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DIRITTO - LA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO - 1 LA NATURA E LA DISCIPLINA DELLA SOCIETA' IN NOME COLLETIVO

diritto



DIRITTO


LA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO


1 LA NATURA E LA DISCIPLINA DELLA SOCIETA' IN NOME COLLETIVO

Un tipo di società di persone è la società in nome collettivo. Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente alle obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi. (art. 2291cc). A differenza dalla società semplice la s.n.c. è commerciale, cioè può svolgere un'attività agricola o commerciale, ed è soggetta a tutela dei terzi ad una disciplina rigorosa. La s.n.c. è disciplinata da norme specifiche contenute nell'art. 2293 del cc. che recita: " La s.n.c. è regolata dalla norme di questo capo, e in quanto questo non dispongano, dalle norme del capo 626f52g precedente. Se non è una società commerciale, nell'atto costitutivo deve avere alcuni requisiti di forma e di contenuto, deve essere soggetta a pubblicità legale, e i soci devono avere la capacità richiesta per l'esercizio dell'impresa. Inoltre la s.n.c. può risultare insolvibile, e andare incontro al fallimento e alle altre procedure concorsuali.  Una s.n.c. deve essere costituita con atto pubblico o con scrittura autenticata. Questa forma è necessaria per l'iscrizione al registro dell'imprese, al fine di essere considerata società regolare. Si può formare una s.n.c. con atto non scritto (scrittura privata) o verbale, ma si parla di società irregolare che presenta una disciplina diversa. L'atto costitutivo deve contenere:



Generalità dei soci

Ragione sociale

L'indicazione dei soci a cui viene attribuita l'amministrazione o la rappresentanza

La sede sociale

L'oggetto sociale

Il valore dei conferimenti, indicando i criteri di valutazione degli stessi

Le prestazione che i soci d'opera devono eseguire

I criteri di ripartizione degli utili

La partecipazione ai guadagni e alle perdite

La durata della società


Entro trenta giorni dall'atto, gli amministratori devono depositarlo alla camera di commercio, se non accade, i soci possono provvedere personalmente a spese proprie, chiedendo però al giudice la condanna per gli amministratori. Con l'iscrizione al registro delle imprese la società diviene automaticamente regolare. Nel registro delle imprese devono essere iscritti anche i fatti relativi alla società, quali:

  • Modificazione dell'atto costitutivo
  • Nomina e revoca degli amministratori
  • Scioglimento della società e nomina dei liquidatori

2 I RAPPORTI TRA I SOCI

La s.n.c. si caratterizza per la responsabilità dei soci. Essi infatti rispondono sempre e comunque delle obbligazioni sociali. In questo modo i creditori di una s.n.c. hanno la garanzia in caso di inadempimento da parte della società di poter agire sui soci. L'eventuale limitata responsabilità o l'assenza di responsabilità è inefficace nei confronti dei creditori, ma se non contrasta con il divieto del patto leonino è efficace nei confronti di altri soci.

La legge inoltre stabilisce il divieto di concorrenza verso la s.n.c. a carico dei soci, cioè un socio non può senza il permesso degli altri soci, esercitare un'attività concorrente con quella della società, o assumere gli stessi obblighi nella società concorrente. Tuttavia con il consenso degli altri soci lo si può eseguire. In caso di violazione si determina l'esclusione del socio dalla società per giusta causa. La disciplina degli amministratori e dei rappresentanti, è simile a quella della società semplice. Gli amministratori devono:

Indicare negli atti e nella corrispondenza della società la sede legale e l'ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta

Adempire alle formalità pubblicitarie previste dalla legge

Tenere le scritture contabili


I rappresentanti possono compiere tutti gli atti riguardanti l'oggetto sociale ma devono rispettare le limitazioni dell'atto costitutivo.

Un socio in una società ha un'autonomia patrimoniale imperfetta, ma più ampia rispetto a quella di una società semplice.


3 IL CAPITALE SOCIALE

Una s.n.c. ha un proprio capitale sociale. La legge stabilisce alcune norme a tutela del capitale. Questi infatti deve essere dichiarato attraverso i conferimenti nell'atto costitutivo, e garantisce quindi una garanzia per i creditori sociali. Se i conferimenti risultano eccessivi per l'oggetto sociali, i soci possono deliberare la riduzione del capitale sociale in esubero attraverso l'annullamento dei conferimenti futuri dei soci. A garanzia dei terzi che fanno affidamento al capitale sociale, tale delibera deve essere eseguita tre mesi dopo l'iscrizione al registro delle imprese, se entro questo termine nessun creditore sociale presenta opposizione, se uno o più creditori si oppongono ritenendo di essere danneggiati, la delibera non può essere eseguita e viene sospesa fino alla decisione del tribunale. Per evitare che la società restituisca i conferimenti ai soci senza diminuire il capitale sociale, la legge stabilisce che non si possono distribuire utili fittizi o inesistenti, cioè distribuire utile che non sono stati realizzati. Se si verifica una perdita, gli utili non saranno distribuiti fino a quando il capitale sociale non viene reintegrato.


4 LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' E DEL RAPPORTO DI UN SOCIO

La s.n.c. si scioglie per le stesse cause della società semplice, se esercita attività commerciale si scioglie per avvenuto fallimento. La procedura di liquidazione si svolge con le stesse modalità di quella della società semplice, con alcune norme aggiuntive a tutela dei creditori. La deliberazione del provvedimento e i liquidatori sono soggetti a pubblicità legale, e entro 15 giorni devono essere depositati dagli stessi nell'ufficio del registro delle imprese contenenti le loro firme autografe. Terminata la liquidazione del patrimonio sociale, i liquidatori devono redigere il bilancio di liquidazione con le operazioni compiute e fare il piano di riparto tra i soci. Dopo l'approvazione del bilancio i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Lo scioglimento da parte di un socio dalla società avviene con le stesse modalità della società semplice ma con delle particolarità quali:

Il recesso avviene per giusta causa e solo se la società è costituita a tempo determinato, ma se questa è stata prorogata tacitamente il socio può recedersi lo stesso dando il preavviso agli altri soci.

L'esclusione di un socio da una s.n.c. può essere deliberata anche per violazione del divieto legale della concorrenza.








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