla Costituzione. Se queste non sono conformi sono considerate incostituzionali dal momento di entrata in vigore della Costituzione.

La Corte non può invece decidere sui regolamenti parlamentari, in quanto rappresentano l'espressione della autonomia delle Camere, e sui regolamenti comunitari in quanto non sono atti dello Stato ma di un ente superiore ad esso.


9.4 L'instaurazione del giudizio

Il giudizio di costituzionalità si può avere:

in via principale, o di azione;

in via incidentale, o di eccezione;

Il giudizio in via principale può essere chiesto dallo Stato, dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano, dai gruppi linguistici del consiglio regionale del trentino e del consiglio provinciale di Bolzano per impugnare le reciproche leggi. Il giudizio deve essere chiesto entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge.

Il giudizio in via incidentale è chiesto dalle parti di un processo ordinario, dal pubblico ministero o dai difensori delle parti o dal giudice ma deve comunque essere formalmente presentato alla Corte costituzionale da quest'ultimo. Vi devono essere di requisiti fondamentali per poter presentare la questione alla Corte:

la questione deve essere sorta durante un processo e in nessun altra procedura;

la questione deve essere rilevante ai fini del giudizio (ossia da questo dipende un esito o un altro);

la questione non deve essere manifestamente infondata, per non presentare questioni palesemente inutili alla Corte.

La Corte deve decidere sulla conformità della legge alle altre norme costituzionali. In una pubblica udienza il giudice relatore espone la questione.

Le decisioni possono essere sentenze o ordinanze. Ordinanze per i provvedimenti di carattere processuale, come il rinvio degli atti al giudice a quo (dal quale è stato presentato il giudizio).

Le decisioni saranno di rigetto se respingo la questione o di accoglimento se la legge vene riconosciuta incostituzionale. Le sentenze di rigetto non dichiarano costituzionale la norma ma semplicemente respingono la questione come è stata presentata, mentre le sentenze di accoglimento dichiarano la legge incostituzionale e ha effetto per tutti (erga omnes) e ha effetto retroattivo cioè non potrà essere applicata ai casi futuri e a quelli passati ancora aperti.


9.5 Le altre competenze della Corte

La corte giudica sui conflitti tra i poteri dello Stato. Per potere si intende ogni centro di funzioni costituzionalmente riconosciute e garantite e per attribuzioni le competenze che a un determinato potere sono assegnate. Per conflitto si intende sia quando due poteri rivendicano per se una determinata attribuzione (conflitto positivo), sia quando due poteri ritengono che una determinata attribuzione spetti all'altro potere (conflitto negativo), sia quando un potere lamenti una turbativa o una lesione da parte del cattivo uso delle competenze di altrui.


Per quanto riguarda le decisioni sui conflitti tra Stato e Regioni e tra Regioni, si parla di invasione di competenza. La Cote è chiamata a decidere a chi spetti quella determinata competenza e eventualmente annullare gli atti derivanti dall'invasione di competenza.


La Corte interviene nel giudizio penale sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati presidenziali di alto tradimento e attentato alla Costituzione. Questi sono reati a fattispecie indeterminata, spetta quindi alla Corte interpretare i fatti.


Per quanto riguarda il giudizio di ammissibilità dei referendum abrogativi questo è un controllo preventivo e necessario per tutte le richieste che sono state presentate. La Corte deve controllare che il referendum non ricada in uno dei motivi di inammissibilità.











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