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Cessazione della persona fisica

diritto



Cessazione della persona fisica

Ogni essere umano ha una vita limitata. Così come con la nascita si acquista la capacità giuridica, con la cessazione della persona fisica, in termini più comuni morte, si ha l'effetto inverso: l'estinzione della capacità giuridica.

Tuttavia con la morte sussistono ancora dei diritti, principalmente patrimoniali.

La prima cosa da fare in questi casi è stabilire chi è morto per primo, perché gli eredi di colui che è morto successivamente hanno interesse ha di 636g67g mostrare che il proprio parente ha ereditato, totalmente o in parte, i diritti del parente deceduto prima e li ha trasmessi hai suoi ereditieri.

Se non risulta possibile stabilire chi è deceduto per primo si applica l'articolo 4 del codice civile:

"quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento."


Questo articolo è detto presunzione di commorienza. La commorienza si riferisce alla morte di più persone. Si dice presunzione perché questa norma può essere "scavalcata": infatti se uno dei parenti riesce a dimostrare l'ordine di morte dei parenti questa norma viene meno. Per far ciò bisogna portare davanti al giudice prove certe.



Tutto quanto detto sin da ora parte da una premessa, che non sempre si verifica: l'esistenza di un cadavere su cui effettuare accertamenti. Se il cadavere non viene ritrovato non si pone il "quando" della morte, ma il "se".

Come deve regolarsi il diritto in ipotesi di questo genere?

Il diritto cerca di plasmare le sue regole sulla realtà naturale. Ciò non sempre è possibile perché sono gli stessi mezzi conoscitivi alcune volte difettano. Il diritto deve far corrispondere effetti giuridici nell'arco di tempo di una vita umana.

In questo caso il diritto pone tre livelli: la scomparsa, l'assenza e la morte presunta.

L'ordinamento giuridico si preoccupa in primo luogo della conservazione del patrimonio di una persona scomparsa.

Una persona è definita scomparsa se sussistono queste due condizioni:

a) allontanamento dal luogo del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza;

b) mancanza di notizie ( s'ignora cioè, se sia in vita e dove sia la persona di cui si tratta.

Se sussistono queste due condizioni l'articolo 48, 1°comma, del codice civile afferma:

"Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o della sua ultima residenza, su istanza degli interessati o presunti successori legittimi o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso. ."


Questa è una misura provvisoria.

In caso lo scomparso non ricompare ne viene decretata, in base all'articolo 49 del cod. civ. , l'assenza:

"Trascorsi due anni dal giorni a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui  possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza."



Con questo articolo il tribunale può decidere l'eventuale apertura dei testamenti, se vi sono, e i presunti eredi, legittimi o testamentari, sono immessi nel possesso temporaneo dei beni. La dichiarazione di assenza da luogo soltanto al godimento provvisorio dei beni a favore di coloro che, se la persona di cui non si hanno notizie fosse morta ne sarebbero gli eredi. L'assenza opera limitatamente al campo patrimoniale. Quindi la dichiarazione di assenza non scioglie i vincoli matrimoniali.

Anche questa è una soluzione temporanea e interinale. Ora si aprono due strade: il ritorno dello scomparso, o la sua mancanza per un ulteriore arco di tempo.

Nel primo caso esso rientra in possesso dei suoi beni, nel secondo caso, in base all'articolo 58 1°comma del cod. civ si ha la dichiarazione di morte presunta:

"Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale competente secondo l'articolo 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia."

Questa è una certezza legale ma relativa. Non è infatti escluso che il morto presunto possa ricomparire.

L'effetto della morte presunta è disciplinato negli articoli 63 e 65 del cod civ. :

63 "divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'articolo 58, coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loto successori possono disporre liberamente dei beni. ."

65 "Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio".


Se il coniuge dichiarato morto presunto ritornasse si hanno questi effetti, regolati nel campo matrimoniale dall'articolo 68 del cod. civ :

"Il matrimonio contratto a norma dell'articolo 65 è nulla, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza".


In campo patrimoniale la situazione non è così semplice come sembra.

Infatti con la dichiarazione di morte presunta gli eredi sono entrati in totale possesso dei beni del coniuge ritornato e ne hanno potuto fare l'uso ritenuto da loro più utile.







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