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1764 Beccaria

diritto



1764 Beccaria esterna la necessità che le leggi siano chiare, scritte precise. Sottolinea l'importanza del principio di irretroattività, dell'utilitarismo (non più pena retributiva, bensì pena utile nella misura in cui riesce a svolgere una prevenzione generale e speciale) e, del ruolo del giudice come bocca della legge fondante su di una seria separazione dei poteri (Montesquieu) la cui base si riconosce nel sillogismo e nel principio di sussunzione: il giudice deve stabilire se il fatto concreto può subentrare nella fattispecie astratta. Dal punto di vista formale: petition of rights (1774), dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789).

Carrara: si sviluppa in Italia nel 1800 e fa propri i principi dell'illuminismo (legalità, irretroattività, determinatezza) non contemplando però l'utilitarismo. Il reato è diviso in forza fisica di natura oggettiva, es. uccidere, e forza morale di natura soggettiva, il dolo o colpa. La scuola classica si concentra sull'analisi di reato inteso nella sua astrattezza, ossia come costruzione jure penale filosofica (Carrara). La sanzione penale è concepita in chiave retributiva, ossia la sanzione deve retribuirle il reato in quanto il soggetto ha il libero arbitrio di esercitare la sua qualità negativa. In Italia erano presenti tre codici: sardo piemontese, toscano,. Regno delle due Sicilie. Prima dell'unità si ricorda il codice albertino del 1839 modificato nel 444d35e 1859 e, nel 1889 i principi della scuola classica vengono trasfusi nel codice Zanardelli che non prevede la pena di morte e, le cui norme appaiono meno severe. Tale impostazione è contraddetta dalla logica di difesa (leggi Crispi) e dal testo unico di pubblica sicurezza.

La scuola positiva si basa sul fatto che il soggetto è indotto da fattori sociali, economici o fisici a commettere reato. La sanzione non è più retributiva, bensì è rapportata la pericolosità del soggetto, in quanto concepita come difesa sociale. In tal senso essa ha una durata indeterminata e persiste finché permane la pericolosità del soggetto. La riforma del codice penale (progetto commissione Mortara, mai attuato) prevedeva interventi sanzionatori fra i quali Ferri ha individuato i sostitutivi penali: non più efficacia preventiva della pena, mentre appare più efficace un intervento con misure di carattere economico.



Il socialismo giuridico avvia una critica senza alcuna indicazione di propositi della scuola classica e la scuola positiva in particolare: il codice è visto come codice classico, si disapprova la logica del doppio livello di difesa in quanto si ritiene che il sistema debba essere valutato nel complesso dei tre codici.

La scuola tecnico giuridica ha le sue basi con Rocco che nel 1910 critica la scuola classica per il suo lavoro troppo astratto della scuola positiva per aver creato confusione usando una disciplina ausiliaria. La scuola sostiene la valutazione dogmatica del diritto penale vigente senza un approccio critico al sistema. Questa eccessiva analisi del testo giuridico ha un effetto positivo relativo all'analisi approfondita del sistema dato dal legislatore, e un effetto negativo in quanto esclude ogni valutazione in termini di efficacia e scopo. La corrente di decina gli anni cinquanta anche se nel 1926 con l'approvazione della legge sui provvedimenti in difesa dello Stato viene introdotta nuovamente la pena di morte per reati politici e, nel 1925 il governo è delegato con delega generica del parlamento perché non vi era intenzione profonda di modificare il codice Zanardelli, l'approvazione del nuovo codice vedrà la luce sono nel 1930 (cod Rocco). Il nuovo codice mantiene le garanzie di tradizione illuminista come principio di legalità, estende la pena di morte per i reati contro la persona, utilizza più ampiamente l'ergastolo, si evidenziano molti casi relativi alla responsabilità oggettiva o responsabilità senza colpa, previene in alcuni casi la sanzione congiuntiva (pena più misure di sicurezza). Il codice c'è aria di conciliare i risultati della scuola classica e della scuola positiva del cosiddetto sistema del doppio binario, che prevede a fianco della pena sul presupposto dell'imputabilità (art 85), una misura di sicurezza: art 203 presupposto della misura di sicurezza è la pericolosità sociale del soggetto, la durata della misura non è determinata e permane finche sussiste la pericolosità del soggetto.

L'evoluzione storico sociale influisce sugli scopi della pena e sulle tecniche usate per punire l'autore dell'infrazione con il passaggio da pene corporali a pene detentive fino alle cosiddette pene alternative. Oggi il concetto di sanzione penale si estende fino a quello di misura di sicurezza (con la funzione di risocializzare l'autore del reato).

il nostro sistema si basa su tre concetti fondamentali:

- retribuzione, la risposta in sanzione deve essere proporzionata alla gravità del reato

- prevenzione generale, la minaccia della pena serve a distogliere i consociati dal compiere fatti socialmente dannosi

- prevenzione speciale, la pena salve a evitare che il soggetto compie gli stessi reati. risocializzazione

alla fine dell'800 di strumenti penalisti si sono ispirati all'idea retributiva e sono inefficaci, si cerca un incontro tra scuola classica e scuola positiva. Nasce il sistema del doppio binario che prevede accanto alla pena tradizionale una misura di sicurezza fondata sulla pericolosità dell'autore e finalizzata al reinserimento in società. Alla prevenzione generale è affidata la pena a quella speciale le misure di sicurezza. Questo sistema esprime la possibilità di applicare allo stesso soggetto entrambi, è stato introdotto dal codice Rocco, ma è difficile da applicare: l'art 133 regolano il potere discrezionale del giudice nel commisurare la pena, egli deve tenere conto della capacità di delinquere del soggetto e dell'ambiente di provenienza; l'art 203 indica come presupposto delle misure di sicurezza la pericolosità del soggetto con circostanze indicate nel 133. disciplina ormai superata.

art 27 c 3 cost: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. La rieducazione è eventualità della pena, non finalità; lo scopo necessario rimane la retribuzione. Per la costituzione risocializzazione significa rieducazione che tiene conto delle caratteristiche soggettive del destinatario. La successione delle frasi del comma 3 non è tassativa, esistono trattamenti rieducativi che sono tutt'altro che umani. La possibilità di rieducare il colpevole arriva fino alla volontà di collaborazione del colpevole stesso.

Ci sono dei limiti alla presa di posizione della costituzione sulle finalità della pena:

1 la prev spec con rieducazione non è sufficiente ad assolvere le funzioni della sanzione penale; la fase della minaccia ha come obiettivo alla prevenzione generale..

2 il concetto di rieducazione è troppo generico, la rieducazione permette di predeterminare la durata della sanzione; trattamento rieducativo potrebbe aversi anche a prescindere dall'aver commesso fatti criminosi. La retribuzione non è eliminabile e funziona da garanzia della proporzionalità della pena.

art 25 c2 il principio di legalità vede la pena come testo giuridico di un fatto criminoso. La combinazione di questi articoli indica che il presupposto rieducativo è dato dal commettere fatto dannoso da parte del soggetto del rieducare. Il principio di proporzione è importante in quanto una pena sproporzionata potrebbe suscitare insofferenza del potenziale autore.

In uno Stato democratico rieducare può voler dire riattivare il rispetto dei valori fondamentali sociali. È proprio al recupero dei valori basilari della convivenza che tende l'articolo 27 costituzione. il rapporto fra l'art 3 e l'art 27: la pena ha funzione rieducativa nella misura in cui recupera socialmente i soggetti indotti a delinquere a causa di una condizione di interiorità e di emarginazione sociale. Ciò fa sì che la funzione rieducativa a volte non funzioni, quando destinatario della sanzione è un individuo già socialmente inserito. Per questo la rieducazione deve mutare a seconda del soggetto che la subisce. Nel caso dell'emarginato occorre superare la condizione di emarginazione prima di infondere nuovamente i valori della convivenza. In caso di colletto bianco la rieducazione deve prevedere una sanzione di tipo affettivo. In ogni caso è necessaria la disponibilità psicologica del colpevole nel rispetto dell'autonomia morale dello stesso.

Negli anni 70 torna all'idea della prevenzione generale il cui scopo e prevenire i reati, è stata dunque elaborata una prevenzione generale negativa con coazione psicologica per cui si compiono pressioni sull'individuo in modo che non commetta reato. Questo modello presume la razionalità umana che prima di agire per valutare le conseguenze della scelta criminale. Le critiche mosse verso questo modello. Sostengono che l'uomo delinquente non sia un calcolatore e compia reato perché è soggetto a stimoli inconsci e incontrollabili.

Una prevenzione generale positiva prevede un orientamento culturale dei consociati per il quale la diffusa approvazione sociale induce i soggetti a compiere meno reati. Il suo obiettivo sarà più raggiungibile quanto migliori saranno i casi di di impunità degli autori dei reati. Questo sistema permette di legittimare l'idea della pena come retribuzione privilegiando la soddisfazione dei bisogni collettivi di sicurezza. La funzione deterrente della negativa e l'orientamento culturale della positiva si applicano in fase di minaccia (comminatoria in astratto della pena). La seconda fase è quella in cui il giudice applica la pena e stabilisce i limiti edittali, egli non deve preoccuparsi di distogliere i consociati dai reati infiggendo condanne esemplari così che il colpevole venga punito in misura eccessiva per intimorire chi non ancora compiuto reato. La prevenzione generale è secondaria durante la fase di esecuzione della pena dove domina il trattamento rieducativo. La retribuzione indica proporzione tra la sanzione della gravità dell'offerta e arrecata. Questo consente al colpevole di vedere la pena come giusta per il reato che ha commesso e avere un atteggiamento disponibile. La prevenzione speciale vuole impedire la recidiva. La prevenzione speciale negativa prevede la neutralizzazione del soggetto potenzialmente pericoloso tramite coercizione fisica giuridica per distogliere il soggetto dalle attività che gli hanno permesso di compiere il fatto. La prevenzione speciale positiva rieduca durante l'esecuzione della pena con un trattamento individuale al reo. L'azione è importante dalla fase antecedente l'inflizione della pena: nella scelta del tipo di sanzione di giudice deve preoccuparsi di incidere sulla personalità del soggetto. La crisi di questa teoria è dovuta alla ricaduta del delitto a prescindere dal tipo di trattamento ricevuto, anche nel contesto internazionale a causa di mancanze burocratiche.

Questa crisi ha portato al superamento del sistema del doppio binario, formando due fondamentali orientamenti:

1 unificazione di pena e misure di sicurezza in un'unica sanzione

2 detrazione del periodo di privazione della libertà personale sofferta senza causa dall'ammontare della misura di sicurezza dopo la pena.

La costituzione ha elaborato un sistema di sanzioni penali per cui ad un reato deve corrispondere una sola sanzione orientata in senso rieducativo. Se la sanzione riveste caratteri di pena o di misure di sicurezza è scelta dal legislatore penale in funzione delle caratteristiche dei destinatari della sanzione: le pene ai soggetti delinquenti psicologicamente normali, le misure di sicurezza ai delinquenti affetti da turbe psicologiche.




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