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Costituzione italiana

diritto



Costituzione italiana

Per Costituzione si intende l'insieme delle norme che esprimono i principi fondamentali dell'assetto di uno Stato.

La Costituzione italiana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948, ed è composta da 139 articoli.

Essa appare come una Costituzione scritta, rigida, convenzionale e  votata.

È scritta, in quanto i principi e gli istituti fondamentali dell'orga 838j91i nizzazione dello Stato sono contenuti in un documento scritto, detto Testo Costituzionale.

È rigida, in quanto non può essere modificata da una legge approvata con il procedimento delle leggi ordinarie, ma con un diverso procedimento detto Procedura aggravata.

È convenzionale, perché redatta da forze politiche in contrasto fra loro.

È votata, perché è stata redatta ed approvata dai rappresentanti del popolo dell'Assemblea Costituente.




I primi 12 articoli proclamano i principi fondamentali dell'Italia repubblicana, vale a dire la sovranità popolare, il principio di uguaglianza, ecc.

La prima parte, dal 13° art. al 54°, si occupa dei diritti e dei doveri dei cittadini.

La seconda parte, dall'art. 55 al 139, invece, riguarda l'ordinamento della Repubblica.

Infine abbiamo 18 disposizioni transitorie e finali riguardanti situazioni relative al passaggio dal vecchio al nuovo regime e destinate a non ripresentarsi.

I principi fondamentali e la prima parte della Costituzione contengono, innanzitutto, un ampio riconoscimento dei diritti civili e politici, che vengono garantiti nella loro immodificabilità: l'uguaglianza davanti alla legge e l'inviolabilità dei diritti dell'uomo (libertà personale, diritto alla difesa, presunzione di innocenza, inviolabilità del domicilio, segreto epistolare, libertà di circolazione e soggiorno, di espatrio, di riunione, di associazione, di religione, di opinione e stampa).

Espressamente tutelate sono le minoranze linguistiche. Sono poi riconosciuti esplicitamente i diritti della famiglia, dei minori, il diritto alla salute, la libertà delle arti e delle scienze, il diritto all'istruzione.

Un'altra peculiarità della Costituzione italiana consiste nell'elencazione, oltre che dei diritti, dei doveri dei cittadini. Accanto al diritto-dovere del lavoro, consistente nello svolgere un'attività utile per la società, vi sono la fedeltà alla Repubblica, il pagamento delle imposte, il dovere dei genitori di curarsi dei figli, il dovere di votare e di difendere la patria.



La seconda parte della Costituzione definisce le strutture dell'ordinamento statale: il Parlamento, nucleo centrale del sistema politico, con il suo bicameralismo perfetto; il presidente della Repubblica, con un ruolo di garante dell'unità nazionale e di coordinatore, mediatore e regolatore dei rapporti tra i poteri dello stato; il presidente del Consiglio dei ministri e il governo, detentori del potere esecutivo e dell'indirizzo politico; la magistratura, di cui è solennemente riconosciuta l'autonomia, ecc.

Come abbiamo detto la Costituzione italiana è rigida, cioè non può essere modificata con leggi ordinarie. Ciò allo scopo di sottrarre la legge fondamentale dello Stato alle trasformazioni che appaiano più convenienti a maggioranze parlamentari contingenti. Ciò non significa che sia immodificabile. Al contrario essa stessa prevede, all'art. 138, le procedure da seguire per adottare leggi di revisione della Costituzione, che modificano la Costituzione, e leggi costituzionali ossia le leggi che integrano la Costituzione.

Tale procedura, chiamata procedura aggravata, prevede due deliberazioni a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera a distanza di tre mesi l'una dall'altra, al fine di impedire che si giunga a modificare la Costituzione sull'onda di un'emozione passeggera.

Una volta approvato il progetto di legge questo viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per renderlo noto ai cittadini e inoltre, entro tre mesi dalla pubblicazione, su richiesta, può essere sottoposto a referendum popolare, indetto con decreto del Presidente della Repubblica.

Sono sottratti a ogni revisione costituzionale la forma Repubblicana(art. 139) e i diritti che la prima parte della Costituzione dichiara inviolabili(1-12).







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