Caricare documenti e articoli online 
INFtub.com è un sito progettato per cercare i documenti in vari tipi di file e il caricamento di articoli online.


 
Non ricordi la password?  ››  Iscriviti gratis
 

COMPORTAMENTO DEL CREDITORE - LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CREDITO

diritto



COMPORTAMENTO DEL CREDITORE

LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CREDITO

1) LA CAPACITA' NECESSARIA PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Il comportamento del creditore assume rilievo giuridico soprattutto con riguardo all'esercizio della facoltà di chiedere l'esecuzione della prestazione. La richiesta di pagamento (nelle forme della diffida ad adempiere e dell'intimazione) e il ricevimento della prestazione hanno chiari caratteri di tipicità ma non ricorrono necessariamente in tutte le obbligazioni. Difatti è ormai noto che le obbligazioni di denaro sono portables: devono essere eseguiti al domicilio del creditore senza bisogno di una preventiva richiesta, sebbene quest'ultima abbia rilievo ai fini del decorso della prescrizione. Si pensa che rientri nel contenuto del diritto del creditore la facoltà di disposizione del credito, a cui può conseguire quella modificazione soggettiva del rapporto, dal lato attivo, che prende il nome di cessione del credito e quella causa di estinzione dell'obbligazione diversa dall'adempimento che è nota come remissione del debito. Il primo degli atti tipici di esercizio del credito è costituito dalla richiesta di adempimento. La funzione più semplice e più intuitiva della richiesta consiste nell'invitare il debitore a eseguire senza indugio la prestazione. Al debitore che rimanga inerte è a tal punto da imputare un'inesatta esecuzione dell'obbligo con riguardo al mancato rispetto della modalità temporale di attuazione della prestazione. Ma la richiesta di adempim 212i88c ento può assumere il carattere di una vera e propria intimazione di adempiere (1219), la quale comporta sia la conseguenza di interrompere il corso della prescrizione (2943) sia l'effetto di condurre a quell'ipotesi di ritardo qualificato che corrisponde alla mora del debitore (1219) la richiesta di adempim 212i88c ento può tendere ad un effetto ulteriore, che non segue in via automatica. E' quel che avviene nell'ipotesi, dal codice denominata diffida ad adempiere, in cui la prestazione della quale si chiede l'adempimento sia legata da un nesso di corrispettività contrattuale con un'altra prestazione di cui il creditore sia rispettivamente debitore. In tal caso, se l'adempimento non segua entro breve termine, si ha la risoluzione di diritto del rapporto secondo quel che deve essere dichiarato nella diffida stessa (1454). Il ricevimento della prestazione a sua volta può considerarsi quale normale momento conclusivo dell'esercizio della pretesa. Nella fase di ricevimento il creditore ha la possibilità di controllare la regolarità della prestazione e ha il diritto di esercitare la facoltà di rifiuto, che, è legittima, ove la prestazione che il debitore si accinga a compiere non sia esatta. L'adempimento inesatto è una figura dell'inadempimento. L'esecuzione del pagamento è considerata non liberatoria se è rivolta al creditore che sia incapace di riceverla (1190). La liberazione è possibile, in tutto o in parte, soltanto per altra via: se, e nei limiti in cui, si provi l'effettività del vantaggio conseguito dal creditore, ossia che l'interesse di lui è stato ugualmente soddisfatto, in tutto o in parte. Anche la richiesta del creditore incapace è priva di rilevanza giuridica. Al fine di descrivere la disciplina della capacità di ricevere del creditore, deve tenersi conto, di quelle più specifiche disposizioni che si riferiscono alla riscossione dei crediti. Alcuni atti di riscossione rientrano nella categoria degli atti di ordinaria amministrazione. Per tali atti è sufficiente la capacità di agire relativa, ossia la capacità che è propria dei soggetti emancipati e inabilitati. Ove si tratti di atti di riscossione di capitali i soggetti emancipati e gli inabilitati non potranno agire da soli, ma avranno bisogno dell'assistenza del curatore. Al di fuori di queste ipotesi, sarà necessaria la pina capacità di agire, che è esclusa nel caso della minore età e dell'interdizione e che è sicuramente necessaria tutte le volte in cui alla richiesta, in ragione della sua specifica funzione, si applica la disciplina generale del contratto. L'incapacità naturale non esclude in via automatica rilevanza giuridica né alla richiesta né al ricevimento della prestazione: liberatorio è pertanto il pagamento, regolare, ove sia posta in essere, l'offerta.



LA RICHIESTA DELLA PRESTAZIONE

La richiesta di pagamento è una manifestazione di volontà rivolta al conseguimento di una prestazione che al richiedente è dovuta. Non sono necessarie formule sacramentali. Qualsiasi espressione può essere utile, se serve ad esprimere in maniera non equivoca la pretesa del creditore. Per sua intrinseca natura la richiesta è dichiarazione unilaterale ricettizia. Una maggiore complessità la richiesta assume ove sia diretta a provocare la risoluzione automatica di un contratto con prestazioni corrispettive. E' necessario che il creditore manifesti espressamente l'intento di conseguire, oltre all'effetto che logicamente deriva da qualsiasi richiesta di tal genere, anche l'effetto ulteriore di provocare o impedire la risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive. La manifestazione deve essere inequivocabilmente diretta al conseguimento di entrambi gli effetti. Si è quindi precisato che la richiesta o intimazione di adempiere (1219) è un atto giuridico unilaterale ricettizio di natura non negoziale. Il requisito della forma scritta non è imposto per qualsiasi richiesta di adempimento, ma soltanto per quelle specifiche intimazioni che sono necessarie, rispettivamente, ai fini della costituzione in mora del debitore e della risoluzione automatica o di diritto di un contratto con prestazioni corrispettive. (1219 e 1454) La forma scritta richiesta è generica; sono sufficienti gli estremi della scrittura privata. Ai fini dell'esecuzione della prestazione può essere previsto, per patto o sulla base di altri presupposti legali, un termine di scadenza (1183). In tal caso si danno le seguenti possibilità: che il termine sia apposto nell'interesse del debitore ; nell'interesse del creditore; nell'interesse di entrambi. Il creditore non può

Esigere la prestazione prima che sia scaduto il termine posto a favore del debitore, ma un'eventuale richiesta non è priva di qualsiasi valore giuridico: può produrre effetti dalla data di scadenza (ora per allora). Il creditore può esigere immediatamente la prestazione prima che sia scaduto il termine posto a suo favore: il vantaggio concesso  al creditore sta nella possibilità di rifiutare la prestazione che gli sia offerta prima della scadenza, ma resta ferma la possibilità di pretendere il pagamento anche prima della scadenza a lui favorevole. Il termine può non essere previsto, ma lasciato alla discrezionalità del debitore, quando nel contratto sono apposte le clausole cum voluerit e cum potuerit, che sono legittime nei limiti in cui non rimettano la decisione al totale arbitrio del debitore. Il creditore che intenda esigere la prestazione potrà rivolgersi al giudice il quale fisserà un termine sulla base di un duplice parametro di valutazione: le circostanze; gli interessi delle parti. Vige allora la regola dell'immediata esigibilità della prestazione con la conseguente facoltà del creditore di procedere alla richiesta subito ovvero in un momento successivo, liberamente scelto. Nel codice non esistono norme specifiche sul luogo della richiesta. La richiesta deve pervenire nel luogo, informalmente indicato come indirizzo, in cui il debitore sia reperibile, ancorché possa trattarsi di luogo diverso da quelli ufficialmente definiti dal codice quale domicilio o residenza.

IL RICEVIMENTO DELLA PRESTAZIONE. IL RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE.

Il creditore può rifiutare una prestazione che sia quantitativamente inferiore alla misura dell'obbligo, seppure si tratti di una prestazione che per sua natura sia suscettibile di frazionamento in parti, ciascuna capace di conservare in proporzione il valore e la funzione economica dell'intero adempimento. Non vi è dubbio che quando la prestazione è divisibile e soggettivamente semplice, una pluralità di adempimenti parziali non soltanto sia possibile ma in qualche caso possa prestarsi a soddisfare efficacemente gli interessi delle parti. E' pure incontestabile che una tale modalità di adempimento non possa essere unilateralmente imposta al creditore e presupponga in ogni caso un accordo tra le parti (1181). Nella facoltà di rifiuto del creditore è stata ravvisata una forma di tutela preventiva volta ad impedire al debitore di liberarsi in maniera irregolare a causa di un'oggettiva difformità tra la prestazione offerta e quella dovuta. Anche un mancato adempimento non grave giustifica il rifiuto, che ha la sola conseguenza di lasciare in vita il rapporto fino al regolare e integrale soddisfacimento dell'interesse del creditore. La mancanza di un apprezzabile interesse del creditore all'adempimento parziale può condurre all'estinzione del rapporto, se si tratti di contratto con prestazioni corrispettive: difatti, è previsto che il creditore, in tal caso, possa sciogliersi unilateralmente dal vincolo, qualora non ritenga di avvalersi del diritto. L'art. 1181 deve essere posto a confronto con la disciplina della risoluzione giudiziale per inadempimento del contratto con prestazioni corrispettive (1455). Ne derivano due deduzioni simmetriche:

si prende atto che il creditore non può sempre chiedere la risoluzione del contratto ma può sempre rifiutare la prestazione quantitativamente inesatta, quale che sia la gravità del mancato adempimento (1181).;

al tempo stesso al creditore è preclusa in ogni caso la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive, qualora, avuto riguardo al suo interesse, l'inadempimento del debitore sia di scarsa importanza. In base alla seconda deduzione l'accettazione della prestazione parziale non comporta alcuna rinuncia alla facoltà di chiedere la risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive, se la parte rimasta inadempiuta non sia di scarsa importanza. L'accettazione della prestazione parziale non esclude la possibilità di valutare il comportamento del debitore nei termini di un inadempimento tale da incidere sulle sorti dell'intero rapporto.

Indici relativi alla nozione di prestazione parziale possono desumersi dai requisiti legalmente richiesti per la validità dell'offerta necessaria ai fini della costituzione in mora del creditore, il quale rifiuti di ricevere la prestazione o di cooperare all'adempimento. Il legislatore usa tuttavia una forma che non è circoscritta al solo pagamento, ma si estende a ricomprendere qualsiasi prestazione dovuta. Restano dunque escluse le prestazioni di non fare; anche nel caso delle prestazioni di fare il concetto di adempimento parziale fa nascere delicati problemi sistematici. Nel caso delle prestazioni di lavoro subordinato si ha riferimento al numero delle ore lavorative; e talvolta si richiama l'art. 1181 in rapporto all'esecuzione di prestazioni non rispettose del tempo concordato. La casistica è ricca anche con riferimento alla diffusione di modalità inconsuete di sciopero o di protesta sindacale che comportino irregolarità di vario genere nel normale ciclo produttivo. E' stato criticato il riferimento all'inesattezza quantitativa e si è prospettata l'ipotesi di un inadempimento in senso qualitativo non rifiutabile in via immediata; è stata posta in dubbio l'opportunità di ricorrere a una forzatura delle norme della parte generale delle obbligazioni per controllare l'esercizio dello sciopero. Anche alle prestazioni di fare si riferiscono le norme che regolano la figura dell'adempimento parziale con particolare riguardo all'area dei rapporti con prestazioni corrispettive. Il creditore non può rifiutare di ricevere la prestazione parziale isolata se l'impossibilità dell'esecuzione totale deriva da causa non imputabile al debitore stesso. Il creditore potrà scegliere tra una corrispondente riduzione della sua prestazione e la facoltà di recedere dal contratto (1464). Applicazioni si hanno nella materia dell'appalto dove il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta nei limiti in cui è a lui utile, in proporzione del prezzo pattuito.

In due casi il creditore non può rifiutare di ricevere un adempimento parziale: se egli si è preventivamente accordato con il debitore in tal senso; se la legge o gli usi prevedano che il pagamento parziale sia liberatorio. L'accordo relativo al frazionamento del prezzo può risalire al momento della conclusione del contratto ma può anche perfezionarsi nel corso del rapporto. Resta ferma la necessità di una ricostruzione del regolamento contrattuale in base ai generali canoni ermeneutici. In mancanza di un accordo non equivoco, non può bastare un isolato atteggiamento di tolleranza: il creditore che accetti per una volta un acconto non deve vedersi imporre in seguito un pagamento rateale e ben può pretendere che il resto gli sia versato in un'unica soluzione; ma è eccessivo pretendere un consenso manifestato soltanto per mezzo di una dichiarazione. Le deroghe legali si riferiscono: alla impossibilità parziale della prestazione; alla divisione dell'obbligazione fra i coeredi (ipotesi di attuazione parziaria dell'obbligazione); ai pagamenti della cambiale e dell'assegno bancario; infine ai pagamenti della pubblica amministrazione in base agli stanziamenti previsti in bilancio o con rinvio del saldo agli esercizi futuri.

Il caso dell'inesattezza qualitativa è previsto dalla disposizione che consente al creditore di rifiutare di ricevere una prestazione diversa da quella dovuta, anche se il valore è uguale o maggiore (1197). Il rifiuto di ricevere il mezzo di pagamento sostitutivo non può essere esercitato in maniera contraria a correttezza. A tal fine potrà tenersi conto: dell'intento di creare difficoltà al debitore, del comportamento tenuto costantemente dalle parti nei loro reciproci rapporti e dell'assenza di un giustificato motivo. Comunque, non vi è dubbio che le transazioni commerciali più ingenti si compiano sul presupposto implicito che si possa ricorrere ampiamente ai nuovi mezzi di pagamento. La norma così ricostruita ha già conosciuto talune applicazioni che sembrano preludere al riconoscimento dell'efficacia liberatoria di tutti quei mezzi di pagamento che garantiscano al creditore la disponibilità della somma di denaro dovuta. Salvo patto contrario espresso, il creditore in linea di principio non potrebbe rifiutare l'esecuzione del debito pecuniario con titoli di credito sicuri, a meno che una tale forma di esecuzione dell'obbligazione non risulti per lui effettivamente più onerosa. La normativa della correttezza sempre presuppone tuttavia una valutazione delle circostanze del fatto. E' pertanto per molti aspetti opportuno che l'ordinamento si trasformi nel senso di prevedere in maniera testuale e non equivoca i casi o comunque le generali categorie di ipotesi in cui il pagamento con mezzi solutori alternativi e sicuri sia liberatorio. Vi sono ipotesi di inesattezza qualitativa che, entro certi limiti, sono dalla legge reputate tollerabili alla stregua di un criterio di normalità. Un tale criterio si fonda per lo più su due parametri costanti: la non idoneità dell'oggetto della prestazione all'uso cui il medesimo è destinato; l'apprezzabile diminuzione del suo valore economico. Se i limiti di tolleranza sono superati, il creditore non soltanto può rifiutare la prestazione ma può avvalersi dei rimedi legalmente previsti nelle singole ipotesi salvo il risarcimento del danno.





Privacy




Articolo informazione


Hits: 7565
Apprezzato: scheda appunto

Commentare questo articolo:

Non sei registrato
Devi essere registrato per commentare

ISCRIVITI



Copiare il codice

nella pagina web del tuo sito.


Copyright InfTub.com 2024